Cassazione Penale, Sentenza n. 00629/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 23/07/2025 che aveva dichiarato eseguibile e posto in esecuzione la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 30/10/2023. Il ricorrente ha dedotto l'assenza di un titolo esecutivo, sostenendo che la sentenza impugnata era stata in parte annullata dalla Corte di cassazione (esclusione dell'aggravante di cui all'art.416-bis, comma 6) con rinvio per la redeterminazione della pena, sicché non vi sarebbe stata una statuizione di irrevocabilità parziale nel dispositivo ai sensi dell'art.624, comma 2, cod.proc.pen., e la determinazione definitiva della pena rimaneva affidata al giudice di rinvio
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato la non esecutività della sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 30/10/2023 nei confronti di Cracolici. Ha disposto la scarcerazione del ricorrente se non detenuto per altra causa e ha dato istruzioni per le comunicazioni di rito. La Corte ha ritenuto applicabile il principio stabilito dalle Sezioni Unite (n. 3423/2020, "Gialluisi"): l'eseguibilità di un giudicato parziale richiede che vi sia un titolo esecutivo completo, con trattamento sanzionatorio certo e determinato; l'annullamento con rinvio per la determinazione della pena lascia la pena "determinabile" ma non definita e, quindi, rende il giudicato non eseguibile. La Corte ha altresì osservato che non era stato esercitato il potere determinativo ex art.620, comma 1, lett. l) cod.proc.pen. che avrebbe potuto rendere certa la pena
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
comma 1, comma 4, comma 6
La sentenza di condanna riguardante il delitto previsto dall'art.416-bis (con riferimento alle diverse aggravanti) era stata parzialmente annullata con esclusione dell'aggravante di cui al comma 6; la Corte ha ritenuto che la mera esclusione di una circostanza aggravante, se accompagnata da rinvio per la determinazione della pena, non rende esecutiva la pena se quest'ultima non risulta definita
art. 624 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa come norma che disciplina l'irripercorribilità parziale nel dispositivo; la Corte tuttavia ha affermato che non è il dato formale della mancata formula di "irrevocabilità parziale" nel dispositivo a decidere, ma la portata oggettiva della decisione di legittimità
art. 620 cod. proc. pen.
Dispositivo che autorizza la Corte di cassazione, in determinati casi, a determinare la pena al posto del giudice rimettente; la Corte ha osservato che tale potere non è stato esercitato nella decisione rescindente, e l'uso di quel potere avrebbe potuto rendere la pena certa ed eseguibile
Cass. Sez. Un., n. 3423/2020 "Gialluisi"
Principio secondo cui l'eseguibilità di un giudicato parziale richiede che il titolo esecutivo sia "completo", cioè che la pena sia certa e determinata; l'annullamento parziale con rinvio per la determinazione della pena non consente l'esecuzione anche se la pena apparisse algebricamente determinabile
Cass. Sez. 2, n. 12967/2007 "Mazzei"
Rilevata come giurisprudenza di supporto sulla formazione del giudicato in relazione all'affermazione di responsabilità e sugli effetti sul giudizio di rinvio (menzionata nella motivazione come precedente interpretativo)
Cass. Sez. 2, n. 8039/2010 "Guerriero"
Richiamata come precedente che conferma la distinzione tra la formazione del giudicato sulla responsabilità e la determinazione ed esecutività della pena
Cass. Sez. 4, n. 114/2018 "Malventi"
Cita analoga giurisprudenza che ribadisce l'indipendenza tra giudicato sulla responsabilità e sulla pena e la necessità della determinazione penale per l'esecuzione
Massime di principio
- Perché un giudicato parziale sia eseguibile non basta l'affermazione di responsabilità: occorre che la pena relativa sia certa e determinata; se la corte di legittimità rinvia per la determinazione della pena, il giudicato resta non eseguibile
- L'assenza di una formula testuale di "irrevocabilità parziale" nel dispositivo non prevale se, oggettivamente, la decisione di legittimità ha lasciato aperta la determinazione della pena: conta la portata sostanziale della sentenza rescindente
- Se la Cassazione intende rendere eseguibile la parte rimasta, può avvalersi del potere determinativo ex art. 620, comma 1, lett. l) cod.proc.pen.; in mancanza di tale determinazione, l'esecuzione può essere impedita
- In situazioni analoghe la difesa può ottenere la declaratoria di non esecutività e la scarcerazione se la sentenza esecutiva manca di una pena definita; occorre valutare se la decisione di rinvio abbia lasciato effettivamente aperta la determinazione sanzionatoria
- Per i magistrati dell'esecuzione: prima di disporre l'esecuzione di una sentenza parzialmente annullata, verificare se la pena sia stata effettivamente determinata o se sia rimessa al giudice di rinvio; in caso di rinvio la prosecuzione dell'esecuzione rischia di essere annullata in sede di legittimità
- Dal punto di vista pratico, ove si intenda consentire l'esecuzione nonostante un'apparente "determinabilità" della pena, occorre che la Corte di cassazione abbia esplicitamente determinato la pena o che non vi siano elementi che lasciino al giudice del rinvio la definizione del trattamento sanzionatorio
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