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Sentenza

Sentenza n. 189/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento in parte qua: 1) della delibera di Giunta Comunale n. 200 dell’11 agosto 2022 relativamente alla proposta di monetizzazione delle aree a standard in esito al rilascio del permesso di costruire convenzionato n. 28/2020; 2) del provvedimento conclusivo della procedura di monetizzazione prot. n. 53119 del 26 settembre 2022 concernente il definitivo accoglimento della richiesta avanzata da parte della ricorrente, e di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.

Giustizia amministrativa202201948

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera della Giunta comunale n. 200 dell'11 agosto 2022 e provvedimento di monetizzazione prot. n. 53119 del 26 settembre 2022, relativi alla quantificazione del valore delle aree a standard

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, titolare di un complesso industriale ricadente prevalentemente in Z.T.O. D3 e in parte in Z.T.O. D4, aveva ottenuto un permesso di costruire convenzionato per l'ampliamento dell'insediamento, con previsione della cessione di aree a standard destinate a parcheggio. Dopo l'approvazione del regolamento comunale sulla monetizzazione delle aree da cedere come standard pubblici, la società aveva chiesto di sostituire la cessione con la monetizzazione, sostenendo la scarsa utilità e fruibilità delle aree. La Giunta comunale aveva quantificato la monetizzazione in euro 695.288,75, comprendendo il valore dell'area calcolato con il parametro IMU della Z.T.O. D3, pari a euro 121,60/mq, e il costo delle opere di sistemazione a parcheggio. Successivamente il Comune aveva accolto la richiesta della società di assumere come base di calcolo un'area a verde pubblico, riducendo l'importo a euro 535.672,32, somma poi versata dalla società senza riserva. Con il ricorso sono stati dedotti: eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, violazione della delibera consiliare n. 28 del 23 aprile 2021, violazione e falsa applicazione del regolamento comunale sulla monetizzazione degli standard e illogicità manifesta. La società sosteneva che il valore dell'area avrebbe dovuto essere calcolato applicando il parametro IMU della Z.T.O. D4, pari a euro 97,30/mq, anziché quello della Z.T.O. D3, con conseguente preteso versamento in eccedenza di euro 107.046,36. Il Comune eccepiva inoltre l'acquiescenza e la sopravvenuta carenza di interesse, richiamando le vicende successive: l'annullamento in autotutela del provvedimento di monetizzazione, la restituzione della somma versata e il successivo rilascio di un nuovo permesso di costruire non impugnato dalla società.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, ritenendo non necessario fondare la decisione sulle eccezioni di acquiescenza o di sopravvenuta carenza di interesse. Ha stabilito che il complesso industriale e le aree da cedere a standard ricadono quasi interamente nella Z.T.O. D3; pertanto, il valore IMU rilevante per la monetizzazione doveva essere determinato mediante il parametro previsto per tale zona, pari a euro 121,60/mq. La società non ha fornito alcun principio di prova idoneo a dimostrare che dovesse applicarsi il parametro della Z.T.O. D4. Ne consegue che la quantificazione amministrativa del valore dell'area è stata ritenuta corretta e sono state respinte le censure di difetto di istruttoria, violazione delle delibere e del regolamento comunale e illogicità. Le spese sono state compensate in ragione della complessità della vicenda procedimentale.

Norme richiamate

  • artt. 12 e 28-bis d.P.R. 380/2001

    Le disposizioni sono richiamate quale base della convenzione urbanistica collegata al permesso di costruire convenzionato e alla cessione delle aree necessarie per le urbanizzazioni e gli standard.

  • D.M. 1444/1968

    È richiamato quale disciplina degli standard urbanistici da assicurare mediante la convenzione.

  • art. 3 del Regolamento comunale per la monetizzazione delle aree da cedere come standard pubblici

    La monetizzazione delle aree a standard consiste nel versamento al Comune di un corrispettivo monetario alternativo alla cessione diretta delle stesse. [...] si potrà procedere alla monetizzazione in luogo della cessione/individuazione qualora sia verificata almeno una delle seguenti condizioni: [...] qualora l'acquisizione delle aree non risulti conveniente per l'Amministrazione in relazione alla loro estensione, conformazione planimetrica o localizzazione, nonché in relazione ai benefici che la collettività può trarne anche in proiezione futura

    La disposizione è richiamata per descrivere il presupposto regolamentare della monetizzazione in luogo della cessione delle aree a standard.

  • art. 4 del Regolamento comunale per la monetizzazione delle aree da cedere come standard pubblici

    È richiamato quale disposizione applicata per il calcolo dell'importo relativo alla sistemazione delle aree destinate a parcheggio.

  • art. 7 del Regolamento comunale per la monetizzazione delle aree da cedere come standard pubblici

    È richiamato nel procedimento di autotutela quale disposizione che preclude l'applicazione del regolamento ai titoli edilizi già rilasciati.

Massime di principio

  • Nella determinazione del corrispettivo dovuto per la monetizzazione di aree a standard, il parametro estimativo deve essere individuato in relazione alla zona omogenea urbanistica nella quale ricadono prevalentemente il complesso e le aree interessate dall'intervento, quando tale collocazione risulti dagli atti e non sia fornita prova idonea della riferibilità a una diversa zona.
  • La contestazione della correttezza del parametro urbanistico o estimativo applicato dall'amministrazione non può essere accolta in assenza di un principio di prova concreto a sostegno dell'applicazione di un parametro alternativo.
  • La quantificazione della monetizzazione è legittima quando risulta coerente con la zona urbanistica di riferimento e con i parametri comunali applicabili; la mera allegazione di un diverso valore, senza dimostrazione della sua pertinenza alle aree oggetto di monetizzazione, non è sufficiente a configurare difetto di istruttoria o illogicità.

Come è indicizzato

MaterieStandard urbanistici e dotazioni territorialiTitoli abilitativi edilizi
RamiUrbanistica e governo del territorioEdilizia
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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