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Sentenza

Sentenza n. 201/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Ascoli Piceno n. 319/2024 pubbl. il 07/11/2024 RG n. 147/2024 passata in giudicato

Giustizia amministrativa202500817

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 319/2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito e delle competenti articolazioni territoriali a una sentenza del Giudice del Lavoro regolarmente notificata e passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della ricorrente a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e aveva condannato l'Amministrazione all'assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici interessati, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha opposto ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione della sentenza all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché erano decorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione prima della proposizione del giudizio. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza al giudicato e ha dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, adottando ogni atto necessario all'esecuzione, anche mediante funzionario delegato e avvalendosi delle strutture amministrative occorrenti. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La sentenza posta in esecuzione aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto al beneficio per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e aveva disposto l'assegnazione delle somme dovute.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il giudizio di ottemperanza è procedibile dopo la notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dalla disposizione.

  • art. 39 c.p.a.

    Richiamato, unitamente all'art. 93 c.p.c., quale fondamento della distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese processuali a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando il titolo sia stato notificato all'Amministrazione e sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
  • L'Amministrazione che non esegua il giudicato e si costituisca senza contestare la spettanza o l'azionabilità della pretesa deve essere dichiarata inottemperante e condannata all'esecuzione integrale del titolo, salvo quanto eventualmente già corrisposto.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato per l'adempimento e fissando il termine per l'esecuzione commissariale.
  • La proposizione del giudizio di ottemperanza rende l'Amministrazione soccombente sulle spese quando, al momento del ricorso, l'inadempimento al giudicato non era controverso e non risultava superato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

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