Sentenza n. 1134/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'ottemperanza dell’ordinanza n. cron. 20608/2024 del 21/05/2024, rep. n. 9804/2024, emessa dal Tribunale civile di Roma, Sezione diritti della persona e immigrazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza all'ordinanza del Tribunale civile di Roma che aveva riconosciuto la cittadinanza italiana iure sanguinis e ordinato le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadini italiani iure sanguinis)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza dell'ordinanza decisoria del Tribunale civile di Roma, passata in giudicato, deducendo di averla trasmessa all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Gazzo Veronese insieme al certificato di passaggio in giudicato e alla documentazione necessaria, senza che le amministrazioni avessero eseguito gli adempimenti ordinati. Hanno domandato l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il rito dell'ottemperanza anche per l'esecuzione di un'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., conclusiva del rito sommario di cognizione. Poiché i ricorrenti hanno provato il passaggio in giudicato dell'ordinanza e l'Amministrazione non ha fornito chiarimenti né dimostrato l'esecuzione degli adempimenti relativi al riconoscimento della cittadinanza, il ricorso è stato accolto. È stato ordinato al Ministero dell'Interno e al Comune di Gazzo Veronese di dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o, se precedente, dalla notificazione della sentenza. È stato nominato il Prefetto della Provincia di Verona quale commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché provveda entro l'ulteriore termine di 30 giorni in caso di perdurante inottemperanza e previa richiesta dell'interessato. La domanda di penalità di mora è stata respinta in ragione del carattere seriale del contenzioso, della natura della controversia, degli interessi coinvolti e delle peculiari condizioni del debitore pubblico. Le amministrazioni sono state condannate in solido alle spese di lite, liquidate in complessivi 1.000 euro oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Il rito dell'ottemperanza è stato utilizzato per ottenere l'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare il termine per adempiere, nominare un commissario ad acta e valutare la domanda di penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non è stata riconosciuta, in considerazione delle caratteristiche seriali della controversia, della natura degli interessi coinvolti e delle condizioni del debitore pubblico.
art. 702-ter c.p.c.
Un'ordinanza decisoria pronunciata ai sensi di tale disposizione, conclusiva del rito sommario, può costituire titolo suscettibile di ottemperanza davanti al giudice amministrativo quando sia passata in giudicato.
art. 702-bis c.p.c.
Il rito sommario concluso dall'ordinanza decisoria può essere assistito dal rimedio dell'ottemperanza.
Massime di principio
- Il rito dell'ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di un'ordinanza decisoria emessa dal giudice ordinario ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., quando essa sia conclusiva del rito sommario e sia passata in giudicato.
- A fronte della prova del passaggio in giudicato del titolo e dell'allegazione dell'inadempimento, l'amministrazione deve dimostrare o chiarire l'avvenuta esecuzione degli adempimenti imposti; in mancanza, il giudice può accertare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione entro un termine determinato.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a subentrare nell'esecuzione del titolo dopo l'infruttuosa scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
- La penalità di mora non costituisce una conseguenza automatica dell'accertata inottemperanza: la sua applicazione può essere esclusa in ragione del carattere seriale del contenzioso, della natura della controversia, degli interessi coinvolti e delle peculiari condizioni del debitore pubblico.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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