Cassazione Penale, Sentenza n. 8078/2023 del 23/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva ritenuti colpevoli, deducendo vari vizi: inutilizzabilità delle intercettazioni (perché disposte per reati diversi e non connessi, richiamando i principi delle Sezioni Unite nella sentenza "Cavallo"); vizi di motivazione e travisamento probatorio circa i reati di corruzione (art. 318 e art. 319 c.p.) e rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 c.p.), mancata precisa individuazione dell'atto o del sinallagma corruttivo, omessa valutazione di conversazioni favorevoli, mancato riconoscimento di attenuanti (art. 323-bis e generiche), e domanda di accertamento della prescrizione già sopravvenuta per vari capi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di appello nei confronti di Tozzi Iolanda, Imperio Giuseppe e De Luca Alfonso perché i reati loro ascritti sono estinti per prescrizione. Ha inoltre annullato senza rinvio la sentenza nei confronti di Amato Pasquale limitatamente ai capi A), B) ed E) perché estinti per prescrizione. Quanto ai restanti capi contestati ad Amato (capi C) e D) - corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio - la Cassazione ha rilevato l'insufficiente motivazione della Corte d'appello sulla utilizzabilità delle intercettazioni; ha quindi annullato con rinvio per nuova valutazione, disponendo che la Corte di appello esegua una verifica supplementare sulla utilizzabilità degli atti intercettivi e, se del caso, una "prova di resistenza" del complesso probatorio alla loro esclusione. Le altre doglianze sono state ritenute assorbite o superflue in ragione della rilevata prescrizione o della necessità di nuovo esame del materiale probatorio.
Norme richiamate
art. 12 cod. proc. pen.
La Corte chiarisce che per poter utilizzare intercettazioni disposte per un reato in relazione a un diverso reato è necessario che i reati risultino connessi ai sensi dell'art. 12 (concorrenza formale, continuazione, o che l'uno sia stato commesso per eseguire o occultare l'altro); un collegamento meramente probatorio o formale non è sufficiente
art. 270, comma 1, cod. proc. pen.
Il divieto probatorio previsto dal testo è richiamato e delimitato: le intercettazioni non autorizzate per quel reato non possono essere utilizzate come prova salvo che sussista la connessione sostanziale tra i reati; il semplice fatto che gli atti siano nel medesimo procedimento formale non basta a superar tale divieto
art. 318 cod. pen.
Riferimento alla fattispecie di corruzione: la Corte valuta la necessità che sia provato il sinallagma tra favore concesso e utilità ricevuta e la precisa indicazione dell'atto venduto; alcune doglianze difensive relative a mancanza di prova rimangono assorbite dall'esito processuale
art. 319 cod. pen.
Riferimento alla corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio: la Cassazione ha ritenuto necessario che la Corte di merito verifichi la utilizzabilità delle intercettazioni prima di confermare la condanna
art. 328 cod. pen.
Riferimento al reato di rifiuto di atti d'ufficio contestato a De Luca; la condanna relativa è stata annullata per intervenuta prescrizione
art. 266, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al concetto di reato "sotto-soglia" e alla possibile inutilizzabilità delle intercettazioni per reati di tale natura; la Corte ha comunque deciso sulla base dei principi sull'utilizzabilità delle intercettazioni
art. 159, comma 1, n. 3, cod. proc. pen.
La Corte ha computato nel termine di prescrizione i periodi di sospensione del dibattimento ai sensi di tale norma per determinare il decorso della prescrizione
art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato il principio secondo cui cause estintive del reato e proscioglimenti immediati devono essere rilevati d'ufficio, obbligando la Cassazione ad annullare senza rinvio quando la prescrizione è già intervenuta
art. 323-bis cod. pen.
Norma sulle attenuanti per chi, prima del processo, facilita la giustizia; la mancata valorizzazione di questa attenuante è stata dedotta dai ricorrenti ma la Corte ha ritenuto superfluo esaminare il motivo per alcune posizioni a causa della prescrizione o del rinvio per nuova valutazione probatoria
art. 185 cod. proc. pen.
Richiamata indirettamente in rapporto alla non trasmissibilità automatica dei vizi agli atti successivi: la Corte osserva che l'utilizzabilità delle intercettazioni richiede un nuovo provvedimento autorizzativo quando il reato diverso emerga dai risultati intercettivi
art. 7 e art. 13 del d.l. n. 152/1991 (conv. L. n. 203/1991)
Citati in relazione all'aggravante di tipo mafioso e alla possibilità di autorizzare intercettazioni per reati aggravati dalla finalità mafiosa; la Corte osserva che l'ipotesi di aggravante inizialmente prospettata non incide sul divieto di utilizzazione delle intercettazioni per reati non connessi
Massime di principio
- Le intercettazioni autorizzate per un reato non sono utilizzabili automaticamente per provare un diverso reato: è necessario un collegamento sostanziale tra i reati (concorrenza formale, continuazione, o rapporto di esecuzione/occultamento). La mera comune iscrizione in un unico procedimento formale non è sufficiente
- Se la nullità o l'inutilizzabilità di intercettazioni incide sulla decisione di merito, il giudice di rinvio deve riesaminare il compendio probatorio e svolgere la "prova di resistenza" per valutare se la restante prova sia comunque idonea a sostenere la sentenza
- La prescrizione è causa estintiva che la Corte di legittimità deve rilevare d'ufficio quando emerge dai documenti del processo; la sua declaratoria comporta l'annullamento senza rinvio e rende superflua l'analisi di altri vizi
- La contestazione di corruzione richiede la prova del sinallagma tra la condotta del pubblico ufficiale (atto o omissione) e la contropartita ricevuta: l'assenza di una chiara individuazione dell'atto "venduto" o del beneficio concreto può essere decisiva per l'esito
- Richiedere attenuanti (specifiche o generiche) impone al giudice una motivazione puntuale: il rifiuto delle attenuanti deve essere giustificato con riferimento al comportamento del reo e agli elementi del caso concreto
- Quando dagli elementi intercettivi emergano nuovi sospetti di reato, deve essere adottato un nuovo provvedimento autorizzativo specifico per quelle ipotesi (o inserirli espressamente in una proroga), altrimenti si rischia l'inutilizzabilità probatoria
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