Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39650/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per reati edilizi contestati ai sensi del DPR 380/01 deducendo sette motivi: errata qualificazione degli interventi (si sarebbe trattato di manutenzione, non di ristrutturazione 'pesante'); inesistenza o adeguatezza del titolo abilitativo e dell'autorizzazione sismica; errori e carenze nella descrizione dei fatti e nella valutazione probatoria (non considerazione di documenti e consulenze difensive); mancata motivazione sull'elemento soggettivo e sulla totale difformità dei lavori; responsabilità imputata al solo esecutore dei lavori non compatibile con la soggettività ristretta di alcune fattispecie; vizi nella commisurazione e cumulo delle pene (presunta illegalità della pena e mancato ragguaglio) e mancata applicazione della riduzione della pena per il rito abbreviato; infine eccezione di prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha quindi confermato la sentenza impugnata. In motivazione la Corte ha ritenuto che: le censure non superano la necessaria correlazione con le ragioni della decisione di merito e, in parte, siano una rivalutazione in fatto non consentita in sede di legittimità; gli interventi contestati erano di portata tale da integrare una ristrutturazione 'pesante' non coperta da titolo abilitativo valido (art. 44 lett. b DPR 380/01); la responsabilità può ricadere anche sul costruttore/assuntore dei lavori e su chi concorra a violare gli obblighi urbanistico-edilizi; le doglianze sulla pena non configurano un'illegalità della pena ai sensi della giurisprudenza delle Sezioni Unite perché la sanzione determinata è rimasta nei limiti previsti dalla legge e le censure in punto pena risultavano generiche o non dedotte in sede di appello; i reati non sono prescritti in quanto permanenti e la contestazione è stata formulata in modo da ricomprendere la permanenza fino al sopralluogo del 18/12/2018. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di parte civile (euro 3.686,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • DPR 380/2001

    Art. 44 lett. b: qualifica come 'ristrutturazione pesante' interventi che determinano modifiche consistenti dell'organismo edilizio; artt. 93-95: responsabilità penale per lavori in assenza o difformità di titolo; art. 94 e 95 richiamati nei motivi relativi a diverse fattispecie contestate; art. 29 (soggetti rilevanti) e altre norme del testo unico edilizio richiamano la possibilità di coinvolgere vari soggetti (proprietario, committente, assuntore/datore di lavoro) nella responsabilità per violazioni edilizie.

  • Codice penale

    Art. 40 richiamato in ordine alla riconducibilità della condotta dell'esecutore a responsabilità non esonerabile quando la sua attività concorra alla violazione degli obblighi di legge.

  • Codice penale

    Regola il cumulo giuridico delle pene; la Corte ricorda che il cumulo e il ragguaglio vanno applicati secondo i criteri normativi e che gli errori di calcolo danno luogo, se non estrinseci rispetto ai limiti previsti, a illegittimità ma non necessariamente a illegalità della pena.

  • Codice di procedura penale

    art. 546 comma 1 lett. e), art. 616

    Rilevato il ruolo degli oneri e dei limiti procedurali nel ricorso per cassazione; art. 616 fissa l'onere delle spese per ricorsi inammissibili.

  • Codice di procedura penale

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla riduzione per il rito abbreviato; la Corte ha ritenuto la questione inammissibile o non adeguatamente dedotta.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Corte di Cassazione)

    Sez. U. n. 47182 del 31/03/2022 e n. 7578 del 17/12/2020

    Principi su illegalità vs illegittimità della pena: la pena è 'illegale' solo se eccede i limiti qualitativi o quantitativi stabiliti dal legislatore per il tipo astratto; errori di calcolo o nella commisurazione configurano illegittimità ma non sempre illegalità.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu)

    art. 7 (richiamato implicitamente)

    Riferimento alla garanzia di legalità della pena in chiave costituzionale e convenzionale; utilizzato nella disamina della questione penalistica.

Massime di principio

  • La qualificazione giuridica dell'intervento edilizio dipende dalla sostanza e dall'effetto dell'opera (es. modifiche di prospetti, altezze, struttura) più che dalla denominazione formale del titolo amministrativo: opere che alterano significativamente l'organismo edilizio sono ristrutturazioni 'pesanti' e richiedono titoli adeguati.
  • La responsabilità penale in materia edilizia può ricadere non solo sul proprietario o committente ma anche sul costruttore/assuntore o su chi concorra a violare gli obblighi normativi, inclusi direttore dei lavori e soggetti che partecipano alla predisposizione di documentazione falsa.
  • In sede di Cassazione le censure devono avere specificità e correlazione diretta con le ragioni della decisione impugnata: rilievi generici o sostanzialmente ricalcanti una rivalutazione di fatto sono inammissibili.
  • Le contestazioni sulla misura della pena devono essere adeguatamente dedotte nei precedenti gradi di giudizio; la pena è 'illegale' solo se eccede i limiti stabiliti per il tipo di reato; errori di calcolo o di applicazione delle regole che non portano a una pena fuori dai limiti legislativi danno luogo a illegittimità deducibile con specificità.
  • I reati edilizi di natura permanente sono imprescrittibili fino alla cessazione della permanenza: la prescrizione decorre dalla fine della permanenza (o, in caso di contestazione 'aperta', dalla data della prima sentenza di condanna se specificato), quindi occorre valutare con attenzione le date operative nella fattispecie.
  • La sostanza probatoria (perizie, documentazione e comportamenti del soggetto) è centrale per il giudizio di responsabilità: la presenza di false pratiche o di compartecipazione nella predisposizione di documenti può aggravare la posizione dell'imputato anche laddove sia stata esibita una autorizzazione formale.
  • Chi intenda impugnare una decisione per vizi di motivazione deve indicare con precisione le concrete carenze motivazionali; l'assenza di specificità può determinare l'inammissibilità del ricorso in Cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.