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Sentenza

Sentenza n. 169/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia: a. del provvedimento di proroga n. 27 del 05.06.2025 (Reg. Conc. Anno 2025) con il quale il Comune di Positano ha attestato, continua ad avere efficacia legale […] con scadenza del presente atto al 30.09.2027>; b. della delibera di Giunta Comunale n. 207 del 16.12.2024, con la quale <si è fornito indirizzo per cui […] è opportuno procedere, per la certezza delle situazioni e rapporti giuridici per l’utilizzazione dei beni oggetto delle cdm vigenti, nelle more delle successive ulteriori determinazioni, in connessione alle quali si oppongano agli atti specifiche clausole agli atti; quanto precede, al solo fine di garantire certezza nella gestione e la corresponsione dei canone (ed oneri fiscali e di gestione connessi), ferme ed impregiudicate le procedure per il periodo successivo>; c. per quanto possa occorrere, del provvedimento di proroga n. 11 del 07.05.2024 del Registro concessioni Anno 2024, dell’atto di conferma n. 3/2018 del 31.05.2018, dell’atto di subingresso n. 1/2014 del 22.01.2014, del provvedimento di proroga n. 17 del 20.04.2011, nonché della delibera di Giunta Comunale n. 188 del 29.11.2023, e per la disapplicazione dell’art. 3, c.1, L. 118/22, anche come modificato dall’art. 1, c.1, lett. a), D.L. 131/2024, n. 131 (conv. in L. 166/24), della L. 145/18, del D.L. 104/20 (conv. in L. 126/20), in conformità alla regola disapplicativa enunciata da Cons. Stato, Ad. Plen., n. 17/2021 e n. 18/202, operante nei confronti dei Giudici nazionali e di tutte le amministrazioni pubbliche, incluso il Comune di Positano, e, quindi, per l’accertamento e la declaratoria dell’inefficacia e dell’invalidità dei provvedimenti ed atti amministrativi elencati ai sopraindicati punti a), b) e c), che accordano “proroghe legali” in manifesta violazione del Diritto eurounionale, e, quindi, da considerarsi tamquam non esset; nonché, in subordine, per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del perdurante silenzio-inadempimento (ex artt. 31 e 117 C.P.A.) sull’istanza prot. 17181/25 del 24.10.2025, a mezzo della quale la N.L.G. S.p.A. ha chiesto al Comune di Positano a) di dichiarare la scadenza dei titoli concessori illo tempore rilasciati alla compagine controinteressata, b) di accertare l’occupazione sine titulo dell’area demaniale marittima, ordinandone lo sgombero, c) di esercitare i poteri di vigilanza e di sanzione predeterminati dal Codice della Navigazione, dal Regolamento di Esecuzione e da ogni altra normativa applicabile, e) di bandire la procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione delle aree demaniali in regime di concorrenzialità, come imposto dagli artt. 36 e 37 del Codice della Navigazione, dall’art. 12 Direttiva CE n. 123/06 e dalla Giurisprudenza europea e nazionale, e, quindi, ai sensi dell’art. 117, c.3, c.p.a., per la nomina del Commissario ad acta, che, per l’ipotesi di ulteriore e perdurante inerzia, provveda in sostituzione dell’Amministrazione comunale inadempiente.

Giustizia amministrativa202502076

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atto comunale di proroga n. 27 del 5 giugno 2025 della concessione demaniale marittima per una cabina biglietteria, oltre agli atti presupposti e al silenzio sull'istanza di riesame e di indizione della gara

