Cassazione Penale, Sentenza n. 18703/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: 1) violazione delle norme processuali e del principio di correlazione per la riqualificazione operata in appello (il ricorrente sostiene che l'art. 597 c.p.p. attribuirebbe tale potere solo in caso di impugnazione da parte del P.M. e che la nuova qualificazione avrebbe leso il diritto di difesa ai sensi dell'art. 521 c.p.p.); 2) errata applicazione della legge penale con riferimento all'art. 611 c.p. (si deduce che la condotta contestata sarebbe stato il mero scatto fotografico delle carte di credito, atto non penalmente rilevante e non vietato); 3) vizio di motivazione sul capo B (detenzione di carte di credito di provenienza illecita) perché la corte non avrebbe considerato che non risultò alcun utilizzo indebito né denunce da parte dei titolari delle carte.
La decisione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: la Corte d'appello ha legittimamente riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 521 c.p.p. e nei limiti consentiti dall'art. 597 c.p.p., perché la fattispecie materialmente contestata (invio di messaggi minacciosi finalizzati a ottenere fotografie e trasferimento dei files delle carte) rimaneva sovrapponibile, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, alla fattispecie originaria; l'art. 611 c.p. è applicabile alla coartazione accertata, tenuto conto che l'oggetto della pressione comprendeva non solo lo scatto fotografico ma anche il trasferimento dei files e il conseguente possesso da parte dell'imputato; quanto al capo B, la condotta sanzionata è la detenzione di carte di credito di provenienza illecita (originariamente contestata ai sensi dell'art. 55 comma 9 d.lgs. 231/2007 e oggi ricondotta nell'art. 493 ter c.p.), reato autonomo che si consuma con la mera detenzione e per il quale è irrilevante l'effettivo utilizzo o la mancata denuncia del titolare. Conseguentemente il ricorso è stato integralmente rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 55 d.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 (comma 9)
Riferita come norma che originariamente sanzionava detenzione e utilizzo di carte di credito di provenienza illecita; la Corte ricorda che la norma contempla anche la detenzione come condotta autonoma sanzionabile.
art. 493 ter cod. pen.
Norma attuale che disciplina l'utilizzo e la detenzione di carte di credito di provenienza illecita; la Corte la interpreta nel senso che la mera detenzione è reato autonomo, indipendente dall'utilizzo o dalla denuncia del titolare.
art. 611 cod. pen.
Delitto di violenza o minaccia per costringere taluno a commettere un reato; la Corte ha ritenuto configurabile tale reato quando la coartazione era finalizzata a ottenere la riproduzione e il trasferimento di files relativi a carte di credito, quindi la condotta minacciosa e il fine sono sovrapponibili a quanto necessario per l'art. 611.
art. 629 cod. pen.
Delitto di estorsione: la sentenza di merito aveva originariamente qualificato la condotta come tentata estorsione; la Corte ha confrontato gli elementi dell'estorsione con quelli dell'art. 611 per verificare la sovrapponibilità degli elementi oggettivi e soggettivi.
art. 56 cod. pen.
Richiamato in relazione alla tentata estorsione (art. 629): disciplina il tentativo di reato; la Corte ha valutato la configurazione alternativa dell'illecito in relazione alla fattispecie concreta.
art. 597 cod. proc. pen.
Regola i limiti della cognizione del giudice d'appello; la Corte di legittimità ha ribadito che anche se l'appello è proposto dal solo imputato, il giudice d'appello può dare al fatto una diversa definizione giuridica entro i limiti previsti dall'art. 597 stesso.
art. 521 cod. proc. pen.
Consente al giudice di attribuire al fatto una diversa definizione giuridica purché la fattispecie non cambi nei suoi elementi essenziali e restino rispettati i limiti di competenza; la Corte ha ritenuto che la riqualificazione fosse lecita perché il fatto materiale e l'elemento soggettivo sono rimasti invariati.
Giurisprudenza della Corte EDU (principio 'Drassich')
Richiamato con riferimento al diritto dell'imputato ad essere informato tempestivamente della qualificazione giuridica dei fatti; la Corte di legittimità ha precisato che il principio non impedisce riqualificazioni che non mutino la materia del contendere e che non impediscano al difensore di esercitare il diritto di difesa.
Massime di principio
- Il giudice di appello può riqualificare il fatto anche se l'appello è stato proposto solo dall'imputato, purché la nuova qualificazione non trasformi la fattispecie nei suoi elementi essenziali e restino rispettati i limiti di competenza (art. 521 e 597 c.p.p.).
- Per valutare la legittimità della riqualificazione non basta un confronto letterale tra capo di imputazione e sentenza: occorre verificare la coincidenza della fattispecie nella sua dimensione materiale e soggettiva e l'effettiva possibilità per la difesa di esercitare i propri diritti nel corso del processo.
- Se la riqualificazione modifica elementi essenziali della fattispecie, il giudice deve astenersi dal pronunciarsi e rimandare gli atti al pubblico ministero per la valutazione sull'esercizio dell'azione penale.
- La detenzione di strumenti o dati di pagamento di provenienza illecita può integrare un reato autonomo rispetto al loro utilizzo: l'assenza di utilizzo effettivo o di denuncia da parte del titolare non esclude la punibilità della detenzione (norme su detenzione/uso di carte di credito illecite).
- In caso di contestazione della configurazione giuridica, è strategico per la difesa dimostrare che la riqualificazione ha introdotto un oggetto materiale diverso o nuovi elementi essenziali non trattati nel dibattimento, così da ottenere la rimessione al P.M.
- Le censure circa la violazione del diritto di informazione e del contraddittorio sono valutate in relazione all'effettiva compromissione della possibilità difensiva; la mera diversa qualificazione non è sufficiente se la difesa ha avuto concrete possibilità di reagire (anche in sede di ricorso per cassazione).
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