Cassazione Civile, Ordinanza n. 21510/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un professionista per compensi professionali pari a euro 130.439,30 e da ulteriori domande introdotte separatamente per somme di euro 28.992,42 e euro 28.164,53. L'azienda sanitaria locale propose opposizione al decreto ingiuntivo; il Tribunale rigettò l'opposizione e accolse le domande del professionista. In appello, la corte territoriale riformò la decisione, revocò il decreto ingiuntivo e rigettò anche la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento, rilevando, tra l'altro, che gli incarichi erano stati annullati con delibera perché conferiti senza il previo assolvimento degli adempimenti di legge e che la vicenda era stata transatta con scrittura del 28 ottobre 2004. Il professionista ricorse in cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 c.c. e 183 c.p.c., sostenendo che la domanda di arricchimento senza causa proposta con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. non potesse considerarsi tardiva, alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da una ratio decidendi autonoma e decisiva, non censurata dal ricorrente: la controversia sostanziale era stata transatta con scrittura del 28 ottobre 2004. Poiché tale statuizione non è stata oggetto di specifica impugnazione, il motivo è stato considerato privo di decisività. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2041 c.c.
La domanda di arricchimento senza causa è stata invocata dal ricorrente come azione sussidiaria, ma la Corte non ne ha esaminato il merito perché ha ritenuto assorbente la transazione non censurata.
art. 183 c.p.c.
È stata richiamata per sostenere la tempestività della domanda proposta con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.; la Corte non affronta il punto nel merito perché dichiara inammissibile il motivo per difetto di decisività.
art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
La domanda di arricchimento senza causa era stata proposta con tale memoria, ma la questione della sua tempestività è rimasta priva di rilievo decisivo per l'esistenza della ratio della transazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, ricorrono i presupposti per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del testo unico sulle spese di giustizia, richiamata per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non attinge tutte le rationes decidendi autonome poste a base della sentenza impugnata, poiché la mancata censura di una ratio decisiva rende il motivo privo di decisività.
- Quando la decisione di merito è fondata anche su una transazione che disciplina la vicenda sostanziale, la contestazione relativa ad altri profili della domanda può risultare irrilevante se la transazione non viene specificamente impugnata.
- La domanda di ingiustificato arricchimento può essere scrutinata solo se non sia preclusa da una diversa regolamentazione negoziale o da una ratio assorbente non censurata; in difetto, la censura processuale sulla sua tempestività non consente la cassazione della sentenza.
- Nel giudizio di legittimità, la soccombenza comporta la condanna alle spese e, per i ricorsi proposti dopo il 30 gennaio 2013 e disattesi, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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