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Sentenza

Sentenza del 12/10/2020 n. 2949 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - Ici - Area adibita ad attività estrattiva - Suscettibilità edificatoria - Imponibilità - Sussistenza - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha dichiarato imponibile l'area ai fini dell'ICI: la classificazione urbanistica (D3) e la possibilità di realizzare fabbricati strumentali rendono l'area non agricola e quindi soggetta all'imposta indipendentemente dal suo concreto utilizzo. Il principio è confermato da precedenti della Corte di cassazione (tra cui Cass. 23814/16, 14409/17, 31079/19).

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'area era classificata come D3 nel piano regolatore generale e adibita ad attività estrattiva. La questione centrale è se tale area possa essere qualificata come terreno agricolo esente dall'ICI o, al contrario, sia imponibile in quanto suscettibile di edificazione. Il giudice ha ritenuto che l'area possiede potenzialità edificatorie, seppure limitate alla realizzazione di fabbricati strumentali legati all'attività estrattiva, e quindi non può essere qualificata come agricola ai fini dell'esenzione, stante la natura tassativa delle ipotesi di esclusione dall'imposta.

Norme richiamate

  • d.lgs. 504/1992, art. 1

    La norma definisce l'ambito dell'imposta e delle esenzioni; è stata interpretata nel senso che l'esenzione per terreni agricoli non si applica quando il territorio ha potenzialità edificatorie riconducibili a destinazioni diverse dall'agricoltura.

  • Cass. 23814/2016

    Giurisprudenza confermativa del principio secondo cui la suscettibilità edificatoria, anche limitata a fabbricati strumentali, esclude la qualificazione di terreno agricolo ai fini ICI/IMU.

  • Cass. 14409/2017

    Ulteriore conferma che la tassatività delle ipotesi di esenzione impone di considerare imponibili le aree con edificabilità potenziale nonostante l'uso concreto estrattivo.

  • Cass. 31079/2019

    Ribadisce il principio che la qualificazione urbanistica e la concreta possibilità di edificazione prevalgono sulla mera destinazione d'uso corrente nella determinazione dell'imponibilità.

Massime di principio

  • La qualificazione ai fini fiscali di un'area dipende in primo luogo dalla classificazione urbanistica e dalla suscettibilità edificatoria, non solo dall'uso concreto.
  • La presenza di potenzialità edificatorie, anche se limitate a fabbricati strumentali, esclude la qualifica di terreno agricolo esente dall'imposta.
  • Le ipotesi di esenzione sono interpretate restrittivamente: se non ricade espressamente nell'elenco di esenzione, l'area è imponibile.
  • In contenziosi simili, il contribuente dovrà provare l'assenza di qualsiasi capacità edificatoria (es. vincoli urbanistici o paesaggistici che precludano ogni costruzione) per ottenere l'esenzione.
  • Verificare la documentazione urbanistica (PRG, destinazione d'uso, regolamenti attuativi) e i titoli edilizi; la semplice destinazione produttiva o estrattiva non garantisce automaticamente l'esenzione fiscale.

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