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Sentenza

Sentenza n. 944/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento - del provvedimento di archiviazione adottato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, comunicato in data 27.7.22, sull'istanza del ricorrente, acquisita a protocollo al n. 6714 dell'1.4.22, volta al rilascio dell'autorizzazione, a sensi degli artt. 21, comma 4, e 160 D.Lgs. 22.1.04 n. 42, degli interventi descritti nella relazione allegata; - di tutti gli atti a tale provvedimento presupposti, preordinati, preparatori, connessi e conseguenti;

Giustizia amministrativa202204991

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento di archiviazione dell’istanza volta al rilascio dell’autorizzazione e al mantenimento, previa applicazione di sanzioni, di opere abusive già oggetto di precedenti provvedimenti definitivi

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, proprietario di un compendio sottoposto a vincolo storico-artistico e ambientale, ha impugnato l’archiviazione disposta dalla Soprintendenza sull’istanza presentata per ottenere una nuova valutazione tecnica delle opere abusive già esaminate in precedenti procedimenti. Le opere erano state oggetto di ordini di reintegrazione allo stato originario e di sanzioni pecuniarie ai sensi dell’art. 160 d.lgs. 42/2004; una successiva autorizzazione aveva consentito il mantenimento soltanto di alcune opere, con prescrizioni. I precedenti ricorsi contro tali provvedimenti erano stati definitivamente respinti. L’istanza del 2022, pur non qualificata espressamente come domanda di autotutela, chiedeva sostanzialmente una nuova valutazione delle medesime opere e il loro mantenimento con applicazione di sanzioni. Il ricorrente ha quindi contestato l’archiviazione, chiedendo l’annullamento del provvedimento e degli atti connessi.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse all’impugnazione. Il Collegio ha rilevato che la situazione sostanziale era già stata definitivamente esaminata dall’amministrazione e che i relativi provvedimenti, inclusi gli atti concernenti la natura abusiva delle opere e le prescrizioni per il loro eventuale mantenimento, erano divenuti definitivi a seguito del rigetto dei gravami proposti. La nuova istanza, riferita alle medesime opere e basata soltanto su una nuova documentazione tecnica, è stata qualificata come richiesta sostanziale di esercizio dell’autotutela. L’amministrazione non ha l’obbligo di pronunciarsi su un’istanza diretta a ottenere il riesame in autotutela, poiché l’attivazione del procedimento di riesame non è coercibile dall’esterno. Pertanto, l’archiviazione della pratica non era utilmente impugnabile per difetto di interesse. Le spese sono state compensate in ragione della complessità della vicenda e della limitata attività difensiva dell’amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 21, comma 4, d.lgs. 42/2004

    Richiamato quale base normativa dell’autorizzazione richiesta per gli interventi su beni culturali.

  • art. 160 d.lgs. 42/2004

    Disciplina i provvedimenti di reintegrazione e le sanzioni conseguenti alla realizzazione di opere prive del titolo richiesto in materia di beni culturali; i precedenti provvedimenti adottati ai sensi di tale norma erano divenuti definitivi.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di avvisare le parti della possibile declaratoria di inammissibilità per la natura meramente confermativa dell’atto impugnato.

Massime di principio

  • Quando un’amministrazione abbia già definitivamente esaminato determinate opere e adottato provvedimenti divenuti irrevocabili, una nuova istanza riferita alle medesime opere e fondata su una diversa rappresentazione tecnica può essere qualificata come richiesta sostanziale di riesame in autotutela.
  • Non sussiste un obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi su un’istanza diretta a ottenere l’esercizio dell’autotutela, poiché l’attivazione del procedimento di riesame della legittimità di un precedente atto amministrativo non è coercibile mediante un’azione giudiziale.
  • È inammissibile per difetto di interesse il ricorso contro l’archiviazione di un’istanza che non introduce una nuova situazione sostanziale, ma sollecita soltanto il riesame di opere e provvedimenti già definitivamente valutati dall’amministrazione e dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaAutotutelaInvalidità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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