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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9978/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. denunciava un "errore materiale o di fatto" della Suprema Corte nella sentenza del 09/03/2022. Il difensore ha contestato che il rigetto del ricorso di Palaia in Cassazione avesse ignorato la precedente assoluzione irrevocabile (pronunciata in abbreviato dal GIP di Catanzaro) per il fatto indicato al capo 26 bis dell'imputazione, con conseguente violazione del divieto di reformatio in peius e della intangibilità del giudicato. Si sosteneva che la Corte di Appello avesse riqualificato il reato (da estorsione a art. 513-bis c.p., aggravato ex art. 7 L. n.203/1991) e unificato i capi 26 e 26 bis, determinando che i Palaia fossero condannati per una fattispecie dalla quale risultavano invece già stati assolti, e che la Corte di Cassazione non avesse correttamente percepito né valutato tale contrasto con il giudicato.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il giudice ha ritenuto che l'istituto di cui all'art. 625-bis c.p.p. sia limitato agli errori materiali o agli errori di fatto (svista o equivoco) e non consenta di impugnare errori di valutazione o di diritto. Dalla lettura della sentenza impugnata risultava invece che la Corte di Cassazione aveva affrontato e spiegato le ragioni per le quali l'assoluzione nel primo grado (capo 26 bis) non ostava alla condanna per il capo 26 così come riqualificato: la Corte d'appello aveva ricostruito le intercettazioni e le condotte ritenendole articolazioni di un unico contesto ma frazionate in due fasi temporali, per le quali i fratelli Palaia avevano partecipato soltanto alla prima (per la quale sono stati condannati) e non alla seconda (per la quale erano stati assolti o condannati altri). Pertanto non sussiste alcun errore materiale o di fatto nella motivazione della Cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; si è richiamata la giurisprudenza costituzionale che ammette la condanna per ricorsi manifestamente infondati (Corte Cost., n.186/2000).

Norme richiamate

  • art. 513-bis c.p.

    Riconosciuta come fattispecie anticoncorrenziale (atti di concorrenza mediante minacce e violenza). La Corte d'appello e la Cassazione hanno ritenuto possibile la riqualificazione dei fatti in questa fattispecie quando le condotte (minacce, violenza, pestaggi) risultano dirette a coartare la libertà di impresa; nel caso, le due fasi sono considerate parti di un unico contesto ma distinte temporalmente, con responsabilità diversificata tra imputati

  • art. 7, L. n. 203/1991

    Richiamata come aggravante applicabile alla fattispecie di cui all'art. 513-bis nel contesto delle attività mafiose/di stampo mafioso

  • art. 625-bis c.p.p.

    L'eccezione è stata interpretata restrittivamente: il rimedio straordinario è ammesso solo per errori materiali (mancata corrispondenza tra volontà e sua trascrizione) o errori di fatto (svista o equivoco sugli atti interni al giudizio di legittimità); non copre errori di valutazione, di diritto o di interpretazione degli atti processuali

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nella motivazione originale della Cassazione con riferimento a garanzie del processo e del diritto alla difesa; nella decisione impugnata è stato valutato in relazione alla presunta carenza di percorso argomentativo

  • art. 597 e 648 c.p.p.

    artt. 597 e 648 cod. proc. pen.

    Richiamati nella motivazione della Cassazione come norme rilevanti ai fini delle censure di violazione di legge e vizio di motivazione mosse in cassazione; la Corte ha ritenuto che le doglianze attinte fossero state adeguatamente esaminate

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma a favore della cassa delle ammende per il carattere manifestamente infondato/inammissibile del ricorso

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13.6.2000

    Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000

    Richiamata per il principio che l'evidente inammissibilità o infondatezza dell'impugnazione consente di considerare il ricorrente non esente da colpa ai fini della condanna per spese e ammende

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è uno strumento di portata limitata: va usato solo per errori oggettivi (es. refusi, omissioni o svista) e non per contestare valutazioni di merito o ritenute giuridiche della Corte di cassazione
  • Un'assoluzione passata in giudicato ostacola la riconsiderazione della stessa fattispecie solo se la nuova imputazione insiste sul medesimo fatto nella sua identità materiale e giuridica; se la corte d'appello dimostra che si tratta di distinte fasi o condotte (diversa temporalità o diversa partecipazione) la riqualificazione e una diversa imputazione possono essere compatibili col giudicato
  • Per impugnare efficacemente decisioni della Corte di cassazione con il rimedio straordinario è necessario dimostrare con precisione un errore materiale/fattuale nel testo della decisione (citando passi, contraddizioni testuali, refusi o omissioni), non il semplice disaccordo sulla ricostruzione probatoria o giuridica
  • La giurisprudenza ammette che la motivazione di una sentenza possa richiamare e rinviare a passaggi sviluppati in altri punti o in relazione a posizioni di altri imputati, purché il percorso argomentativo sia effettivamente ricostruibile e coerente; l'apparente uso di argomentazioni riferite ad altri soggetti non è automaticamente indice di errore materiale
  • Chi presenta ricorsi manifestamente infondati può essere condannato al pagamento delle spese e a sanzioni (cassa delle ammende); pertanto, prima dell'impugnazione straordinaria occorre valutare realisticamente la natura del gravame (materiale/fattuale vs giuridico/valutativo) e produrre elementi probatori puntuali

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