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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09085/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, confermato in appello nella condanna a sei mesi di arresto e 1.500 euro di ammenda per il reato di porto di arma, ha proposto ricorso per cassazione deducendo due profili di censura: violazione di legge e vizio di motivazione. Sosteneva, in sintesi, che la Corte di appello avesse affermato la sua colpevolezza senza prove sufficienti, poiché il coltello era stato rinvenuto sull'auto presso cui egli si trovava ma non era stato accertato che fosse salito a bordo né il punto esatto in cui l'arma si trovava; aggiungeva che l'auto non era di sua proprietà ma del fratello e che egli avrebbe potuto ignorare la presenza del coltello. Con il secondo motivo contestava il diniego della qualificazione del fatto come ipotesi di lieve entità, assumendo che il giudice di merito avesse valorizzato solo i precedenti penali, trascurando invece la natura dell'oggetto sequestrato, indicato come un coltello da cucina con punta arrotondata e manico in plastica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure non si confrontassero realmente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva già esaminato le questioni riproposte: in particolare, aveva giudicato irrilevante l'esatta collocazione del coltello nel veicolo, poiché l'imputato disponeva sicuramente dell'auto avendone le chiavi e non aveva mai sostenuto di ignorare la presenza dell'arma né l'aveva comunque giustificata agli operanti; inoltre aveva escluso la lieve entità non solo per i precedenti penali, ma soprattutto per l'intrinseca potenzialità offensiva del coltello, con lama di 20 cm, nonché per il contesto e le presumibili finalità del porto. La Cassazione ha quindi rilevato che il primo motivo sollecitava una nuova valutazione di merito, preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4 legge n. 110/1975

    art. 4, comma 3, legge n. 110/1975

    La lieve entità del fatto va valutata tenendo conto non solo dei precedenti penali dell'imputato, ma anche della concreta potenzialità offensiva dell'arma, del contesto e delle presumibili finalità del porto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    La somma in favore della Cassa delle ammende può essere irrogata quando non emergano elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260

    In sede di legittimità non è consentita una nuova e diversa valutazione di merito degli elementi di prova già vagliati dal giudice di merito, se la motivazione impugnata è logica e non contraddittoria.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze non si confrontano specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre questioni già decise.
  • Il giudice di legittimità non può essere investito di una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, salvo vizi argomentativi effettivi della motivazione di merito.
  • Nel valutare la lieve entità del fatto in tema di porto abusivo di armi, il giudice deve considerare complessivamente la concreta pericolosità dell'oggetto, il contesto del fatto e le finalità del porto, e non un solo dato isolato come i precedenti penali.
  • L'irrilevanza dell'esatta collocazione dell'arma può essere affermata quando risulti la disponibilità del veicolo e manchi una deduzione credibile di ignoranza della presenza dell'oggetto da parte dell'imputato.

Come è indicizzato

MaterieDetenzione di armiImpugnazioni
RamiArmiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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