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Sentenza

Sentenza n. 4805/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento di rifiuto del visto di ingresso per motivi di studio emesso in data 18.08.2025 e notificato al ricorrente via email in data 25.08.2025;

Giustizia amministrativa202601488

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto di ingresso per motivi di studio emesso il 18 agosto 2025 e comunicato via email il 25 agosto 2025

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 24 e 111 della Costituzione, degli articoli 3 e 10 della legge n. 241/1990, dell'articolo 4 del d.lgs. n. 286/1998, degli articoli 5 e 46 del d.P.R. n. 349/1999, della Direttiva del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2000 e del decreto interministeriale n. 850/2011, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e irragionevolezza. Il TAR ha tuttavia rilevato preliminarmente la tardività del ricorso: il diniego era stato comunicato il 25 agosto 2025, mentre il ricorso è stato notificato il 28 gennaio 2026, oltre il termine decadenziale per l'impugnazione. In camera di consiglio il ricorrente ha invocato l'articolo 41, comma 5, c.p.a., che proroga di trenta o novanta giorni il termine quando le parti o alcune di esse risiedono rispettivamente in altro Stato d'Europa o fuori d'Europa.

La decisione

Il TAR, dopo aver avvisato le parti della possibile definizione ai sensi degli articoli 60 e 73 c.p.a., ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, senza esaminare i motivi relativi alla legittimità del diniego di visto. Il giudice ha interpretato l'articolo 41, comma 5, c.p.a. nel senso che il prolungamento del termine è funzionale agli adempimenti necessari per notificare il ricorso a un destinatario residente all'estero. Esso non si applica, invece, quando il ricorrente risiede all'estero ma la notificazione è diretta in Italia presso una pubblica amministrazione, avente per definizione sede in Italia. Una diversa interpretazione determinerebbe un ingiustificato vantaggio processuale per il ricorrente e un'incertezza sui termini di consolidamento degli atti amministrativi. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Prevede il termine decadenziale per la notificazione del ricorso; il termine decorre dalla comunicazione o piena conoscenza dell'atto impugnato e, nella fattispecie, era già scaduto quando il ricorso è stato notificato.

  • art. 41, comma 5, c.p.a.

    Il termine per la notificazione del ricorso è aumentato di trenta giorni, se le parti o alcune di esse risiedono in altro Stato d’Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d’Europa

    Il prolungamento opera quando la notificazione deve essere effettuata all'estero nei confronti di un destinatario residente all'estero; non opera quando soltanto il ricorrente risiede all'estero e la notificazione è diretta in Italia presso una pubblica amministrazione.

  • art. 35, comma 1, lettera a), c.p.a.

    Costituisce la base processuale per dichiarare irricevibile il ricorso tardivo.

  • art. 39 c.p.a.

    Il rinvio ai principi generali e al sistema delle notificazioni consente di leggere la disciplina dell'articolo 41 c.p.a. in analogia con le disposizioni del codice di procedura civile sulle notificazioni all'estero.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando la causa è manifestamente definibile.

  • art. 73 c.p.a.

    Impone l'avviso alle parti della possibile definizione della causa sulla questione rilevata dal giudice.

Massime di principio

  • Il prolungamento del termine previsto dall'articolo 41, comma 5, c.p.a. è giustificato dagli adempimenti necessari per notificare il ricorso all'estero e si applica quando il destinatario della notificazione risiede all'estero; non si applica per il solo fatto che il ricorrente notificante risieda all'estero, se la notificazione è diretta in Italia presso una pubblica amministrazione.
  • La notificazione del ricorso contro un atto amministrativo a una pubblica amministrazione con sede in Italia non beneficia dell'aumento del termine previsto per le notificazioni all'estero, anche quando il ricorrente risiede fuori dall'Italia.
  • L'interpretazione dell'articolo 41, comma 5, c.p.a. deve evitare che la proroga del termine dipenda dalla scelta contingente o dalla convenienza del ricorrente e determini un'incertezza sui termini di consolidamento degli atti amministrativi.
  • La tardiva notificazione del ricorso determina l'irricevibilità dell'azione di annullamento e preclude l'esame dei motivi di merito dedotti contro l'atto impugnato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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