Cassazione Penale, Ordinanza n. 04984/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per falsità materiale commessa dal privato. Con il primo motivo ha contestato l'erronea esclusione del c.d. falso grossolano, sostenendo che l'alterazione della targa, riprodotta su un supporto di cartone plastificato, non fosse idonea a ingannare. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lamentando una valutazione sfavorevole del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché l'alterazione realizzata era comunque idonea a trarre in inganno in condizioni ordinarie di osservazione e a rendere più difficile l'identificazione del veicolo, escludendo quindi il falso grossolano. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione esente da evidenti illogicità e che il giudice di merito può valorizzare solo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 99 c.p.
richiamato come parte della contestazione per il reato di falsità materiale commessa dal privato, in relazione alla recidiva o aggravante contestata nel capo di imputazione; il testo non sviluppa ulteriori profili applicativi.
art. 477 c.p.
richiamato come norma incriminatrice del fatto di falsità materiale commessa dal privato, in combinazione con l'art. 482 c.p.; la Corte non ne offre una lettura autonoma.
art. 482 c.p.
norma di riferimento per la falsità materiale commessa dal privato contestata all'imputato; la Corte ribadisce che l'alterazione della targa era idonea a ingannare in condizioni ordinarie di osservazione.
art. 62-bis c.p.
richiamato implicitamente tramite il riferimento alle circostanze attenuanti generiche; la Corte afferma che il diniego è legittimo se fondato sugli elementi ritenuti decisivi o rilevanti dal giudice di merito.
art. 616 c.p.p.
norma applicata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di falso, l'idoneità dell'alterazione a trarre in inganno va apprezzata in relazione alle ordinarie condizioni di osservazione: non è sufficiente che il supporto o la confezione siano artigianali, se l'oggetto alterato conserva una capacità concreta di inganno.
- Il c.d. falso grossolano è escluso quando la falsificazione, pur rudimentale, renda comunque più difficoltosa l'identificazione del bene o del veicolo e sia percepibile come vera in condizioni ordinarie.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o mancanza di motivazione; il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi dedotti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- Quando il ricorso per cassazione propone censure manifestamente infondate, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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