Sentenza n. 342/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso documentale relativa alla stima dell’area, al piano particellare di esproprio e agli atti di determinazione delle indennità
Esito
Favorevole al resistente (ente espropriante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, dopo aver ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento espropriativo relativo alla costruzione di un opificio nei lotti D13 bis e D14 bis del Consorzio, ha chiesto il 30 marzo 2026 la relazione di stima del valore di mercato, il piano particellare grafico e analitico con le indennità da offrire per ciascuna particella e gli ulteriori atti concernenti la determinazione delle indennità e l’esecuzione della procedura. Ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi il 29 aprile 2026, deducendo la violazione degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990. Il Consorzio ha eccepito il difetto di interesse, sostenendo che i documenti erano già stati consegnati alla società il 30 maggio 2025 in esito a una precedente istanza. In giudizio la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e ha chiesto la compensazione delle spese, osservando che gli atti della nuova fase procedimentale potevano non coincidere con quelli precedentemente ostesi e che il Consorzio avrebbe potuto informarla prima della proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che la dichiarazione resa dal difensore in udienza non integrasse una valida rinuncia al ricorso, poiché non risultava conferito uno specifico mandato o una procura speciale per rinunciare, né risultava una rinuncia sottoscritta personalmente dalla parte. Ha tuttavia qualificato la dichiarazione come istanza di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che i documenti richiesti il 30 marzo 2026 erano già stati consegnati il 30 maggio 2025 e ha dichiarato improcedibile il ricorso. Le spese sono state compensate per eccezionali motivi; il contributo unificato resta definitivamente a carico della ricorrente e non è ripetibile, anche perché, prima di presentare la nuova istanza, la società avrebbe dovuto verificare se fossero stati formati nuovi documenti o adottati ulteriori atti.
Norme richiamate
art. 84, comma 1, c.p.a.
per rinunciare al ricorso risulta necessario che la parte ricorrente conferisca al suo difensore con mandato e/o procura speciale il potere di rinunciare al ricorso oppure che la parte ricorrente sottoscriva personalmente l’atto di rinuncia al ricorso, in quanto l’art. 84, comma 1, cod. proc. amm. prescrive il rilascio della parte di un apposito “mandato speciale”, finalizzato alla rinuncia al giudizio
La rinuncia al ricorso richiede un mandato speciale al difensore oppure la sottoscrizione personale dell’atto da parte della parte; la sola dichiarazione del difensore privo di tale potere non determina l’estinzione.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Comunque, il suddetto atto di rinuncia al ricorso può essere qualificato, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., come istanza di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Una dichiarazione di rinuncia non munita dei requisiti per produrre l’estinzione può essere valutata, in base al suo contenuto, come manifestazione della sopravvenuta perdita di interesse.
art. 84, comma 2, c.p.a.
Va, altresì, rilevato che l’art. 84, comma 2, cod. proc. amm. prevede, analogamente a quanto stabilisce l’art. 306, comma 4, c.p.c., che “il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti”, ma diversamente da quanto stabilito dal predetto art. 306, comma 4, c.p.c., che fa “salvo” solo “il diverso accordo” tra le parti, l’art. 84, comma 2, cod. proc. amm. precisa “salvo che il Collegio, avuto riguardo ad ogni circostanza, ritenga di compensarle”.
In caso di rinuncia, il Collegio può compensare le spese valutate tutte le circostanze, nonostante la regola generale dell’addebito al rinunciante.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Pertanto, a quanto sopra consegue la declaratoria, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., dell’improcedibilità del ricorso in esame per sopravvenuta carenza di interesse, con la compensazione delle spese di giudizio e l’irripetibilità del Contributo Unificato nella misura versata.
Il ricorso va dichiarato improcedibile quando, nel corso del giudizio, viene meno l’interesse alla decisione.
art. 22 e ss. l. 241/1990
deducendo la violazione degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990.
La disposizione è menzionata quale parametro della domanda di accesso, ma la sentenza non ne svolge un’applicazione o interpretazione di merito.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso amministrativo richiede che il difensore sia munito di mandato speciale oppure che l’atto sia sottoscritto personalmente dalla parte; in mancanza, la dichiarazione non consente di dichiarare estinto il giudizio.
- Una dichiarazione di rinuncia priva dei requisiti formali necessari può essere qualificata, in base al suo contenuto, come istanza di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- La consegna anteriore dei documenti richiesti può determinare la sopravvenuta carenza di interesse all’azione di accesso; prima di reiterare l’istanza, l’interessato è tenuto a verificare se siano stati formati nuovi documenti o adottati ulteriori atti.
- Nel giudizio amministrativo le spese possono essere compensate, anche in presenza di rinuncia o sopravvenuta carenza di interesse, quando il Collegio ravvisi circostanze che lo giustifichino.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 ott 2026Sentenza n. 4553/2026 - Milano, Sezione 1
- Sentenza · 13 ott 2026Sentenza n. 4554/2026 - Milano, Sezione 1
- Sentenza · 13 ott 2026Sentenza n. 16016/2026 - Roma, Sezione 2
- Sentenza · 13 ott 2026Sentenza n. 7507/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
- Sentenza · 13 ott 2026Sentenza n. 16017/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Sentenza · 13 ott 2026Sentenza n. 1737/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →