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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4975/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per i reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p. (detenzione per la vendita di merce con marchio contraffatto e reati connessi). Motivi di ricorso: (1) nullità della notificazione del decreto introduttivo del giudizio di appello per presunta notificazione telematica irregolare (art.157 comma 7‑bis e art.161 comma 4 c.p.p.), con mancato tentativo di notifica al domicilio eletto; (2) illegittimo aumento della pena pecuniaria da parte del giudice d'appello senza impugnazione del Pubblico Ministero; (3) errata esclusione dell'ipotesi di "falso grossolano"; (4) carenza della motivazione in relazione all'esclusione della contravvenzione di cui all'art.712 c.p.; (5) carenza motivazionale nella valutazione negativa della conversione della pena detentiva in sanzione sostitutiva, con specifico richiamo alle qualità soggettive del ricorrente; (6) ingiustificato diniego delle attenuanti generiche, nonostante lo stato di incensuratezza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato (rigetto del merito). In particolare: il vizio relativo alla notificazione è stato considerato deducibile tempestivamente e soggetto alla sanatoria ex art.184 c.p.p. se non tempestivamente eccepito; la censura sull'aumento della pena pecuniaria è stata dichiarata manifestamente infondata secondo la giurisprudenza consolidata; la configurazione del reato ex art.474 c.p. non richiede la dimostrazione di "falso grossolano"; la Corte territoriale ha adeguatamente motivato l'esclusione dell'art.712 c.p.; la decisione negativa sulla conversione della pena e il diniego delle attenuanti generiche rientrano nel sindacato di fatto del giudice di merito e non sono censurabili in cassazione salvo motivazione manifestamente illogica, che nel caso non è stata riscontrata. Conseguentemente il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 474 cod. pen.

    Tipicizza il delitto relativo ai marchi e segni contraffatti; la giurisprudenza afferma che la detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto integra il reato anche se la contraffazione è grossolana, poiché si tutela la fede pubblica più che l'inganno dell'acquirente.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma relativa alla ricettazione; richiamata come reato connesso agli illeciti contestati.

  • art. 157 comma 7‑bis c.p.p.

    Prevede la notificazione telematica di atti; la sentenza analizza la correttezza formale e di efficacia della notificazione telematica nel caso concreto.

  • art. 161 comma 4 c.p.p.

    Norma sulle modalità di notificazione agli indagati/imputati e ai loro difensori; richiamata nella contestazione della modalità di notifica praticata.

  • art. 179 c.p.p.

    secondo l'art. 179 comma 1 sono insanabili le nullità "derivanti dalla omessa citazione dell'imputato"

    Stabilisce le ipotesi di nullità insanabile della vocatio in ius: la nullità per omessa citazione è insanabile; altre nullità possono essere sanate.

  • art. 184 c.p.p.

    "la nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire"

    Introduce la sanatoria per le nullità non derivanti da omessa citazione: le nullità formali possono essere convalidate se la parte compare o rinuncia a far valere la nullità.

  • artt. 180 e 182 c.p.p.

    Regolano la deducibilità e la tempestività delle eccezioni di nullità; le nullità a regime intermedio devono essere eccepite entro i termini processuali altrimenti si considerano sanate.

  • art. 712 cod. pen.

    Prevede un'ipotesi contravvenzionale alternativa relativa ad alcune condotte; la Corte territoriale ha motivato adeguatamente l'esclusione di tale qualifica nel caso concreto.

  • L. n. 689/1981 art. 58 e art. 53

    L'art.58 attribuisce al giudice discrezionalità nella concessione delle sanzioni sostitutive della pena detentiva (art.53 definisce le sanzioni sostitutive), entro i limiti di legge e in considerazione dei criteri dell'art.133 c.p.; la Corte ha ritenuto non censurabile la valutazione negativa del giudice sull'idoneità alla sostituzione.

  • art. 133 cod. pen.

    Indica i criteri per la determinazione della pena; rilevante per la valutazione sulla conversione e sulla prognosi di adempimento delle prescrizioni.

  • art. 62‑bis cod. pen.

    Disciplina le attenuanti generiche; la Corte ricorda che l'incensuratezza, da sola, non giustifica automaticamente la concessione delle attenuanti.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma sui provvedimenti di inammissibilità/rigetto e sulle spese: la parte che propone ricorso rigettato o inammissibile può essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

Massime di principio

  • I vizi formali di notificazione non sempre comportano nullità insanabile: la nullità per omessa citazione è insanabile, mentre gli altri vizi possono essere sanati ex art.184 c.p.p. se non tempestivamente dedotti.
  • Le eccezioni relative alla vocatio in ius devono essere sollevate tempestivamente (in genere entro le conclusioni nel giudizio d'appello) o si considerano precluse.
  • Le valutazioni di fatto del giudice di merito (accertamenti sulla provenienza della merce, sulle qualità soggettive del condannato, sulla concessione di sostitutive o di attenuanti) sono difficilmente sindacabili in Cassazione, salvo motivazione manifesta e illogica.
  • Nel reato di cui all'art.474 c.p. la configurazione non richiede necessariamente la dimostrazione della "contraffazione grossolana": la norma tutela la fede pubblica e il semplice possesso/detenzione per la vendita di merce contraffatta può integrare il reato.
  • L'incensuratezza del soggetto non costituisce di per sé motivo sufficiente per ottenere le attenuanti generiche; il giudice deve motivare positivamente l'eventuale concessione.
  • Se si contesta una modifica quantitativa delle sanzioni in appello (es. aumento della pena pecuniaria), occorre fondare il motivo su norme e giurisprudenza specifiche: la Cassazione tende a respingere censure generiche prive di un confronto con la motivazione del giudice d'appello.

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