Sentenza n. 4541/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.3184/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero ad assegnare alla docente la carta elettronica per complessivi 1.000 euro per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3184/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, notificata e passata in giudicato, che riconosceva il diritto alla somma complessiva di 1.000 euro mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. Ha dedotto il mancato adempimento del Ministero e chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia e la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l’inottemperanza, rilevando che il credito è comprovato da idonea documentazione e che il Ministero non lo ha adeguatamente contestato. Ha ordinato al Ministero di adempiere entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, pagando quanto dovuto in base al titolo, detratti eventuali pagamenti già effettuati, oltre agli accessori e agli oneri aventi titolo nel giudicato e agli interessi maturati dopo il ricorso. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza mira a soddisfare il credito risultante dal titolo e non determina costitutivamente il diritto: i conteggi della creditrice non vincolano quindi l’Amministrazione, che deve verificare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo e la legge. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni, era decorso. Per l’eventuale persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato; il commissario dovrà completare l’incarico entro i successivi 60 giorni. Non è riconosciuto un compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, dal momento che la pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione né è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione consente l’ottemperanza per l’esecuzione di un giudicato, quando la pretesa sia fondata sul titolo e l’amministrazione non vi abbia dato esecuzione.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all'art.14 del Decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669 convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n.30, secondo cui le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, ciò prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e deve essere decorso prima dell’avvio dell’azione di recupero coattivo nei confronti delle amministrazioni indicate.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Poiché, peraltro, il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali, va riaffermato che l’entità delle somme qui richieste, così come calcolata da parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali andrà comunque verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).
In ottemperanza, l’amministrazione deve determinare il credito residuo sulla base del titolo, delle norme applicabili e degli eventuali pagamenti parziali; i conteggi del creditore, inclusi quelli relativi agli interessi, non sono vincolanti e vanno verificati quanto a misura e decorrenza.
art. 114 c.p.a.
Nel caso d’inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, è sin d’ora nominato Commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all'Amministrazione per adempiere e provvederà, entro i successivi sessanta giorni, all'esecuzione dell'incarico, determinando definitivamente l’importo ancora complessivamente dovuto e provvedendo quindi ad adottare quegli atti (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, e quant'altro) necessari all'assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, anche avvalendosi - per quanto occorra - della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi Amministrazione appartenenti.
In caso di persistente inottemperanza, il commissario nominato dal giudice opera dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione e su istanza del creditore, determinando il residuo dovuto e adottando gli atti necessari all’esecuzione.
art. 93 c.p.c.
Le spese devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.
Le spese liquidate possono essere distratte in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Le spese devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.
Il giudice dispone la distrazione delle spese di giudizio in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio nell’importo di € 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6-bis.1 del DPR n. 115/2002), spese da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il contributo unificato relativo al giudizio è posto a carico dell’amministrazione soccombente solo se dovuto secondo la disciplina applicabile.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Con il ricorso in esame l’istante agisce per l’esatta esecuzione del giudicato di cui alla sentenza in epigrafe meglio specificata, recante condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere in favore della parte ricorrente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 la somma complessiva di euro 1.000,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015.
La norma costituisce il riferimento legislativo per la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, la cui assegnazione era stata riconosciuta dal titolo da eseguire.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza fondato su un giudicato che riconosce un credito, il giudice dispone le misure necessarie a soddisfarlo; il giudizio non costituisce nuovamente il diritto, la cui consistenza dipende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
- I conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l’amministrazione: spetta a quest’ultima verificarne l’esatta misura e decorrenza alla luce del titolo e delle disposizioni di legge applicabili.
- Il commissario ad acta nominato per l’eventuale inottemperanza opera, secondo le condizioni stabilite dal giudice, dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione e su istanza del creditore; può determinare il residuo dovuto e adottare gli atti necessari all’esecuzione del giudicato.
- Per l’avvio dell’azione di recupero coattivo di somme dovute in base a un titolo esecutivo dalle amministrazioni indicate dall’art. 14 d.l. 669/1996, deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
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