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Sentenza

Sentenza n. 710/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento del decreto sindacale della Città Metropolitana n. 175 del 3/11/2021 recante, la determinazione di diniego della richiesta dell’Istituto “ENZO FERRARI” di Susa di attivazione di un corso di LICEO DELLE SCIENZE UMANE con opzione ECONOMICO SOCIALE (LES), nonché per l’accertamento del diritto dell’ISS “ENZO FERRARI” di Susa di attivare presso la propria sede un corso di liceo delle Scienze umane con opzione economico – sociale.

Giustizia amministrativa202200121

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto sindacale della Città Metropolitana di Torino recante il diniego dell'attivazione presso l'istituto di un corso di liceo delle scienze umane con opzione economico-sociale

Esito

ESTINZIONE

La controversia

L'istituto scolastico ha impugnato il decreto sindacale con cui la Città Metropolitana di Torino aveva negato la richiesta di attivazione presso la propria sede di un corso di liceo delle scienze umane con opzione economico-sociale, chiedendone l'annullamento e l'accertamento del diritto all'attivazione del corso. Prima dell'udienza, con atto notificato alla controparte, l'istituto ha dichiarato di rinunciare al ricorso. La rinuncia è stata depositata dieci giorni prima dell'udienza e la parte resistente l'ha accettata, rimettendosi al Collegio sulla compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola conforme alle formalità previste dall'art. 84 c.p.a., e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a. Non è stata quindi esaminata la legittimità del diniego né la domanda di accertamento del diritto all'attivazione del corso. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione dell'assenza di osservazioni della resistente e della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'estinzione del giudizio in conseguenza della rinuncia al ricorso.

  • art. 84 c.p.a.

    Disciplina la rinuncia al ricorso; la rinuncia è stata ritenuta conforme alle formalità previste.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina processuale applicata alla definizione del giudizio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria da remoto.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, se notificata alla controparte nel rispetto delle formalità e dei termini previsti dall'art. 84 c.p.a., determina l'estinzione del giudizio, senza esame delle questioni sostanziali dedotte.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo

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