Sentenza n. 440/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento - del Decreto del Dirigente del Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro n. 21 del 20.01.2023 della Regione Marche, notificato il 23 gennaio 2023, ad oggetto “DDPF n. 138/SIM/2018 “POR MARCHE FSE 2014/2020, Asse 1 p.inv. 8.1 R.A. 8.5 – Contributi per la realizzazione di progetti di crescita, integrazione ed occupazione promossi dai Comuni a favore di soggetti disoccupati, residenti nella regione Marche e. 10.000.000,00. Decadenza totale del contributo di E. 31.500,00 concesso al beneficiario e recupero del contributo di euro 14.175,00 – Comune di Pieve Torina – Codice Siform 1010013 – Capitoli 2150410080, 2150410081, 2150410082, Bilancio 2023/2025 – Annualità 2023”; - nota di trasmissione ad oggetto “notifica decreto di revoca: DDS n. 21 del 20.01.2023 Comune di Pieve Torina – cod. siform 1010013”; - dell’Avviso pubblico POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 p.inv 8.1, approvato con DDPF n. 138 dell'11 giugno 2018, nella parte in cui all'art. 11 – controlli e decadenze prevede la revoca totale del finanziamento concesso e il recupero delle somme già erogate in caso di “mancata trasmissione del prospetto di rendiconto finale entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'intervento”, nonché di tutti gli atti collegati, presupposti e consequenziali, ivi compreso, ove necessario, la nota prot. n. 1439433/22/12/2020/R - Marche con la quale la P.F. regionale ha avviato il procedimento di revoca totale del contributo e di recupero di quello già liquidato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto regionale di decadenza totale dal contributo e recupero delle somme già erogate per mancata trasmissione della rendicontazione finale entro il termine previsto dall’avviso pubblico
Esito
Favorevole al resistente (regione)
La controversia
Il Comune ha impugnato il decreto regionale che disponeva la decadenza totale da un contributo POR Marche FSE, concesso per un progetto di attivazione di cinque borse lavoro, e il recupero dell’importo già liquidato. Sono stati impugnati anche la relativa nota di trasmissione, l’avviso pubblico nella parte concernente la revoca totale per mancata trasmissione della rendicontazione finale entro sessanta giorni dalla conclusione dell’intervento e gli atti presupposti, incluso l’avvio del procedimento di revoca. La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse un mero inadempimento del beneficiario alle condizioni fissate nell’atto di concessione e non vizi della fase procedimentale discrezionale di attribuzione del beneficio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha ritenuto che la controversia riguardasse la pretesa ripetizione del contributo già erogato, fondata sul dedotto inadempimento del beneficiario alle condizioni stabilite in sede di concessione e di erogazione. La posizione azionata è stata quindi qualificata come diritto soggettivo, la cui tutela spetta al giudice ordinario, davanti al quale il giudizio può essere riassunto ai sensi dell’art. 11 c.p.a., con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria. Il TAR non ha esaminato il merito della revoca. Le spese sono state compensate, sia perché il merito resta da esaminare da parte del giudice munito di giurisdizione, sia perché la stessa nota di notifica del decreto indicava il TAR quale giudice competente.
Norme richiamate
art. 11 c.p.a.
con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria
In caso di declaratoria di difetto di giurisdizione, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione, conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.
Massime di principio
- Quando la revoca o il recupero di un contributo pubblico sono fondati esclusivamente sull’inadempimento del beneficiario alle condizioni stabilite nell’atto di concessione o di erogazione, la controversia attiene a una posizione di diritto soggettivo e spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La giurisdizione amministrativa sussiste, invece, con riferimento alle controversie relative alla fase procedimentale discrezionale di attribuzione del beneficio e ai vizi di legittimità degli atti che incidono sull’interesse legittimo del richiedente; essa non si estende automaticamente alla fase successiva di verifica dell’adempimento e ripetizione delle somme erogate.
- La declaratoria di difetto di giurisdizione consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a., con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.
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