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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40561/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 20/03/2025. Dal testo emerge che la doglianza riguardava la determinazione della pena, in particolare il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e recidiva, già ritenute equivalenti dai giudici di merito. Il ricorrente contestava la valutazione della gravità dei fatti e dei motivi a delinquere, sostenendo implicitamente che dovesse essere riconosciuta una maggiore incidenza delle attenuanti; la Corte di cassazione ha però rilevato che le deduzioni erano generiche e reiterative di doglianze già formulate, senza un effettivo confronto con le emergenze istruttorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto adeguatamente motivata la decisione della Corte di appello in ordine al trattamento sanzionatorio, poiché il giudice di merito aveva condiviso il bilanciamento di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva, valorizzando la gravità dei fatti, i motivi a delinquere e l'assenza di ragioni per un giudizio di prevalenza delle attenuanti, pur considerato lo stato di emarginazione sociale dell'imputato. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata equitativamente in relazione alle questioni dedotte.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, le doglianze sulla determinazione della pena e sul bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e recidiva devono confrontarsi in modo specifico con la motivazione del giudice di merito; la mera riproposizione di contestazioni già svolte è insufficiente.
  • Il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva è legittimamente fondato sulla gravità dei fatti, sui motivi a delinquere e sull'assenza di elementi idonei a giustificare la prevalenza delle attenuanti.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a deduzioni generiche e non si confronta con le emergenze istruttorie poste a base della decisione impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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