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Sentenza

Sentenza n. 484/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 1479/2024 emessa in data 7 maggio 2024 dal Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202500930

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che riconosceva il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per euro 500 per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre al rimborso delle spese legali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 1479/2024, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto a beneficiare della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, nella misura di euro 500 per ciascuno degli anni scolastici indicati, e il Ministero era stato condannato a dare esecuzione alla pronuncia e a rimborsare le spese legali. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero si è costituito senza contestare la mancata esecuzione, né il passaggio in giudicato della sentenza o la sua notificazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del Tribunale di Milano è passata in giudicato, è stata notificata al Ministero il 16 maggio 2024 e non è stata eseguita. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla pronuncia entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale potrà essere investito direttamente dal creditore dopo la scadenza del termine e dovrà completare l’incarico nei successivi centoventi giorni, determinando l’importo dovuto e adottando gli atti necessari all’esecuzione, direttamente o tramite funzionario delegato. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata invece respinta la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, considerata la modesta entità della somma, avrebbe avuto valore esclusivamente simbolico. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La tutela dell’ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    La disposizione è richiamata quale ulteriore condizione applicabile all’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non è stata riconosciuta quando, per la modesta entità della somma dovuta, avrebbe avuto una funzione meramente simbolica.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, riconosciuto al ricorrente dalla sentenza del giudice ordinario da eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l’amministrazione non esegue una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, notificata all’amministrazione e dotata di contenuto concretamente esecutivo, purché risultino soddisfatte le ulteriori condizioni previste dalla normativa applicabile all’esecuzione contro le pubbliche amministrazioni.
  • In presenza di un inadempimento non contestato dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione integrale della pronuncia entro un termine prefissato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere investito direttamente dal creditore soltanto dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato all’amministrazione e deve adottare gli atti necessari a determinare il dovuto e a dare completa esecuzione al giudicato.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in ragione della modesta entità dell’obbligazione, la sua applicazione avrebbe una funzione soltanto simbolica e non sarebbe concretamente utile a garantire l’adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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