Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 16524/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento della Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma I Centro n. 4 del 25 gennaio 2024 – prot. CA/14193 del 25/01/2024, posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di Roma Capitale dal 26 gennaio al 9 febbraio 2024, avente ad oggetto “Approvazione del Piano Municipale del Commercio su Aree Pubbliche 2023”; in uno a tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui segnatamente: - la nota della Direzione Mercati e Commercio su Suolo Pubblico, prot. QH/2024/0000146 del 2/1/2024, non pubblicata né notificata.

Giustizia amministrativa202404766

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma I Centro n. 4 del 25 gennaio 2024, recante la ricognizione delle postazioni di commercio su aree pubbliche e la loro compatibilità, quale atto preparatorio del successivo Piano municipale del commercio approvato con deliberazione n. 34 del 2025

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento della deliberazione municipale n. 4 del 25 gennaio 2024, nella parte in cui riteneva applicabile alle postazioni di commercio su area pubblica la disciplina dell’art. 11, comma 6, della legge n. 214/2023, relativa alla messa a bando e alla proroga dei titoli in essere fino al 31 dicembre 2025, e nella parte in cui ricogniva i posteggi, individuando le soste ritenute incompatibili. Ha impugnato anche la nota della Direzione Mercati e Commercio su Suolo Pubblico del 2 gennaio 2024. Roma Capitale ha eccepito l’inammissibilità per carenza d’interesse e ha contestato nel merito il ricorso. Il TAR ha inoltre rilevato d’ufficio, previo avviso ex art. 73 c.p.a., una causa di inammissibilità.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Le parti contestate della deliberazione n. 4/2024 avevano natura endoprocedimentale: la ricognizione delle postazioni costituiva una fotografia dello stato dei luoghi e la base istruttoria per la successiva redazione del Piano, non un atto conclusivo idoneo a produrre una lesione immediata e definitiva. La deliberazione n. 34/2025, che ha approvato il Piano dopo una nuova valutazione delle postazioni incompatibili e l’attivazione della partecipazione degli operatori e delle organizzazioni sindacali, non era stata impugnata. Gli atti endoprocedimentali con effetti interinali devono essere contestati insieme all’atto finale; l’impugnazione immediata è necessaria soltanto quando essi siano conclusivi e provvedimentali. Spese compensate per la peculiarità della controversia e la definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 6, l. 214/2023

    Parte ricorrente impugna la deliberazione di Roma Capitale n. 4 del 25/01/2024, avente ad oggetto «Approvazione del Piano Municipale del Commercio su Aree Pubbliche 2023», nella parte in cui ritiene applicabile alle postazioni di commercio insistenti sul territorio municipale la disciplina del comma 6 dell’art. 11 Legge 214/2023 (che prevede la messa a bando con proroga degli attuali titoli al 31 dicembre 2025) ed effettua la ricognizione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, stilando l’elenco delle soste ritenute incompatibili.

    La disposizione è richiamata per identificare la disciplina che il ricorrente contestava fosse applicabile alle postazioni; il TAR non ne esamina né decide l’interpretazione sostanziale, poiché definisce il giudizio in rito.

  • art. 73 c.p.a.

    All’udienza del 14 ottobre 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso ex art. 73 c.p.a della sussistenza di una causa di inammissibilità.

    Il TAR ha dato avviso alle parti della causa di inammissibilità rilevata ai fini della decisione; la sentenza non sviluppa ulteriormente l’interpretazione della disposizione.

Massime di principio

  • Gli atti endoprocedimentali sono immediatamente impugnabili soltanto quando abbiano natura conclusiva e provvedimentale e producano una lesione attuale; se hanno effetti interinali e preparatori, privi di lesività definitiva, devono essere impugnati insieme al provvedimento finale.
  • Una ricognizione amministrativa che costituisca la base istruttoria per la successiva approvazione di un piano e sia seguita da ulteriori valutazioni e dalla partecipazione degli interessati non produce, di per sé, una lesione immediata della sfera giuridica del destinatario.

Come è indicizzato

MaterieCommercio e grandi strutture di venditaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.