Cassazione Penale, Sentenza n. 3065/2024 del 24/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato: ha accertato che l'ultima sentenza irrevocabile è la n. 3035/2020 della Corte d'appello di Milano e, quindi, ha dichiarato l'incompetenza funzionale del Tribunale di Milano. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Milano per il prosieguo dell'esecuzione da parte del giudice competente.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione fondata su violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.): era contestata l'incompetenza funzionale del Tribunale di Milano come giudice dell'esecuzione perché, secondo il ricorrente, l'ultima sentenza passata in giudicato relativa alla stessa materia è la n. 3035 del 30/09/2020 emessa dalla Corte d'appello di Milano (irrevocabile il 15/11/2020), che aveva parzialmente riformato una precedente sentenza del Tribunale di Milano sia in ordine alla pena sia dichiarando l'improcedibilità per due capi d'imputazione. Il ricorrente deduceva che, ai sensi dell'art. 665, comma 4, c.p.p., la competenza per le questioni esecutive spetta al giudice che ha pronunciato l'ultima sentenza irrevocabile.
Norme richiamate
art. 665, comma 4, cod. proc. pen.
Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo
La Corte ha interpretato la norma nel senso che, quando l'esecuzione riguarda più provvedimenti di giudici diversi, la competenza per le decisioni esecutive spetta all'organo che ha emesso l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile; pertanto la sentenza n. 3035/2020 della Corte d'appello (irrevocabile il 15/11/2020) ha trasferito la competenza all'Autorità giudiziaria d'appello
art. 674 cod. proc. pen.
Richiamato come norma di riferimento per le fattispecie di benefici ex artt. 672 e 674 c.p.p.; la decisione impugnata concerneva la revoca di un beneficio (sospensione condizionale della pena) e rientra nelle materie per le quali occorre individuare il giudice dell'esecuzione secondo l'art. 665, comma 4
Giurisprudenza (Sez. 1, n. 1125 del 20/02/1996 e Sez. 1, n. 23208 del 12/05/2004)
Il giudice che deve provvedere, in sede esecutiva, va individuato in quello che ha pronunciato la sentenza di condanna ultima in assoluto, ancorché questa non sia compresa nel cumulo; in presenza di più sentenze pronunciate da giudici diversi, la competenza spetta al giudice la cui decisione è divenuta irrevocabile per ultima
La Corte ha richiamato tali precedenti per sostenere il principio consolidato che la competenza esecutiva segue l'ultimo grado di giudicato: anche decisioni che modificano pena o statuizioni di merito determinano il giudice competente per l'esecuzione
Massime di principio
- Quando l'esecuzione riguarda più provvedimenti emessi da giudici diversi, il giudice competente è quello che ha emesso l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile (art. 665, comma 4 c.p.p.).
- Se in sede di appello o di altro grado intervenisse una sentenza definitiva che modifica la pena o la declaratoria di procedibilità, quella decisione determina la competenza del giudice dell'esecuzione anche se la modifica riguarda sentenze emesse da altro giudice.
- In presenza di contestazioni circa la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, è opportuno allegare certificato del casellario giudiziale e provvedimenti di cumulo o le sentenze definitive rilevanti per dimostrare quale sia l'ultimo provvedimento irrevocabile.
- Se il giudice dell'esecuzione decide pur essendo incompetente, la decisione può essere annullata dalla Corte di cassazione e gli atti trasmessi al giudice competente per il prosieguo; in casi analoghi la Cassazione può disporre l'annullamento senza rinvio quando la competenza è determinabile dai documenti.
- Le richieste del pubblico ministero (es. per la revoca della sospensione condizionale) devono essere proposte davanti al giudice dell'esecuzione competente: se ciò non avviene, la parte interessata può impugnare per incompetenza funzionale.
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