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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13924/2022 del 11/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza di custodia cautelare (GIP 10/04/2021) per concorso in tentato omicidio pluriaggravato (Colombo Giuseppe, Antonio e Fabrizio) e porto illegale di armi. Il ricorrente denunciava: (1) violazione del diritto di difesa per non aver avuto accesso agli atti che avevano determinato la revoca della misura nei confronti del co-indagato Fava Attanasio; (2) vizio di motivazione sulla gravità indiziaria e mancata risposta alle doglianze difensive; (3) inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa (Giuseppe Colombo) per omessa applicazione delle avvertenze di cui agli artt. 62 e 63 c.p.p.; (4) mancato vaglio ex art. 192 c.p.p. sulla credibilità delle fonti dichiarative e malanimo del dichiarante; (5) mancata motivazione sull'animus necandi (tentativo di omicidio); (6) erronea applicazione dell'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.); (7) eccessività delle esigenze cautelari e inadeguatezza della misura adottata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, generico e reiterativo di argomentazioni già esaminate e motivate dal tribunale del riesame. Sul merito dei punti principali: (1) la Corte ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse adeguatamente considerato la revoca della misura a carico di Fava e l'incidenza sulla posizione del ricorrente; il materiale favorevole a Fava non riguardava CEFALI e il provvedimento di scarcerazione era stato prodotto; (2) le censure sulla gravità indiziaria, sull'animus necandi e sull'aggravante 416-bis.1 sono state considerate generiche perché replicavano le stesse obiezioni già esaminate in riesame senza confrontarsi in modo critico e specifico con la motivazione impugnata; (3) le dichiarazioni rese da Giuseppe Colombo sono state ritenute utilizzabili: il rifiuto iniziale di sottoscrivere non ha comportato inutilizzabilità e non sussistono i reati ipotizzati dalla difesa (false informazioni o false testimonianze), inoltre le dichiarazioni spontanee alla P.G. sono ammissibili quando rese liberamente (art. 350, comma 7 c.p.p. e giurisprudenza). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Norma richiamata in relazione alla partecipazione al reato; usata per configurare il concorso nel reato contestato.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato per la responsabilità per concorso di persone nel medesimo reato; la Corte lo menziona come quadro normativo dei capi di imputazione.

  • art. 112 c.p.

    Richiamato tra le norme incriminatrici pertinenti al fatto di tentato omicidio.

  • art. 575 c.p.

    Articolo relativo al delitto di omicidio; richiamato per la qualificazione dell'evento criminoso come tentativo di omicidio plurimo.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Aggravante del metodo mafioso; la Corte ha ritenuto che il riesame avesse motivato adeguatamente l'applicazione e ha osservato che la difesa non aveva contestato specificamente il punto in sede di merito.

  • art. 61, comma 1, n. 2 c.p.

    Richiamato in relazione alle circostanze aggravanti connesse al delitto contestato.

  • legge n. 895 del 1967

    Norme relative alla disciplina delle armi; richiamate per il capo relativo al porto illegale delle armi impiegate nell'azione delittuosa.

  • art. 62 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in ordine alle avvertenze da fornire alla persona che rende dichiarazioni; la Corte ha ritenuto che non sussistesse inutilizzabilità delle dichiarazioni contestate.

  • art. 63 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa per la mancata applicazione delle avvertenze; la Corte ha ritenuto le dichiarazioni utilizzare perché rese liberamente e successivamente sottoscritte.

  • art. 64 c.p.p.

    Richiamato in relazione agli avvisi all'indagato; la Corte ha osservato che le dichiarazioni spontanee alla P.G. possono essere utilizzate se liberamente rese.

  • art. 350, comma 7 c.p.p.

    Richiamato per sostenere l'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria anche in mancanza delle avvertenze, purché risultino rese liberamente e senza coercizione.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa per chiedere il vaglio della credibilità delle fonti dichiarative; la Corte ha ritenuto che tale censura fosse generica e non specificamente motivata in cassazione.

  • art. 371-bis c.p.

    Citato dalla Corte per chiarire che il reato di false informazioni al pubblico ministero non riguarda dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria su delega del P.M.; quindi la fattispecie non era configurabile nel caso esaminato.

  • art. 372 c.p.

    Richiamato dalla difesa come possibile ipotesi di falsa testimonianza; la Corte ha escluso la configurabilità perché le dichiarazioni erano rese alla P.G. senza rifiuto e rispondendo secondo verità.

  • art. 374 c.p.

    Richiamato nella difesa ma ritenuto irrealistico dalla Corte rispetto alla natura delle dichiarazioni rese alla P.G.

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Richiamato dalla Corte quale norma che sottolinea l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando i motivi sono aspecifici e non correlati con le ragioni della decisione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso e per l'eventuale sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Costituzionale

    Richiamata in riferimento ai criteri per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte non ha rilevato elementi tali da escludere la colpa.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con i passaggi motivazionali del provvedimento impugnato: la mera riproposizione di argomentazioni già discusse nel grado precedente, senza articolata critica della motivazione, è inammissibile.
  • La revoca o scarcerazione di un co-indagato non produce automaticamente effetto estensivo sulla posizione di altri indagati: occorre dimostrare l'effettiva incidenza degli elementi sopravvenuti sulla gravità indiziaria altrui.
  • Le dichiarazioni rese spontaneamente alla polizia giudiziaria possono essere utilizzate anche se rese in assenza delle formalità richieste per le dichiarazioni all'autorità giudiziaria, purché emerga che sono state rese liberamente e senza coercizione (art. 350, comma 7 c.p.p. e giurisprudenza).
  • Il rifiuto iniziale di sottoscrivere un verbale non implica automaticamente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese, soprattutto se successivamente sottoscritte e rese in condizioni di spontaneità.
  • Per censurare l'applicazione di aggravanti (es. metodo mafioso) è necessario che la difesa abbia sollevato la questione con specificità nei precedenti gradi di giudizio; la mancata contestazione puntuale può precludere l'esame in cassazione.
  • In materia cautelare, le valutazioni sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari sono in larga misura sindacabili solo se la motivazione del giudice appare illogica o manifestamente carente; proteste generiche sul merito non sono sufficienti.
  • Un ricorso inammissibile può comportare la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); quindi bisogna valutare rigorosamente la fondatezza e la specificità dei motivi prima di proporre ricorso in cassazione.

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