Sentenza n. 58/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento - della scheda valutativa numero d'ordine 26 del 08.02.2018, notificata in data 01.03.2018, relativa al periodo 01.01.2017 – 31.12.2017.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: scheda valutativa annuale n. 26 relativa al periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017, con qualifica finale di "Superiore alla media"
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, impugnava la scheda valutativa relativa all'anno 2017, deducendo in primo luogo la violazione dell'obbligo di astensione previsto dall'art. 690 d.P.R. 90/2010, poiché la precedente scheda valutativa n. 25, redatta dai medesimi superiori, era stata impugnata in un diverso giudizio. In secondo luogo deduceva il difetto di motivazione e l'illogicità della valutazione: durante il periodo esaminato era stato assegnato a un settore diverso da quello di appartenenza, occupandosi della riparazione delle apparecchiature hardware per i reparti del Comando Legione Carabinieri Marche, e si era autoformato per svolgere le nuove mansioni. La scheda riconosceva la sua flessibilità nell'affrontare il mutamento di impiego, ma confermava la qualifica di "Superiore alla media" senza spiegare tale esito. Il ricorrente evidenziava inoltre che, rispetto alla precedente scheda n. 25, erano venuti meno i rilievi negativi relativi a minore energia, motivazione, costanza di rendimento e necessità di ripetute sollecitazioni; e che, rispetto alla scheda n. 18, le voci valutative erano analoghe o persino migliori, sebbene in quella precedente gli fosse stato attribuito il giudizio di "Eccellente". Da tali elementi traeva l'illogicità e l'incoerenza della valutazione impugnata.
La decisione
Il TAR ha respinto il primo motivo, ritenendo che la mera pendenza di un contenzioso relativo a una precedente valutazione non determini automaticamente l'obbligo di astensione del superiore che abbia redatto anche la scheda successiva. In materia di documentazione caratteristica dei militari, l'astensione richiede indici sintomatici particolarmente significativi, da valutare rigorosamente, poiché l'interesse pubblico impone che la valutazione sia normalmente compiuta dai superiori gerarchici che lavorano a stretto contatto con il valutato. Il TAR ha invece accolto il secondo motivo. Pur riconoscendo che ciascun periodo valutativo è autonomo e che, di regola, la documentazione caratteristica non necessita di una motivazione analitica, il giudice ha ritenuto necessaria una motivazione più approfondita in presenza di tre elementi convergenti: il trasferimento del militare a mansioni diverse, accompagnato da adattamento e autoformazione; il confronto con precedenti schede, in particolare la n. 18, recanti giudizi analoghi o peggiori ma conclusi con la qualifica di "Eccellente"; l'assenza, nella scheda n. 26, dei precedenti rilievi negativi presenti nella scheda n. 25. La mancata spiegazione della conferma della qualifica di "Superiore alla media" ha reso non adeguatamente motivato l'esercizio della discrezionalità amministrativa. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento della scheda ai fini del riesame. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 690 d.P.R. 90/2010
La mera pendenza di un contenzioso relativo a una precedente valutazione non comporta automaticamente l'obbligo di astensione del valutatore; sono necessari indici sintomatici particolarmente significativi, valutati rigorosamente.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Nella documentazione caratteristica del personale militare, la pendenza di un contenzioso relativo a una precedente scheda valutativa non determina di per sé l'obbligo di astensione dei medesimi superiori gerarchici nella redazione della scheda successiva; l'astensione richiede ulteriori indici sintomatici particolarmente significativi, da valutare rigorosamente.
- Sebbene ciascun periodo di valutazione del militare sia autonomo e la documentazione caratteristica non richieda normalmente una motivazione analitica, è necessaria una motivazione più approfondita quando il giudizio conclusivo risulti incoerente con fatti sopravvenuti positivi, con precedenti valutazioni comparabili o migliori e con l'assenza di precedenti rilievi negativi.
- Il trasferimento del militare a mansioni diverse, accompagnato da adattamento e autoformazione, costituisce un elemento valutativo non ordinario che l'amministrazione deve considerare e spiegare adeguatamente qualora mantenga invariata la qualifica finale.
- Il raffronto con precedenti schede valutative può evidenziare un'anomalia valutativa tale da imporre una motivazione specifica, quando a fronte di voci analoghe o peggiori in passato sia stata attribuita una qualifica superiore senza che la scheda impugnata spieghi la diversa conclusione.
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