Sentenza n. 189/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'ottemperanza: - del giudicato di cui alla sentenza del TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 770/2024 del 27.12.2024 resa nell'ambito del giudizio n. 476/2024 R.G.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato pagamento del rimborso del contributo unificato dovuto in esecuzione della sentenza del TAR Calabria n. 770/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista cessionario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 770/2024, passata in giudicato, che aveva accolto la domanda di annullamento proposta dalla società sua dante causa, compensando le spese di lite. In qualità di procuratore antistatario e cessionario del diritto alla ripetizione, il ricorrente chiedeva il rimborso di € 6.000,00, corrispondenti al contributo unificato versato nel precedente giudizio, nonché la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Comune ha dedotto l'avvenuto pagamento, producendo il mandato quietanzato relativo al rimborso di € 6.000,00 e dell'ulteriore importo di € 300,00 relativo al contributo unificato del giudizio di ottemperanza. Il ricorrente ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, chiedendo la liquidazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il pagamento di € 6.000,00 aveva integralmente soddisfatto la pretesa azionata. Ha posto le spese di lite a carico del Comune secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché il pagamento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso; ha liquidato € 250,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, escludendo il rimborso del contributo unificato del giudizio di ottemperanza perché già corrisposto. Ha invece rigettato la domanda di penalità di mora, ritenendo insussistenti i relativi presupposti in ragione del breve intervallo tra la formazione del titolo giudiziale, avvenuta il 27 dicembre 2024, e la proposizione dell'azione di ottemperanza, notificata il 29 maggio 2025.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è stata invocata quale fondamento della domanda di penalità di mora nell'ambito del giudizio di ottemperanza; la domanda è stata rigettata per l'insussistenza dei relativi presupposti temporali.
art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002
Il giudice ha richiamato la disposizione quale fondamento della ripetibilità del contributo unificato in caso di accoglimento della domanda di annullamento, anche quando le spese di lite siano compensate.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente l'obbligazione risultante dal giudicato, viene meno l'interesse alla decisione sulla pretesa esecutiva e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- Il pagamento intervenuto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza giustifica la condanna dell'amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, anche se la pretesa sostanziale è stata successivamente soddisfatta.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è dovuta quando l'azione di ottemperanza sia instaurata in un arco temporale relativamente breve rispetto alla formazione del titolo giudiziale, in assenza dei presupposti che giustificano la misura coercitiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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