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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34175/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia trae origine dalla dichiarazione di fallimento di una società in nome collettivo e dei suoi soci illimitatamente responsabili, pronunciata dal tribunale su istanza di creditori. In sede di reclamo la compagine debitrice aveva sostenuto di non avere superato le soglie di fallibilità per gli esercizi 2016 e 2017, ma la corte d'appello aveva rigettato il reclamo ritenendo non fornita una prova adeguata del mancato superamento di tali soglie e osservando che non era stata aggiornata la situazione contabile e finanziaria alla data della decisione, rilevante ai fini dell'indebitamento complessivo. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con un primo motivo, violazione di legge e vizio motivazionale sostenendo che non fosse condivisibile il rilievo della corte territoriale secondo cui non poteva giustificarsi la lacuna probatoria invocando la mancata produzione di redditi negli anni indicati perché l'attività sarebbe stata inattiva. Con un secondo motivo hanno denunciato violazione degli artt. 1 e 15 l.f., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2700 c.c., lamentando che la corte d'appello non avesse valorizzato una perizia tecnica di parte e non avesse chiarito il riferimento temporale dell'indebitamento, oltre a non considerare la mancata contestazione delle allegazioni della debitrice da parte delle controparti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché formulato in modo generico, privo di chiara indicazione della specifica norma asseritamente violata e della statuizione censurata, e perché fondato su censure di motivazione non più ammissibili nei termini prospettati, essendo oggi denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo o i vizi che integrano la violazione del minimo costituzionale della motivazione. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito circa l'accertamento del superamento delle soglie di fallibilità. Ha inoltre precisato che la consulenza/perizia di parte costituisce semplice allegazione difensiva tecnica, priva di autonomo valore probatorio, e dunque il giudice di merito non è tenuto a esaminarla o confutarla analiticamente se fonda la decisione su argomenti incompatibili con essa. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La deduzione del vizio deve essere specifica e non può risolversi in affermazioni generiche o in una richiesta di rivalutazione del merito; il vizio motivazionale è oggi limitato alle ipotesi di omesso esame di un fatto storico decisivo o di motivazione mancante/apparente/perplessa/incomprensibile.

  • art. 366 c.p.c.

    L'inammissibilità del motivo consegue alla mancata indicazione chiara delle norme violate e delle argomentazioni idonee a mostrare il contrasto tra decisione impugnata e norme invocate.

  • art. 111 Cost.

    Il sindacato sulla motivazione resta circoscritto al rispetto del minimo costituzionale.

  • art. 132 c.p.c.

    La mancanza o apparenza della motivazione integra nullità della sentenza.

  • art. 1 l. fall.

    Il mancato superamento dei requisiti di fallibilità costituisce accertamento di fatto che deve essere provato dalla parte interessata.

  • art. 15 l. fall.

    Richiamato quale parametro relativo al presupposto soggettivo e al superamento delle soglie di fallibilità.

  • art. 2697 c.c.

    Il ricorso richiama la regola dell'onere della prova per sostenere il mancato superamento delle soglie di fallibilità.

  • art. 2700 c.c.

    La Corte esclude che la perizia/consulenza di parte possa ricevere fede privilegiata ai sensi della norma, trattandosi di allegazione difensiva priva di autonomia probatoria.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    comma 1-quater; comma 1-bis

    La declaratoria di inammissibilità comporta l'atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la deduzione di una violazione di legge è inammissibile se non indica con precisione la norma asseritamente violata e la specifica affermazione in diritto della sentenza impugnata che si assume contrastante con essa.
  • Il vizio di motivazione è oggi proponibile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo o delle ipotesi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito.
  • La censura che, sotto forma di violazione di legge, miri in realtà a contestare l'apprezzamento delle prove e l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito è inammissibile in cassazione.
  • Ai fini della verifica del superamento delle soglie di fallibilità, la parte che lo contesta deve fornire una prova adeguata e aggiornata della propria situazione contabile e finanziaria al momento rilevante per la decisione.
  • La perizia o consulenza tecnica di parte è una mera allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio e di fede privilegiata; il giudice non è tenuto a esaminarla analiticamente se la decisione si fonda su argomenti incompatibili con il suo contenuto.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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