Cassazione Penale, Sentenza n. 23737/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata era stata condannata dal Tribunale alla pena di giustizia per il reato di contraffazione di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali. La difesa aveva proposto appello, ma la Corte d'appello lo ha dichiarato inammissibile perché tardivo: l'impugnazione era stata presentata oltre il termine ordinario di quindici giorni. Con il ricorso per cassazione si è dedotta violazione degli artt. 585, comma 1-bis, e 420, comma 2-ter, c.p.p., sostenendo che dovesse applicarsi l'aumento di quindici giorni per l'imputato giudicato in assenza, poiché il primo giudice aveva dichiarato l'assenza dell'imputata; la difesa assumeva che la mera procura speciale per richiedere riti alternativi, non sfociata in alcuna opzione processuale, non bastasse a considerare l'imputata presente ai fini del termine di impugnazione. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, richiamando un orientamento consolidato di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla tardività dell'appello, osservando che l'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. non si applica quando l'imputato sia stato rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale, perché in tal caso l'imputato è considerato presente ex art. 420, comma 2-ter, c.p.p., indipendentemente dal fatto che il rito alternativo sia poi stato effettivamente richiesto. È stata inoltre reputata irrilevante l'erronea indicazione di assenza nell'epigrafe della sentenza, prevalendo la situazione processuale effettiva, nella specie quella di imputata 'presente per procura'. Ne è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 517 c.p.
norma incriminatrice posta a base della condanna di primo grado, senza specifiche questioni interpretative affrontate in sentenza
art. 585, comma 1-bis, c.p.p.
l'aumento di quindici giorni del termine per impugnare non si applica se l'imputato deve considerarsi presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, c.p.p., anche se la sentenza lo indica erroneamente assente
art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p.
prevede il termine ordinario di quindici giorni per proporre impugnazione avverso sentenza con motivazione contestuale
art. 544, comma 1, c.p.p.
richiamato per la decorrenza del termine di impugnazione in caso di sentenza con motivazione contestuale
art. 420, comma 2-ter, c.p.p.
l'imputato rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale è considerato presente in giudizio; tale presenza esclude l'applicazione del termine aumentato per l'imputato giudicato in assenza
Massime di principio
- L'aumento di quindici giorni del termine per impugnare previsto per l'imputato giudicato in assenza non opera quando l'imputato debba considerarsi presente in giudizio per effetto della rappresentanza mediante procuratore speciale nominato per la richiesta di un rito speciale, anche se poi il rito non venga effettivamente richiesto.
- Ai fini del termine di impugnazione, prevale la situazione processuale effettiva risultante dagli atti rispetto all'erronea indicazione formale di assenza contenuta nella sentenza o nel suo epigrafe.
- La sola nomina di un procuratore speciale per i riti alternativi è sufficiente a radicare la presenza processuale dell'imputato ex art. 420, comma 2-ter, c.p.p., con conseguente inapplicabilità del regime più favorevole del comma 1-bis dell'art. 585 c.p.p.
- Un ricorso che contrasti un orientamento di legittimità consolidato senza confrontarsi con la ratio della presenza ex lege dell'imputato è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
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