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Sentenza

Sentenza del 19/08/2015 n. 16939 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte che aveva dichiarato inammissibile il ricorso in riassunzione, ritenendo irregolare la notifica effettuata al contribuente presso la sua residenza anziché presso il domicilio eletto presso i difensori. Con il primo motivo, l'Agenzia ha sostenuto che, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 546 del 1992, dopo il rinvio disposto dalla Corte di cassazione la riassunzione deve essere notificata personalmente a tutte le parti. Con il secondo motivo, formulato in via subordinata, ha dedotto che, anche qualora la notifica fosse stata considerata nulla, il giudice avrebbe dovuto ordinarne la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., anziché dichiarare inammissibile la riassunzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo. Ha stabilito che, nel giudizio di rinvio, la notifica dell'atto di riassunzione deve essere effettuata personalmente nei confronti delle parti entro il termine previsto dall'art. 63 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Pertanto, la notifica eseguita presso la residenza del contribuente e personalmente ritirata da T.G. era valida e sufficiente, mentre non era necessario notificare l'atto presso il domicilio eletto o presso il precedente difensore. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR Piemonte, in diversa composizione, per un nuovo esame.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4

    Norma posta a fondamento dell'accertamento sintetico con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato gli imponibili IRPEF e ILOR del contribuente.

  • D.M. 19 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992

    Decreti ministeriali contenenti i coefficienti presuntivi di reddito utilizzati dall'Ufficio nell'accertamento sintetico; la questione della loro applicazione retroattiva era stata oggetto delle precedenti fasi del giudizio.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63

    quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla CTP o alla CTR, la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio previsto dalla disposizione

    Nel giudizio tributario di rinvio, l'atto di riassunzione deve essere notificato personalmente alla parte. È sufficiente la notifica effettuata presso la residenza della parte e da essa personalmente ricevuta; non è necessario notificare l'atto presso il domicilio eletto o presso il difensore costituito nelle precedenti fasi.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 7 e 49

    Disposizioni richiamate dall'Agenzia in relazione alle modalità di notificazione e alla disciplina del processo tributario.

  • Art. 360 c.p.c., n. 4

    Norma invocata per denunciare la violazione o falsa applicazione delle disposizioni processuali da parte della CTR.

  • Art. 291 c.p.c.

    In caso di nullità della notificazione, il giudice deve ordinare la rinnovazione dell'atto, anziché dichiarare immediatamente inammissibile il ricorso, quando ne ricorrono i presupposti. La Corte non ha esaminato il motivo perché il primo è stato ritenuto fondato.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2

    Prevede l'applicazione delle norme del codice di procedura civile al processo tributario per quanto non disciplinato specificamente dalla normativa tributaria.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, l'atto di riassunzione deve essere notificato personalmente a tutte le parti entro il termine perentorio previsto dalla legge.
  • La notifica effettuata presso la residenza del destinatario e ricevuta personalmente dalla parte è valida, anche se nelle precedenti fasi era stato eletto domicilio presso un difensore.
  • Per la riassunzione dopo il rinvio, la notifica personale alla parte prevale sulla notifica presso il domiciliatario o il precedente procuratore costituito.
  • Il giudice non può dichiarare automaticamente inammissibile la riassunzione per un vizio di notificazione: se si tratta di una nullità sanabile, deve valutare l'eventuale rinnovazione dell'atto secondo l'art. 291 c.p.c.
  • La decisione riguarda esclusivamente la validità della riassunzione e della relativa notifica; non definisce nel merito la legittimità dell'accertamento fiscale, che dovrà essere nuovamente esaminato dal giudice del rinvio.

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