Sentenza n. 1565/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento - della Determinazione n. 0439241 del 10 giugno 2026 con cui l’Università ha aggiudicato al RTI composto da Pilò e Punto Pulizia i “servizi di portierato, di supporto ai servizi logistici e ai servizi ICT e audio-video presso le sedi universitarie”, nella parte in cui ha disposto di rendere disponibile l’offerta tecnica del RTI aggiudicatario “…limitatamente alle parti non costituenti segreti tecnici e/o commerciali, ritenendo sussistenti le ragioni di segretezza indicate dai medesimi Operatori a supporto delle avanzate istanze di oscuramento, ai sensi dell’art. 36, comma 3”; - nei limiti del ricorso sull’accesso, della comunicazione di aggiudicazione ex art. 90, comma 1, lett. c), del d.lgs. 36 del 2023, del 10 giugno 2026, pubblicata sul portale di gara in data 11 giugno 2026; - di tutti gli eventuali atti presupposti, conseguenti o connessi; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere integralmente alla documentazione non ostesa ex art. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023; e la conseguente condanna dell’Università degli Studi di Torino a provvedere all’esibizione integrale di tutta la documentazione di cui all’art. 36, commi 1 e 2, del d.lgs. 36/2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decisione di oscuramento parziale dell'offerta tecnica del RTI aggiudicatario e mancata ostensione della restante documentazione di gara richiesta
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa seconda classificata ha impugnato la determinazione con cui l'Università, dopo l'aggiudicazione dei servizi di portierato e servizi connessi, aveva reso disponibile l'offerta tecnica del RTI aggiudicatario soltanto nelle parti non coperte da segreti tecnici e commerciali. Ha chiesto l'accesso integrale all'offerta tecnica, alla documentazione relativa alla verifica di congruità dell'offerta economica, ai relativi giustificativi e agli ulteriori atti di gara. L'Università ha eccepito la tardività del ricorso, notificato il 22 giugno 2026, sostenendo che il termine di dieci giorni decorrente dalla comunicazione dell'aggiudicazione dell'11 giugno 2026 fosse scaduto il 21 giugno. Ha inoltre eccepito l'inammissibilità della domanda relativa alla documentazione diversa dall'offerta tecnica, poiché soggetta al rito ordinario sull'accesso e proposta prima della scadenza del termine per provvedere sull'istanza del 17 giugno 2026. La controinteressata ha chiesto il mutamento del rito e ha dedotto l'inammissibilità del ricorso per violazione del divieto di venire contra factum proprium, rilevando che la ricorrente aveva a sua volta oscurato gran parte della propria offerta tecnica. Nel merito, la ricorrente ha dedotto violazione di legge, eccesso di potere e difetto di motivazione, sostenendo l'insussistenza di effettivi segreti tecnici e commerciali e la necessità di conoscere integralmente l'offerta dell'aggiudicataria ai fini della difesa e dell'eventuale contestazione della valutazione tecnica.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di irricevibilità: il termine di dieci giorni previsto dall'art. 36, comma 4, del d.lgs. 36/2023 scadeva domenica 21 giugno 2026 e, ai sensi dell'art. 52, comma 3, c.p.a., era prorogato a lunedì 22 giugno, data della notificazione. Ha invece dichiarato inammissibile la domanda relativa alla documentazione di gara diversa dall'offerta tecnica oscurata, ritenendo applicabile il rito ordinario di cui all'art. 116 c.p.a. e non ancora decorso il termine per la decisione sull'istanza di accesso del 17 giugno. Il giudice non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati; resta possibile proporre successivamente ricorso contro un eventuale silenzio-diniego o diniego espresso. È stata esclusa la possibilità di convertire il rito e trattare unitariamente domande soggette a riti diversi, poiché ciò avrebbe frustrato la funzione acceleratoria del rito speciale dell'art. 36, comma 4, del d.lgs. 36/2023. Quanto all'offerta tecnica oscurata, il ricorso è stato respinto. L'istanza della controinteressata non era generica: riguardava specifiche sezioni relative a un sistema informatico con licenza esclusiva, personalizzato per l'impresa, utilizzabile in più appalti e idoneo a conferirle un vantaggio competitivo; tali caratteristiche trovavano riscontro nella collocazione degli oscuramenti e nel contratto di licenza. Gli oscuramenti erano inoltre circoscritti e lasciavano conoscibili i diversi profili dell'offerta. La ricorrente non aveva indicato, con riferimento alle singole parti oscurate, perché esse fossero indispensabili per comprendere la valutazione della Commissione o per articolare specifiche censure. Il generico richiamo al sub-criterio relativo al progetto innovativo non era sufficiente, poiché la relativa sezione era quasi integralmente visibile. Neppure l'oscuramento dei nominativi di dipendenti, collaboratori e fornitori risultava lesivo del diritto di difesa in assenza di deduzioni specifiche. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 36, commi 1, 2, 3 e 4, d.lgs. 36/2023
"limitatamente alle parti non costituenti segreti tecnici e/o commerciali"
Il rito speciale accelerato si applica all'impugnazione delle decisioni di oscuramento dell'offerta tecnica nell'ambito della gara; le omissioni o le domande relative ad altra documentazione di gara restano soggette al rito ordinario sull'accesso.
