Cassazione Penale, Sentenza n. 8063/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) vizio di motivazione e erronea applicazione dell'art. 129 c.p.p., con contestazione dell'applicazione dell'aggravante della "minorata difesa" (art. 61 n.5 c.p.) alla persona offesa Giuseppe Melideo, sostenendo che i truffatori avevano avuto contatti soltanto con la signora Fazioli (nuora) e quindi l'aggravante andava esclusa; 2) insufficienza della prova e mancanza di attribuibilità della condotta contestata al Trotta; 3) omessa pronuncia circa la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi: (1) la valutazione di merito ha accertato che la persona effettivamente truffata era Giuseppe Melideo, anziano e gravemente disabile, integrando l'aggravante di cui all'art. 61 n.5 c.p.; (2) la Corte d'appello aveva fornito motivazione congrua e non contraddittoria sulla riconducibilità della condotta al Trotta, anche in ragione del fatto che egli ha beneficiato della provvigione derivante dal contratto truffaldino; (3) la richiesta ex art. 131-bis c.p. è stata implicitamente respinta: la fattispecie rientra tra le ipotesi escluse dal secondo comma di tale norma (minorata difesa della vittima) e la motivazione complessiva della sentenza esclude la particolare tenuità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 61 n.5 cod. pen.
Aggravante della "minorata difesa" applicata dalla Corte di merito in presenza di vittima anziana e gravemente disabile; la Corte di Cassazione ne ha ritenuto corretta l'applicazione in base agli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione a presunto vizio di motivazione; la Cassazione ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito fosse adeguata e non affetta da vizi tali da ammettere il ricorso
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità: la Corte ha ritenuto che l'ipotesi fosse esclusa dal secondo comma della norma quando sussiste la minorata difesa della vittima; inoltre la richiesta può ritenersi implicitamente respinta se la motivazione complessiva della sentenza esclude la tenuità
art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020
Norma procedurale richiamata per la formulazione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale; utilizzata in merito alla partecipazione del pubblico ministero alle conclusioni
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione: condanna alle spese e corresponsione in favore della Cassa delle Ammende, applicata nel caso concreto per l'importo di euro 3.000
Massime di principio
- La valutazione della "minorata difesa" (art. 61 n.5 c.p.) è questione di fatto: se i giudici di merito accertano la vulnerabilità della vittima (es. età avanzata, grave disabilità), tale valutazione difficilmente può essere ribaltata in Cassazione salvo motivazione illogica o contraddittoria.
- La Cassazione non è un ulteriore giudice di merito: la contestazione della responsabilità penale per difetto di prova richiede dimostrare errori logici o valutativi gravi nella motivazione di merito; il mero dissenso non è sufficiente.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è incompatibile con le ipotesi espressamente escluse dal secondo comma, tra cui la minorata difesa della vittima; inoltre la richiesta può essere considerata implicitamente rigettata se la motivazione complessiva della sentenza esclude la tenuità.
- Se il ricorso in Cassazione è manifestamente infondato, può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e pagamento alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; nella redazione del ricorso è quindi importante fondare le censure su profili di illegittimità giuridica chiari e non su rinnovata valutazione dei fatti.
- Quando la documentazione probatoria attesta che l'imputato ha tratto un beneficio economico dalla condotta contestata (es. provvigioni), tale elemento può rafforzare la prova della sua partecipazione al fatto delittuoso e supportare l'attribuzione della responsabilità.
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