Ordinanza n. 815/2026 - Bari, Sezione 1
per l’ottemperanza della sentenza n. 804 del 15 aprile 2024, resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, notificata, in copia conforme ai fini dell’esecuzione forzata, al Ministero dell’Istruzione e del Merito ed all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia il 17 aprile 2024, a mezzo p.e.c.; - per l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad acta; - e per la fissazione della c.d. penalità di mora ex art. 114, 4° comma, lett. e) del D. Lgs. n. 104/2010, per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, nella misura che l’On. T.A.R. Puglia - Sede di Bari riterrà più opportuna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani e della successiva sentenza del TAR Puglia resa in sede di ottemperanza
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’attuazione della sentenza n. 804 del 15 aprile 2024 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito e all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia il 17 aprile 2024. La domanda comprendeva l’adozione delle misure attuative del giudicato, inclusa la nomina di un Commissario ad acta, nonché la fissazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il TAR aveva già accolto il ricorso con sentenza n. 1032 dell’11 agosto 2025, non appellata, assegnando all’Amministrazione un termine per adempiere. A fronte della scadenza di tale termine e del perdurante inadempimento, il difensore del ricorrente ha chiesto la nomina del Commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza successiva e, rilevato il perdurante inadempimento dell’Amministrazione rispetto al giudicato e alla precedente sentenza di ottemperanza, ha nominato quale Commissario ad acta il Direttore generale pro tempore competente per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio. Il Commissario dovrà provvedere in luogo dell’Amministrazione inadempiente entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. Le spese dell’ulteriore fase del giudizio di ottemperanza, pari a euro 250,00, sono state poste a carico del Ministero in favore dei difensori antistatari. Il testo non riferisce una specifica decisione sulla penalità di mora richiesta.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), d.lgs. 104/2010
per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato
La disposizione è richiamata quale base della richiesta di penalità di mora per l’inosservanza o il ritardo nell’esecuzione del giudicato; il provvedimento non riferisce tuttavia che la penalità sia stata concretamente applicata.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione permane inadempiente dopo la scadenza del termine assegnato con una precedente pronuncia di ottemperanza non appellata, il giudice dell’ottemperanza può nominare un Commissario ad acta affinché provveda in luogo dell’amministrazione.
- Il Commissario ad acta può essere individuato in un organo dirigenziale dell’amministrazione interessata, prevedendo la facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio e fissando un termine per l’esecuzione decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza.
- Le spese della fase ulteriore del giudizio di ottemperanza conseguente al persistente inadempimento possono essere poste a carico dell’amministrazione inadempiente.
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