Cassazione Penale, Sentenza n. 43947/2023 del 31/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 13/04/2023 con cui, dopo aver pronunciato sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., il Tribunale aveva fissato una successiva udienza per decidere sulla misura sostitutiva concordata (detenzione domiciliare). Lamentava violazione e errata applicazione dell'art. 545-bis e dell'art. 448, comma 1-bis, c.p.p., perché l'udienza fissata originariamente per il 20/07/2023 eccedeva il termine di 60 giorni previsto dalla norma, esponendolo al rischio di esecutività della pena e di danno ai suoi diritti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'oggetto del ricorso fosse l'ordinanza di fissazione della nuova udienza e non la sentenza di patteggiamento; ha inoltre constatato che, dopo il deposito del ricorso, l'udienza era stata anticipata al 18/05/2023, entro il termine di 60 giorni, eliminando il presunto vizio. Ha precisato che l'ordinanza che fissa udienza ai fini della decisione sulla pena sostitutiva ha natura interlocutoria e non è impugnabile in Cassazione (art. 586 c.p.p. richiamato dalla giurisprudenza). Ha quindi confermato la discrezionalità del giudice nell'applicare o meno pene sostitutive e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento delle somme in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma sul patteggiamento: qui la Corte rileva che la sentenza di applicazione della pena è stata pronunciata con motivazione; il ricorso contestava però l'ordinanza successiva e non la sentenza in sé.
art. 545-bis cod. proc. pen.
Disciplina la possibilità per il giudice di decidere immediatamente sulla pena sostitutiva o di fissare udienza per assunzione di informazioni; la Corte conferma che si tratta di un potere discrezionale del giudice.
art. 448, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Prevede che, nelle ipotesi di patteggiamento con pena sostitutiva concordata, se non è possibile decidere immediatamente il giudice sospende e fissa udienza non oltre 60 giorni; la Corte ha ritenuto rispettata la norma dato che l'udienza è stata successivamente anticipata entro il termine.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento sulle impugnazioni della sentenza di patteggiamento: la Corte osserva che i motivi di impugnazione contro la sentenza di patteggiamento sono tassativi e il ricorrente aveva invece censurato l'ordinanza.
d.lgs. 10/10/2022, n. 150 (riforma Cartabia)
Contestualizza la nuova disciplina sulle pene sostitutive: la riforma favorisce il contenimento della pena detentiva ma non crea un diritto automatico del condannato alla sostituzione; la decisione resta discrezionale e soggetta a motivazione rinforzata se si nega la sostituzione.
art. 54 legge 24/11/1981, n. 689
Norma richiamata per l'individuazione delle pene sostitutive; l'art. 448 c.p.p. rimanda a questa disciplina nella parte relativa alle sanzioni sostitutive.
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena (fra cui esigenze di rieducazione e proporzionalità) richiamati come guida per il giudice nella scelta dell'eventuale pena sostitutiva.
art. 586, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede che alcune ordinanze siano non impugnabili autonomamente; la Corte lo evoca per sostenere l'inammissibilità dell'impugnazione dell'ordinanza interlocutoria che fissa udienza.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente.
art. 337 cod. pen.
Reato per cui l'imputato era stato condannato (resistenza a pubblico ufficiale); citato negli estremi della fattispecie oggetto del patteggiamento.
art. 651 cod. pen.
Reato relativo al rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale; anch'esso parte della contestazione oggetto del patteggiamento.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. L. 18/12/2020
Norma che consente la trattazione scritta del procedimento in Cassazione; applicata per procedere in forma scritta in mancanza di richiesta di discussione orale.
Massime di principio
- Le ordinanze interlocutorie con cui il giudice fissa una nuova udienza ai fini della decisione su una pena sostitutiva hanno natura non impugnabile in Cassazione e quindi le impugnazioni dirette sono spesso inammissibili.
- L'applicazione di una pena sostitutiva non costituisce un diritto del condannato ma una decisione discrezionale del giudice, cui si applicano i criteri dell'art. 133 c.p. e l'onere di motivazione rafforzata in caso di diniego.
- Se il giudice non può decidere immediatamente, deve fissare udienza entro 60 giorni; un'eventuale fissazione iniziale oltre i 60 giorni può essere sanata da successiva anticipazione dell'udienza entro il termine.
- La pronuncia del dispositivo sulla pena nel patteggiamento e la fissazione successiva dell'udienza per la sostituzione non rendono di per sé esecutiva o definitiva la decisione sulla misura sostitutiva: il processo è sospeso fino alla decisione della successiva udienza.
- In caso di contestazione circa informazioni mancanti ai fini della sostituzione, il ricorrente deve indicare chiaramente quali informazioni mancano e perché ciò cagionerebbe un pregiudizio; mera genericità può rendere il ricorso inammissibile.
- In situazioni analoghe è pratico sollecitare formalmente l'anticipazione dell'udienza o proporre istanza al giudice per la decisione immediata in udienza, e solo dopo valutare i rimedi impugnatori compatibili con la natura interlocutoria del provvedimento.
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