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Sentenza

Sentenza n. 189/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'ottemperanza: - del giudicato di cui alla sentenza del TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 770/2024 del 27.12.2024 resa nell'ambito del giudizio n. 476/2024 R.G.

Giustizia amministrativa202500265

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancato pagamento del rimborso del contributo unificato dovuto in esecuzione della sentenza del TAR Calabria n. 770/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (professionista cessionario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 770/2024, passata in giudicato, che aveva accolto la domanda di annullamento proposta dalla società sua dante causa, compensando le spese di lite. In qualità di procuratore antistatario e cessionario del diritto alla ripetizione, il ricorrente chiedeva il rimborso di € 6.000,00, corrispondenti al contributo unificato versato nel precedente giudizio, nonché la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Comune ha dedotto l'avvenuto pagamento, producendo il mandato quietanzato relativo al rimborso di € 6.000,00 e dell'ulteriore importo di € 300,00 relativo al contributo unificato del giudizio di ottemperanza. Il ricorrente ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, chiedendo la liquidazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il pagamento di € 6.000,00 aveva integralmente soddisfatto la pretesa azionata. Ha posto le spese di lite a carico del Comune secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché il pagamento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso; ha liquidato € 250,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, escludendo il rimborso del contributo unificato del giudizio di ottemperanza perché già corrisposto. Ha invece rigettato la domanda di penalità di mora, ritenendo insussistenti i relativi presupposti in ragione del breve intervallo tra la formazione del titolo giudiziale, avvenuta il 27 dicembre 2024, e la proposizione dell'azione di ottemperanza, notificata il 29 maggio 2025.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è stata invocata quale fondamento della domanda di penalità di mora nell'ambito del giudizio di ottemperanza; la domanda è stata rigettata per l'insussistenza dei relativi presupposti temporali.

  • art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Il giudice ha richiamato la disposizione quale fondamento della ripetibilità del contributo unificato in caso di accoglimento della domanda di annullamento, anche quando le spese di lite siano compensate.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente l'obbligazione risultante dal giudicato, viene meno l'interesse alla decisione sulla pretesa esecutiva e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • Il pagamento intervenuto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza giustifica la condanna dell'amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, anche se la pretesa sostanziale è stata successivamente soddisfatta.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è dovuta quando l'azione di ottemperanza sia instaurata in un arco temporale relativamente breve rispetto alla formazione del titolo giudiziale, in assenza dei presupposti che giustificano la misura coercitiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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