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'atto con cui il Comune ha attestato la perdurante efficacia della concessione demaniale rilasciata alla controinteressata, fissandone la scadenza al 30 settembre 2027, nonché gli indirizzi della Giunta comunale e gli atti concessori precedenti. Ha dedotto, anzitutto, che la concessione originaria sarebbe scaduta e sarebbe stata sostituita da altro titolo concessorio; che l'art. 3 della l. 118/2022 non avrebbe potuto applicarsi a una concessione non più in essere alla data di entrata in vigore della legge; che la proroga sarebbe comunque incompatibile con la direttiva 2006/123/CE, con gli artt. 49 e 56 TFUE e con i principi enunciati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 17 e 18 del 2021; che il Comune avrebbe dovuto disapplicare la normativa nazionale sulle proroghe automatiche e indire una procedura a evidenza pubblica; che l'attività di biglietteria non rientrerebbe tra le attività turistico-ricreative cui si riferisce il regime di proroga legale. In via subordinata ha proposto azione avverso il silenzio-inadempimento sull'istanza del 24 ottobre 2025, con cui aveva chiesto di dichiarare scaduti i titoli concessori, accertare l'occupazione sine titulo, adottare i provvedimenti di sgombero e sanzionatori e bandire la gara. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito tardività, carenza di legittimazione e interesse, natura meramente confermativa o non provvedimentale dell'atto, abuso del processo e insussistenza dell'obbligo di provvedere; nel merito hanno sostenuto la legittimità della proroga, anche come proroga tecnica, in attesa del riordino della materia e della pianificazione comunale.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari. Ha riconosciuto la legittimazione e l'interesse della ricorrente, poiché essa opera nel porto di Positano, aveva già chiesto una concessione per un box-biglietteria e, dalla caducazione della proroga e dall'indizione di una procedura competitiva, avrebbe ottenuto una chance concreta di partecipazione e di assegnazione, distinta dal mero interesse alla legalità. Le delibere di Giunta n. 188/2023 e n. 207/2024 sono state ritenute meri atti di indirizzo non immediatamente lesivi; l'atto n. 27/2025, modificando il termine di scadenza della concessione, ha invece natura provvedimentale ed è autonomamente impugnabile. Non è stata ravvisata neppure la sopravvenuta carenza di interesse per effetto della successiva delibera di Giunta n. 2/2026, trattandosi di mero indirizzo la cui attuazione era futura e incerta. Nel merito, il ricorso è stato accolto quanto all'azione di annullamento. Il regime di proroga legale non è applicabile alla concessione per attività di biglietteria, che appartiene alle concessioni per attività portuali e produttive e non a quelle turistico-ricreative, soggette a interpretazione stretta. In ogni caso, anche qualora la concessione fosse stata ricondotta al settore turistico-ricreativo, la proroga sarebbe stata illegittima perché automatica, disposta senza gara e in contrasto con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE e con gli artt. 49 e 56 TFUE. Il Comune avrebbe dovuto disapplicare le disposizioni nazionali incompatibili con il diritto dell'Unione. Non ricorreva una proroga tecnica, poiché il Comune non aveva previamente indetto né programmato in tempi immediati una procedura selettiva finalizzata alla riassegnazione dell'area. È stata invece respinta l'azione avverso il silenzio, perché l'istanza della ricorrente era sostanzialmente diretta a ottenere il riesame degli atti impugnati e non sussisteva, per tale ragione, un autonomo obbligo del Comune di provvedere. Il TAR ha quindi annullato l'atto di proroga n. 27 del 5 giugno 2025 e ha compensato integralmente le spese.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 118/2022

    Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2024, ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104

    La disposizione non può fondare una proroga automatica incompatibile con il diritto dell'Unione; la proroga tecnica è ammissibile solo per il tempo strettamente necessario alla conclusione di una procedura selettiva già avviata o almeno concretamente programmata.

  • art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1, d.l. 131/2024, convertito in l. 166/2024

    Differimento al 30 settembre 2027 del termine finale di durata dei titoli concessori

    La proroga legislativa generalizzata e automatica non può essere applicata quando contrasta con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE e con i principi unionali in materia di gare.

  • art. 12 direttiva 2006/123/CE

    Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali, gli Stati membri devono applicare una procedura di selezione tra i candidati potenziali; l'autorizzazione deve essere rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico

    La norma ha effetto diretto, impone una procedura di selezione imparziale e trasparente e vieta le proroghe o i rinnovi automatici delle concessioni demaniali; l'obbligo di disapplicazione grava anche sulle amministrazioni comunali.

