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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8063/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) vizio di motivazione e erronea applicazione dell'art. 129 c.p.p., con contestazione dell'applicazione dell'aggravante della "minorata difesa" (art. 61 n.5 c.p.) alla persona offesa Giuseppe Melideo, sostenendo che i truffatori avevano avuto contatti soltanto con la signora Fazioli (nuora) e quindi l'aggravante andava esclusa; 2) insufficienza della prova e mancanza di attribuibilità della condotta contestata al Trotta; 3) omessa pronuncia circa la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi: (1) la valutazione di merito ha accertato che la persona effettivamente truffata era Giuseppe Melideo, anziano e gravemente disabile, integrando l'aggravante di cui all'art. 61 n.5 c.p.; (2) la Corte d'appello aveva fornito motivazione congrua e non contraddittoria sulla riconducibilità della condotta al Trotta, anche in ragione del fatto che egli ha beneficiato della provvigione derivante dal contratto truffaldino; (3) la richiesta ex art. 131-bis c.p. è stata implicitamente respinta: la fattispecie rientra tra le ipotesi escluse dal secondo comma di tale norma (minorata difesa della vittima) e la motivazione complessiva della sentenza esclude la particolare tenuità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 61 n.5 cod. pen.

    Aggravante della "minorata difesa" applicata dalla Corte di merito in presenza di vittima anziana e gravemente disabile; la Corte di Cassazione ne ha ritenuto corretta l'applicazione in base agli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione a presunto vizio di motivazione; la Cassazione ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito fosse adeguata e non affetta da vizi tali da ammettere il ricorso

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità: la Corte ha ritenuto che l'ipotesi fosse esclusa dal secondo comma della norma quando sussiste la minorata difesa della vittima; inoltre la richiesta può ritenersi implicitamente respinta se la motivazione complessiva della sentenza esclude la tenuità

  • art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020

    Norma procedurale richiamata per la formulazione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale; utilizzata in merito alla partecipazione del pubblico ministero alle conclusioni

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione: condanna alle spese e corresponsione in favore della Cassa delle Ammende, applicata nel caso concreto per l'importo di euro 3.000

Massime di principio

  • La valutazione della "minorata difesa" (art. 61 n.5 c.p.) è questione di fatto: se i giudici di merito accertano la vulnerabilità della vittima (es. età avanzata, grave disabilità), tale valutazione difficilmente può essere ribaltata in Cassazione salvo motivazione illogica o contraddittoria.
  • La Cassazione non è un ulteriore giudice di merito: la contestazione della responsabilità penale per difetto di prova richiede dimostrare errori logici o valutativi gravi nella motivazione di merito; il mero dissenso non è sufficiente.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è incompatibile con le ipotesi espressamente escluse dal secondo comma, tra cui la minorata difesa della vittima; inoltre la richiesta può essere considerata implicitamente rigettata se la motivazione complessiva della sentenza esclude la tenuità.
  • Se il ricorso in Cassazione è manifestamente infondato, può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e pagamento alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; nella redazione del ricorso è quindi importante fondare le censure su profili di illegittimità giuridica chiari e non su rinnovata valutazione dei fatti.
  • Quando la documentazione probatoria attesta che l'imputato ha tratto un beneficio economico dalla condotta contestata (es. provvigioni), tale elemento può rafforzare la prova della sua partecipazione al fatto delittuoso e supportare l'attribuzione della responsabilità.

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