Cassazione Penale, Ordinanza n. 36301/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., in anni due e mesi uno di reclusione per un delitto in materia di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Nel ricorso per cassazione ha dedotto vizi di motivazione sia sulla ritenuta responsabilità sia sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha però rilevato che tali censure non sono esperibili contro una sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., essendo il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. La decisione di appello era infatti il prodotto di un concordato con rinuncia ai motivi di appello, rispetto al quale il giudice aveva controllato correttezza giuridica dell'accordo e congruità della pena.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Disciplina il concordato in appello con rinuncia ai motivi; il giudice di appello deve verificare la correttezza giuridica della qualificazione e la congruità della pena, nei limiti dell'accordo tra le parti.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Preclude l'ammissibilità di motivi di ricorso non esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.
art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103
È la novella che ha modificato l'istituto del concordato in appello con rinuncia ai motivi di appello.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice richiamata per il delitto in materia di stupefacenti oggetto della condanna.
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello è resa all'esito del concordato ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione non può investire motivi incompatibili con la struttura dell'accordo, come censure sulla responsabilità o sul trattamento sanzionatorio che presuppongano una piena devoluzione del merito.
- Nel procedimento ex art. 599-bis c.p.p. il giudice di appello non rivaluta liberamente il merito, ma deve verificare che l'accordo tra le parti sia giuridicamente corretto e che la pena concordata rientri nei parametri di legge.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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