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Sentenza

Sentenza n. 743/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 3148/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202503711

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla procedura selettiva indetta dalla società in house per l'assunzione di 42 addetti al supporto esecutivo alla gestione operativa

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione e società in house)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa appellante, già affidataria del servizio presso la Camera dei deputati, ha impugnato la sentenza del TAR Lazio deducendo, in primo luogo, che la controversia rientrasse nella giurisdizione amministrativa. Ha sostenuto che la società in house fosse sostanzialmente un dipartimento interno della Camera, che la procedura selettiva fosse solo apparentemente aperta e fosse stata predisposta per assumere i propri dipendenti, con conseguente incidenza diretta sulla sua posizione. Ha contestato l'applicabilità del modello privatistico e dei principi affermati per le società in house costituite dalle amministrazioni pubbliche, richiamando l'autonomia costituzionale della Camera dei deputati. In secondo luogo, ha censurato la statuizione del TAR sull'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e per mancata impugnazione della deliberazione istitutiva della società. In terzo luogo, ha dedotto che la procedura integrasse una violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, correttezza, concorrenza e par condicio, nonché una forma di concorrenza sleale, storno di dipendenti e trasferimento coattivo d'azienda, prospettando la giurisdizione amministrativa anche rispetto a tali censure.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che l'interesse fatto valere dall'impresa riguardasse posizioni di diritto soggettivo, prospettate come lese dallo storno del personale e dalla concorrenza sleale. La Camera dei deputati, nell'esercizio della prerogativa garantita dall'art. 64 Cost., ha costituito e disciplinato una società in house, la quale resta soggettivamente distinta dalla Camera. Le procedure per l'assunzione del personale della società sono espressione dell'utilizzo di uno strumento privatistico e, in quanto tali, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Il richiamo all'autonomia costituzionale della Camera e alla sentenza della Corte costituzionale n. 65 del 2024 non modifica tale conclusione, poiché quest'ultima riguardava controversie tra la Camera e soggetti terzi in materia di assegnazione di appalti di servizi. Il difetto di giurisdizione è stato quindi confermato; le spese sono state compensate per la difficoltà di individuare il criterio discretivo applicabile.

Norme richiamate

  • art. 64 Cost.

    La Camera dei deputati può, mediante propria deliberazione normativa, costituire e disciplinare una società in house nell'esercizio della propria autonomia.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dall'appellante a sostegno dei principi di imparzialità e buon andamento; il giudice non lo ha ritenuto decisivo ai fini del riparto di giurisdizione.

  • art. 103 Cost.

    Richiamato dall'appellante in relazione alla giurisdizione amministrativa; il giudice ha escluso la giurisdizione amministrativa sulle procedure di assunzione della società in house.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato dall'appellante in relazione alla libertà di iniziativa economica e alla concorrenza; il giudice ha ritenuto che le relative pretese sostanziali avessero natura privatistica.

  • d.lgs. 175/2016

    La disciplina delle società a partecipazione pubblica è stata richiamata nel dibattito sulla qualificazione della società in house; la decisione fonda tuttavia il riparto principalmente sul carattere privatistico del modello adottato.

  • d.lgs. 165/2001

    Richiamato dall'appellante per sostenere la non riconducibilità della Camera dei deputati alle amministrazioni pubbliche contemplate dal testo unico; tale argomento non è stato accolto.

  • art. 2598, n. 3, c.c.

    Richiamato in relazione alla concorrenza sleale e allo storno di dipendenti; le pretese fondate su tali posizioni soggettive appartengono alla giurisdizione ordinaria.

Massime di principio

  • Le procedure di assunzione del personale svolte da una società in house, anche quando la società sia costituita e controllata da un organo costituzionale, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario in quanto espressione del modello privatistico adottato per la gestione dell'attività e del rapporto di lavoro.
  • La società in house resta soggettivamente distinta dall'ente o organo pubblico che la costituisce e la controlla; il controllo analogo e il finanziamento pubblico non trasformano, ai fini del riparto di giurisdizione, le procedure di assunzione della società in attività direttamente imputabile all'ente controllante.
  • Le controversie con cui un'impresa contesta una procedura selettiva di una società in house deducendo storno di dipendenti, concorrenza sleale o lesione di altre posizioni di diritto soggettivo appartengono alla giurisdizione ordinaria, anche se la contestazione è formulata attraverso il richiamo a imparzialità, buon andamento, trasparenza e par condicio.
  • La qualificazione pubblicistica dell'ente controllante e l'eventuale natura costituzionale delle sue prerogative non spostano la giurisdizione sulle controversie relative all'assunzione del personale della società in house, salvo che la controversia riguardi direttamente l'esercizio di una funzione pubblicistica dell'ente anziché l'attività privatistica della società.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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