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Sentenza

Sentenza n. 3800/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento del provvedimento di mancata ammissione alla classe successiva di -OMISSIS- pubblicato in data 10 giugno 2024 nonché di tutti gli atti antecedenti, incluse le valutazioni periodiche e quella finale del consiglio della classe IB e degli atti conseguenti e connessi nonché dell’attestazione della frequentazione delle lezioni e le attività didattiche per un periodo minore dei tre quarti dell’orario personale previsto per l’alunno.

Giustizia amministrativa202402124

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: mancata ammissione alla classe successiva e atti valutativi connessi, inclusa l'attestazione di frequenza inferiore ai tre quarti dell'orario annuale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il minore impugnava il provvedimento di mancata ammissione alla classe successiva, unitamente alle valutazioni periodiche e finali del consiglio di classe e agli atti connessi. Venivano dedotti, in particolare, la mancata fruizione degli strumenti dispensativi e compensativi necessari in relazione a un disturbo specifico dell'apprendimento diagnosticato e certificato, nonché un difetto di motivazione derivante dalla mancata evidenziazione delle valutazioni che, in via eccezionale e secondo la normativa vigente, consentirebbero la non ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado. L'amministrazione si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza n. 951 del 10 settembre 2024.

La decisione

Il TAR, dopo aver fissato la trattazione ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse alla decisione, ha preso atto della dichiarazione del difensore della parte ricorrente, depositata il 14 luglio 2026, con cui veniva dichiarato il venir meno dell'interesse alla definizione del ricorso nel merito. Non essendo più attuale l'interesse alla decisione, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi relativi agli strumenti dispensativi e compensativi, alla valutazione scolastica e al difetto di motivazione. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia e dell'andamento complessivo del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 74 c.p.a.

    Richiamato quale base per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.

  • art. 72-bis, comma 1, c.p.a.

    Richiamato per la fissazione della camera di consiglio ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse alla decisione.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi del minore, dei genitori o tutori e degli altri soggetti interessati.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, per giustificare l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a identificare il minore e i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando renda non più attuale l'interesse concreto alla pronuncia, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame del merito delle censure dedotte.
  • Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare le spese di lite in considerazione delle peculiarità della controversia e dell'andamento complessivo del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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