Cassazione Penale, Sentenza n. 18595/2024 del 10/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari che aveva annullato il decreto di sequestro probatorio del telefono cellulare in uso ad Annese, emesso dal Pubblico ministero nell'ambito di indagini per episodi di corruzione. Il Pubblico ministero deduceva: (1) erronea affermazione del riesame circa la mancanza di descrizione dei fatti nel decreto di sequestro (sosteneva che alle pagine 2-6 vi fosse una "corposa ed articolata descrizione dei fatti" con elementi indiziari riferiti a reati commessi il 30.08.2022 e il 14.12.2022 e ad una turbativa d'asta); (2) il riesame avrebbe compiuto un sindacato non consentito sulla concreta fondatezza delle ipotesi accusatorie oltre il mero accertamento del "fumus"; (3) censurava la statuizione di violazione del principio di proporzionalità senza idonea motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e dunque inammissibile. Ha confermato che il Tribunale del riesame aveva correttamente osservato l'assenza di una descrizione dei fatti nel decreto impugnato e che l'operazione di 'integrazione' dei fatti compiuta dal riesame (esaminando atti di indagine non noti all'indagato) avrebbe costituito una illegittima sostituzione del potere del Pubblico ministero, perciò tale integrazione non poteva sanare la carenza motivazionale del provvedimento impugnato. Inoltre la Cassazione ha ritenuto che il riesame, nel valutare il "fumus" e la congruità degli elementi rispetto alle ipotesi di reato, si è mosso nell'ambito della propria cognizione, valutando la finalità concreta del sequestro e il rispetto dei limiti dell'intervento penale sulle libertà fondamentali; tale motivazione non è stata ritenuta assente o meramente apparente. Sono stati richiamati anche i limiti del ricorso per cassazione: può censurare solo la mancanza assoluta o la motivazione meramente apparente, non l'illogicità manifesta valutabile con il motivo di cui alla lett. e) dell'art. 606 c.p.p.
Norme richiamate
Costituzione, art. 42
Richiamata come presidio del diritto di proprietà da considerare nel bilanciamento quando si autorizza un sequestro probatorio; il sequestro deve essere motivato anche alla luce della tutela costituzionale della proprietà.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, Primo Protocollo, art. 1
Rilevato come ulteriore parametro di garanzia dei diritti di proprietà nell'ambito dell'intervento penale, da considerare nella valutazione della proporzionalità del sequestro.
Codice di procedura penale, art. 325
Richiamato con riferimento ai limiti del ricorso per cassazione avverso le misure cautelari reali: il sindacato di legittimità è ammesso per violazione di legge, come la mancanza assoluta di motivazione o motivazione meramente apparente.
Codice di procedura penale, art. 606, lett. e)
Indicato per precisare che l'illogicità manifesta della motivazione è sindacabile con il specifico motivo di cui a questa norma e non mediante il rimedio generale previsto per violazioni di legge.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 6, n. 29939 del 10/05/2023, "Biava" e Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, "Vallese")
Citate per affermare il principio che il giudice del riesame non può supplire al PM integrando, di propria iniziativa, la descrizione dei fatti esaminando atti di indagine non conosciuti dall'indagato; tale integrazione lede la prerogativa del PM nella conduzione delle indagini e nell'esercizio dell'azione penale.
Giurisprudenza di legittimità contrastante (Sez. 2, n. 27859 del 30/04/2019, "Chianese")
Ricordata come orientamento che ritiene talvolta sufficiente, in fase di convalida, un riferimento al titolo del reato e agli atti della polizia giudiziaria; la Corte tuttavia aderisce al diverso orientamento che richiede adeguata descrizione dei fatti.
Giurisprudenza di merito e principi (Sez. 5, n. 46788 del 15/03/2013, "Scriva"; Sez. 2, n. 2530 del 05/06/2016, "Bulgarella"; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004)
Riferimenti utilizzati per delimitare il perimetro del sindacato di legittimità e spiegare che il riesame deve verificare l'astratta configurabilità del reato (fumus) e la congruità degli elementi rappresentati, senza trasformarsi in giudizio di merito; inoltre per puntualizzare i limiti del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Il decreto di sequestro probatorio deve contenere una congrua descrizione dei fatti e degli elementi indiziari: il giudice non può supplire al PM integrando ex officio tale descrizione attraverso l'esame di atti di indagine non conosciuti dall'indagato.
- Il giudice del riesame deve verificare il "fumus commissi delicti" e la congruità degli elementi rappresentati, potendo valutare la finalità concreta del sequestro e la proporzionalità rispetto ai diritti costituzionali; tale valutazione non equivale a un sindacato sul merito dell'accusa se limitata all'idoneità degli elementi a giustificare ulteriori indagini.
- La violazione del principio di proporzionalità può derivare dall'assenza di criteri selettivi nella procedura di estrazione e conservazione dei dati da dispositivi elettronici, rendendo illecito o sproporzionato il sequestro.
- In Cassazione contro provvedimenti cautelari reali si può censurare la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente; l'illogicità manifesta della valutazione è rimedio diverso, proponibile con il motivo previsto dall'art. 606 c.p.p., lett. e).
- In appello/cassazione il ricorrente dovrebbe allegare e depositare i provvedimenti impugnati e gli atti essenziali; riferimenti generici al contenuto del decreto senza allegazione possono rendere il ricorso inammissibile.
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