art. 52, comma 3, c.p.a.
"Se il giorno di scadenza è festivo il termine fissato dalla legge o dal giudice per l'adempimento è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo"
Il termine di dieci giorni scaduto di domenica è prorogato al primo giorno non festivo; il ricorso notificato il lunedì è tempestivo.
art. 116 c.p.a.
Si applica alle domande di accesso aventi a oggetto documentazione diversa dall'offerta tecnica oscurata, quando il termine per provvedere sull'istanza non sia ancora scaduto.
art. 34, comma 2, c.p.a.
"con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati"
Il giudice non può pronunciarsi su una domanda di accesso proposta prima che sia scaduto il termine dell'amministrazione per decidere sull'istanza.
art. 32, comma 1, c.p.a.
Non consente, nel caso concreto, il mutamento del rito per trattare unitariamente domande soggette al rito speciale dell'art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023 e al rito ordinario dell'art. 116 c.p.a., quando ciò comprometta la finalità acceleratoria del rito speciale.
art. 22 e ss. l. 241/1990
Costituiscono la disciplina generale dell'accesso documentale, applicabile alla domanda relativa alla documentazione diversa dall'offerta tecnica oscurata.
Massime di principio
- Il rito speciale previsto dall'art. 36, comma 4, del d.lgs. 36/2023 è circoscritto all'impugnazione della decisione della stazione appaltante sull'oscuramento dell'offerta tecnica; per l'accesso a documentazione di gara diversa si applica il rito ordinario ex art. 116 c.p.a.
- La domanda giudiziale di accesso è inammissibile se proposta prima della scadenza del termine entro il quale l'amministrazione deve pronunciarsi sull'istanza, perché il giudice amministrativo non può esercitare poteri amministrativi non ancora esercitati; resta possibile agire contro il successivo silenzio-diniego o diniego espresso.
- La tutela dei segreti tecnici e commerciali richiede l'individuazione specifica di informazioni suscettibili di sfruttamento economico e idonee a conferire un vantaggio concorrenziale, con caratteri effettivi e comprovabili di segretezza; l'astratto richiamo al know-how non è sufficiente.
- Quando l'amministrazione abbia disposto oscuramenti circoscritti dell'offerta tecnica, il concorrente che ne chiede l'ostensione deve indicare le specifiche parti oscurate e dimostrarne la stretta indispensabilità per la difesa o per la contestazione della valutazione tecnica; una richiesta esplorativa o generica non è sufficiente.
- Il bilanciamento tra accesso difensivo e segreti imprenditoriali deve essere svolto in concreto, evitando sia la divulgazione di informazioni idonee a falsare la concorrenza sia la compressione non necessaria del diritto di difesa; l'oscuramento di informazioni non indispensabili alla comprensione della valutazione della Commissione è legittimo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1492/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1493/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1494/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1495/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1496/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1497/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →