Sentenza n. 279/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Modena n. 384/2025 pubblicata il 10.04.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena n. 384/2025 relativa al pagamento del bonus "carta del docente"
Esito
Favorevole al ricorrente (docente beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena n. 384/2025, divenuta definitiva, che aveva riconosciuto il diritto al pagamento del bonus "carta del docente" per gli anni indicati nel ricorso. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha provveduto al pagamento del bonus. La ricorrente ha quindi rappresentato l'avvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale, insistendo tuttavia per la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il pagamento intervenuto dopo la proposizione del ricorso avesse determinato la piena e puntuale soddisfazione della pretesa azionata. Ha comunque posto le spese del giudizio a carico del Ministero, in applicazione della regola della soccombenza, liquidandole in 800 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché disponendo la restituzione del contributo unificato effettivamente versato. Ha disposto la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario e ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La piena soddisfazione della pretesa sostanziale nel corso del giudizio giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nel giudicato e soddisfa la pretesa sostanziale della parte, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- L'adempimento intervenuto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese, che possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale o, comunque, della responsabilità per avere reso necessario il ricorso.
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