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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23509/2025 del 18/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Il lavoratore aveva ottenuto in primo grado una decisione favorevole nei confronti dell'INPS per il pagamento del TFR maturato durante il rapporto di lavoro con una società poi fallita. La Corte d'appello, in riforma, aveva respinto la domanda ritenendo che il TFR fosse esigibile solo alla cessazione del rapporto e che, nella specie, il rapporto fosse proseguito senza soluzione di continuità con la società cessionaria del ramo d'azienda; mancava quindi il presupposto dell'insolvenza del datore di lavoro al momento dell'esigibilità del TFR e dell'insinuazione al passivo. Con il ricorso per cassazione, il ricorrente denunciava la violazione dell'art. 47, commi 4-bis e 5, L. 428/1990, in relazione agli artt. 3, 4 e 5 della Direttiva 2001/23/CE, sostenendo in sostanza che gli accordi derogatori alla solidarietà tra cedente e cessionario ex art. 2112 c.c. dovessero essere considerati rilevanti; in via subordinata chiedeva anche rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sull'interpretazione della direttiva.

La decisione

Prima dell'adunanza camerale è stato depositato atto di rinuncia al ricorso, conforme all'art. 390 c.p.c.; la Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391, primo comma, c.p.c. Ha inoltre compensato le spese per la complessità delle questioni trattate e ha escluso l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, perché la pronuncia di estinzione non rientra nelle ipotesi di rigetto integrale o inammissibilità/improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato utilizzato come parametro formale del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 47, commi 4-bis e 5, L. 428/1990

    Invocato dal ricorrente in relazione alla disciplina delle deroghe nei trasferimenti d'azienda e alla solidarietà tra cedente e cessionario.

  • artt. 3, 4 e 5 Direttiva 2001/23/CE

    Richiamati dal ricorrente per sostenere l'interpretazione delle norme interne sul trasferimento d'azienda e sulla tutela dei lavoratori.

  • art. 267 TFUE

    Richiesto in via subordinata come base per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso è stata ritenuta conforme alle prescrizioni di questa norma.

  • art. 391, primo comma, c.p.c.

    La Corte lo ha applicato per dichiarare estinto il giudizio di legittimità a seguito di rinuncia.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato per giustificare la compensazione delle spese in ragione della peculiare complessità delle questioni dibattute.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    È stato ritenuto non applicabile alla declaratoria di estinzione, poiché limitato ai casi di rigetto integrale o di inammissibilità/improcedibilità del ricorso.

  • art. 2112 c.c.

    Menionato nel ragionamento della Corte d'appello, che aveva escluso la rilevanza di accordi derogatori stipulati al di fuori delle ipotesi tipizzate dall'ordinamento.

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso in cassazione, depositata prima dell'adunanza camerale e conforme ai requisiti di legge, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • Quando il processo si estingue per rinuncia, la Corte non decide il merito della controversia e può disporre la compensazione delle spese ove ricorrano ragioni di particolare complessità della vicenda.
  • L'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 non si applica alla declaratoria di estinzione del giudizio, essendo limitato alle ipotesi di rigetto integrale o di inammissibilità/improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaContributi previdenzialiImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiRinvio pregiudizialeBuona fede e correttezza

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