Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18398/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

I lavoratori avevano agito per far accertare che il rapporto formalmente intercorso tra la società appaltatrice e la committente fosse in realtà una interposizione fittizia o illecita di manodopera, con conseguente illegittimità dell'appalto di servizi relativo alla manutenzione e pulizia dei vagoni ferroviari presso l'impianto di Marcianise. La Corte d'appello, confermando il primo giudice, aveva escluso tale intermediazione vietata, rilevando che l'appaltatrice esercitava il potere direttivo, organizzativo e disciplinare e che non risultavano interventi dispositivi diretti della committente sulle persone impiegate nell'appalto. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto violazione o falsa applicazione dell'art. 1 l. n. 1369/1960, dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 e degli artt. 20-28 del medesimo decreto, nonché omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte territoriale avesse male valutato le prove e l'ingerenza della committente nell'esecuzione del servizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio e delle modalità concrete di svolgimento dell'appalto, attività non consentita in sede di legittimità, specie a fronte di doppia conforme di merito basata sulle medesime ragioni di fatto. È rimasta assorbita la questione preliminare sulla legittimazione passiva di una delle società resistenti. Sono state poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio e dichiarato dovuto, ricorrendone i presupposti, l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 l. n. 1369/1960

    richiamato come norma invocata dai ricorrenti per sostenere l'intermediazione vietata di manodopera; la Corte afferma che, per configurare la fattispecie, occorre un intervento direttamente dispositivo di controllo dell'appaltante sui dipendenti dell'appaltatore, non essendo sufficiente il mero coordinamento del servizio.

  • art. 29 d.lgs. n. 276/2003

    richiamato dai ricorrenti quale norma sull'appalto; la Corte ne ribadisce la lettura in continuità con la disciplina precedente, valorizzando l'autonomia organizzativa e gestionale dell'appaltatore quale indice di liceità dell'appalto.

  • artt. 20-28 d.lgs. n. 276/2003

    richiamati dai ricorrenti a sostegno dell'illiceità dell'interposizione; la Corte non ne svolge un'autonoma interpretazione, limitandosi a respingere la censura perché diretta alla rivalutazione del merito.

  • art. 360 c.p.c.

    viene precisato che il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea interpretazione o sussunzione della norma, mentre la contestazione dell'accertamento fattuale e della valutazione delle prove attiene al merito e non può essere trasformata in censura di legittimità; il nuovo art. 360, n. 5, non consente la richiesta di una diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato per escludere la proponibilità di censure sul fatto in presenza di doppia conforme di merito fondata sulle medesime ragioni fattuali.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato quale criterio di soccombenza per la liquidazione delle spese di lite a carico dei ricorrenti.

  • art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti.

Massime di principio

  • In tema di appalto di servizi, la liceità dell'appalto presuppone che l'appaltatore conservi un'autonoma organizzazione e gestione del servizio, esercitando poteri direttivi, organizzativi e disciplinari sui propri dipendenti; non integra interposizione vietata il solo coordinamento necessario all'esecuzione dell'opera o del servizio.
  • Per configurare l'intermediazione illecita di manodopera non basta una generica ingerenza della committente: occorre un intervento direttamente dispositivo e di controllo sulle persone impiegate dall'appaltatore.
  • In sede di legittimità il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea interpretazione o applicazione della norma alla fattispecie astratta; se la censura mira a una diversa ricostruzione dei fatti e a una nuova valutazione delle prove, essa è inammissibile.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio, soprattutto quando vi sia doppia conforme di merito fondata sulle stesse ragioni di fatto.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.