Cassazione Penale, Ordinanza n. 03313/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure riproponevano questioni già valutate dalla Corte di appello e che la deduzione di travisamento della prova era generica e non specifica, perché non individuava correttamente la prova decisiva asseritamente travisata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta da operazioni dolose. La fattispecie concreta, come descritta nel provvedimento, riguarda l'amministratore di una società ritenuto responsabile per aver cagionato il fallimento della società mediante l'omesso versamento di contributi previdenziali e imposte dovute. Con l'unico motivo di ricorso sono stati denunciati erronea applicazione della legge penale, vizi di motivazione sull'affermazione di responsabilità e travisamento della prova. La doglianza è stata ritenuta una mera reiterazione delle censure già esaminate e disattese in appello; inoltre, il ricorrente non ha indicato in modo specifico e inequivoco la prova che assumeva travisata, richiamando un verbale che non corrispondeva alla deposizione pertinente sul tema dei debiti fiscali riferibili alle annualità di carica dell'imputato.
Norme richiamate
art. 635 c.p.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione delle doglianze già esaminate e motivatamente respinte dal giudice di appello.
- Il travisamento della prova può essere dedotto in cassazione solo se il ricorrente indica in modo specifico, puntuale e inequivoco le prove asseritamente travisate e il contenuto effettivo che si assume erroneamente valutato.
- La genericità del motivo e la mancata corrispondenza tra il richiamo difensivo e la prova realmente rilevante sul punto controverso determinano l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla legge.
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