  • art. 49 TFUE

    In contrasto con la proroga automatica delle concessioni demaniali quando ricorre un interesse transfrontaliero certo

    Anche fuori dall'ambito applicativo della direttiva servizi, la libertà di stabilimento impone la gara quando la concessione presenta un interesse transfrontaliero certo.

  • art. 56 TFUE

    In contrasto con la proroga automatica delle concessioni demaniali

    La proroga automatica è incompatibile con i principi unionali di libera prestazione dei servizi richiamati dal giudice.

  • art. 01, comma 1, d.l. 400/1993, convertito in l. 494/1993

    Per attività turistico-ricreative devono intendersi le attività elencate alle lettere da a) ad f), tra cui stabilimenti balneari, ristorazione, noleggio di imbarcazioni, strutture ricettive, attività ricreative e sportive ed esercizi commerciali

    L'elenco delimita in modo tassativo o comunque non estensibile il perimetro delle concessioni turistico-ricreative; la concessione per servizi di biglietteria non vi rientra.

  • art. 13, comma 1, l. 172/2003

    Le concessioni di cui al comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 si riferiscono alle sole concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative indicate nelle lettere da a) ad f)

    L'interpretazione autentica conferma la distinzione tra concessioni turistico-ricreative e concessioni per attività portuali e produttive.

  • artt. 36 e 37 Codice della navigazione

    Richiamati come base per l'assegnazione delle aree demaniali mediante procedura a evidenza pubblica

    Le aree demaniali marittime devono essere assegnate secondo procedure competitive quando ricorrono i presupposti del diritto dell'Unione.

  • art. 2 l. 241/1990

    Obbligo di conclusione del procedimento

    Non impone all'amministrazione di provvedere quando l'istanza è diretta sostanzialmente a ottenere il riesame di provvedimenti già adottati e impugnabili.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Azione avverso il silenzio-inadempimento

    L'azione è infondata in assenza di un obbligo attuale dell'amministrazione di provvedere sull'istanza.

  • art. 60 c.p.a.

    Decisione in forma semplificata

    Il giudizio è stato definito in camera di consiglio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Una concessione demaniale marittima destinata a servizi di biglietteria per il trasporto pubblico marittimo non rientra, per la sua natura portuale o produttiva, tra le concessioni per finalità turistico-ricreative cui si applica il regime speciale di proroga legale automatica.
  • Le disposizioni nazionali che prevedono proroghe automatiche o generalizzate delle concessioni demaniali marittime devono essere disapplicate dal giudice e dall'amministrazione, comprese le amministrazioni comunali, quando risultano incompatibili con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE e, ricorrendone i presupposti, con gli artt. 49 e 56 TFUE.
  • La proroga tecnica di una concessione demaniale è legittima soltanto se è funzionale alla conclusione di una procedura selettiva già indetta o almeno concretamente programmata e se è limitata al tempo strettamente necessario; non può essere utilizzata per mantenere il concessionario uscente in assenza di un effettivo avvio della gara.
  • L'atto con cui l'amministrazione modifica il termine di scadenza di una concessione demaniale ha natura provvedimentale ed è autonomamente impugnabile, anche quando sia denominato attestazione ricognitiva o presa d'atto; i precedenti atti di indirizzo privi di immediata lesività non impongono la previa impugnazione.
  • L'operatore economico che svolge attività nel medesimo porto, abbia manifestato concretamente l'interesse a ottenere una concessione analoga e chieda l'indizione della gara possiede una legittimazione e un interesse a ricorrere qualificati, perché l'annullamento della proroga gli attribuisce una chance concreta di partecipare alla procedura competitiva.
  • L'azione avverso il silenzio è priva di fondamento quando l'istanza rivolta all'amministrazione mira sostanzialmente al riesame di provvedimenti già adottati, senza individuare un autonomo obbligo attuale di provvedere.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeLegittimazione e interesse a ricorrereTermini e notificazione del ricorsoTermini del procedimento e silenzio
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneConcorrenza ed evidenza pubblicaLegittimazione e interesse a ricorrereSilenzio della pubblica amministrazione

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