Sentenza n. 4805/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento di rifiuto del visto di ingresso per motivi di studio emesso in data 18.08.2025 e notificato al ricorrente via email in data 25.08.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto di ingresso per motivi di studio emesso il 18 agosto 2025 e comunicato via email il 25 agosto 2025
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 24 e 111 della Costituzione, degli articoli 3 e 10 della legge n. 241/1990, dell'articolo 4 del d.lgs. n. 286/1998, degli articoli 5 e 46 del d.P.R. n. 349/1999, della Direttiva del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2000 e del decreto interministeriale n. 850/2011, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e irragionevolezza. Il TAR ha tuttavia rilevato preliminarmente la tardività del ricorso: il diniego era stato comunicato il 25 agosto 2025, mentre il ricorso è stato notificato il 28 gennaio 2026, oltre il termine decadenziale per l'impugnazione. In camera di consiglio il ricorrente ha invocato l'articolo 41, comma 5, c.p.a., che proroga di trenta o novanta giorni il termine quando le parti o alcune di esse risiedono rispettivamente in altro Stato d'Europa o fuori d'Europa.
La decisione
Il TAR, dopo aver avvisato le parti della possibile definizione ai sensi degli articoli 60 e 73 c.p.a., ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, senza esaminare i motivi relativi alla legittimità del diniego di visto. Il giudice ha interpretato l'articolo 41, comma 5, c.p.a. nel senso che il prolungamento del termine è funzionale agli adempimenti necessari per notificare il ricorso a un destinatario residente all'estero. Esso non si applica, invece, quando il ricorrente risiede all'estero ma la notificazione è diretta in Italia presso una pubblica amministrazione, avente per definizione sede in Italia. Una diversa interpretazione determinerebbe un ingiustificato vantaggio processuale per il ricorrente e un'incertezza sui termini di consolidamento degli atti amministrativi. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
Prevede il termine decadenziale per la notificazione del ricorso; il termine decorre dalla comunicazione o piena conoscenza dell'atto impugnato e, nella fattispecie, era già scaduto quando il ricorso è stato notificato.
art. 41, comma 5, c.p.a.
Il termine per la notificazione del ricorso è aumentato di trenta giorni, se le parti o alcune di esse risiedono in altro Stato d’Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d’Europa
Il prolungamento opera quando la notificazione deve essere effettuata all'estero nei confronti di un destinatario residente all'estero; non opera quando soltanto il ricorrente risiede all'estero e la notificazione è diretta in Italia presso una pubblica amministrazione.
art. 35, comma 1, lettera a), c.p.a.
Costituisce la base processuale per dichiarare irricevibile il ricorso tardivo.
art. 39 c.p.a.
Il rinvio ai principi generali e al sistema delle notificazioni consente di leggere la disciplina dell'articolo 41 c.p.a. in analogia con le disposizioni del codice di procedura civile sulle notificazioni all'estero.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando la causa è manifestamente definibile.
art. 73 c.p.a.
Impone l'avviso alle parti della possibile definizione della causa sulla questione rilevata dal giudice.
Massime di principio
- Il prolungamento del termine previsto dall'articolo 41, comma 5, c.p.a. è giustificato dagli adempimenti necessari per notificare il ricorso all'estero e si applica quando il destinatario della notificazione risiede all'estero; non si applica per il solo fatto che il ricorrente notificante risieda all'estero, se la notificazione è diretta in Italia presso una pubblica amministrazione.
- La notificazione del ricorso contro un atto amministrativo a una pubblica amministrazione con sede in Italia non beneficia dell'aumento del termine previsto per le notificazioni all'estero, anche quando il ricorrente risiede fuori dall'Italia.
- L'interpretazione dell'articolo 41, comma 5, c.p.a. deve evitare che la proroga del termine dipenda dalla scelta contingente o dalla convenienza del ricorrente e determini un'incertezza sui termini di consolidamento degli atti amministrativi.
- La tardiva notificazione del ricorso determina l'irricevibilità dell'azione di annullamento e preclude l'esame dei motivi di merito dedotti contro l'atto impugnato.
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