Ordinanza n. 263/2026 - Ancona, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del contratto, relativo alla concessione del servizio pubblico locale di gestione della piscina comunale, di "Affidamento servizio per la gestione della piscina comunale “A. Bastianelli” di Chiaravalle per anni 1 (uno)" (CIG B2D48951FD), stipulato in data 23 aprile 2025 dal Comune di Chiaravalle e repertoriato al numero 7518, in favore della Società Sportiva Dilettantistica Team Marche S.r.l., non noto quanto al contenuto; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quello sopra citato, ivi compresa la delibera o determina a contrarre, e in ogni caso dell'atto di “affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) d.lgs. 36/2003 della gestione della piscina comunale di Chiaravalle A. Bastianelli per un anno a seguito di recesso anticipato del concessionario” n. 605 del 23 agosto 2024 e relativi allegati; della delibera di Giunta comunale n. 75 dell'11 luglio 2024 avente ad oggetto: “Atto di indirizzo per l'individuazione in estrema urgenza di un gestore temporaneo della piscina comunale a seguito del recesso anticipato del concessionario CO.GE.PI.”; della nota del Comune di Chiaravalle del 16 dicembre 2024 avente ad oggetto “riscontro Vs. nota prot. n. 26406 del 28/11/2024”; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 14 luglio 2025: degli stessi atti impugnati con il ricorso introduttivo; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 19 dicembre 2025: - dell’atto dirigenziale n. 800 del 31/10/2025 del Settore 2 - Servizi culturali, pubblica istruzione, sport e turismo, del Comune di Chiaravalle, avente a oggetto “Affidamento gestione della piscina di Chiaravalle – proroga attuale gestione (D.Lgs. a sensi dell’art. 50, comma 1, lett. B), D.Lgs. 36/2023 – Gestione della piscina comunale A. Bastianelli Proroga sino al 3136/2023 art 50, lett. B) sino al 30/11/2025 in attesa delle verifiche di congruità dell’aggiudicatario della nuova gestione (art. 71 D.Lgs. 36/2023)”, pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune dal 31/10/2025 al 14/11/2025; - dell’atto dirigenziale n. 887 del 28/11/2025 del Settore 2 - Servizi culturali, pubblica istruzione, sport e turismo, del Comune di Chiaravalle, avente a oggetto “Gestione della piscina comunale – proroga attuale gestione (d.lgs. 36/2023, art. 50, lett. b) sino al 30/11/2025, in attesa delle verifiche di congruità e ulteriori chiarimenti nell'ambito della gara in corso (art. 71 d.lgs. 36/2023)”, pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune dal 01/12/2025 al 15/12/2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi gli atti già impugnati con il precedente ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: contratto e atti di affidamento diretto della gestione della piscina comunale, nonché atti di proroga della gestione e istanza di accesso agli atti in corso di causa
Esito
La controversia
L'associazione ricorrente ha impugnato il contratto stipulato dal Comune di Chiaravalle con una società sportiva dilettantistica per la concessione del servizio pubblico locale di gestione della piscina comunale, unitamente agli atti presupposti e consequenziali, inclusi l'affidamento diretto disposto dopo il recesso anticipato del precedente concessionario e gli atti di indirizzo comunali. Con motivi aggiunti sono stati impugnati gli stessi atti e successive determinazioni dirigenziali di proroga della gestione. Nel corso del giudizio l'associazione ha inoltre depositato un'istanza di accesso agli atti in corso di causa, chiedendo l'ostensione di documentazione relativa alla gestione e alle verifiche dell'affidamento. Dalla motivazione emerge che parte della documentazione richiesta non era ancora nella disponibilità dell'amministrazione e che alcune precedenti richieste del Comune alla società affidataria avevano contenuto identico a un successivo sollecito già presente in giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di accesso agli atti depositata il 27 gennaio 2026. La decisione è stata motivata, anzitutto, dal differimento dell'udienza di merito, disposto anche in ragione della possibilità per la ricorrente di proporre ulteriori motivi aggiunti sulla documentazione depositata dal Comune il 7 febbraio 2026. Inoltre, una parte della documentazione richiesta non era ancora nella disponibilità dell'amministrazione e le precedenti richieste del Comune alla società affidataria, aventi contenuto identico al sollecito del 19 gennaio 2026 già acquisito agli atti, non presentavano rilievo probatorio autonomo. L'ordinanza non decide nel merito l'impugnazione degli atti di affidamento e proroga. Le spese non sono disciplinate nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la trattazione dell'istanza di accesso agli atti proposta nel corso del giudizio.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio amministrativo, il ricorrente chiede accesso a documenti che non sono ancora nella disponibilità dell'amministrazione, il giudice non può ordinare l'ostensione di tali documenti nei confronti dell'amministrazione stessa.
- L'istanza di accesso in corso di causa può essere dichiarata priva di oggetto quando il differimento della trattazione del merito consente al ricorrente di valutare la proposizione di ulteriori motivi aggiunti sulla base della documentazione successivamente depositata nel giudizio.
- Documenti aventi contenuto identico a un atto già acquisito al fascicolo processuale non assumono autonomo rilievo probatorio ai fini della decisione sull'istanza di accesso in corso di causa.
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