Cassazione Civile, Sentenza n. 3876/2020 del 17/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (genitore straniero)
La controversia
Il ricorrente, cittadino di un Paese terzo, aveva chiesto nel 2011 il rilascio di una carta di soggiorno per familiari di cittadino dell’Unione, dichiarando di essere padre di un minore di nazionalità rumena, nato e vissuto in Italia, e di convivere con la madre del bambino, cittadina rumena. Il Questore di Genova aveva respinto la domanda il 15 aprile 2013, ritenendo non sussistenti i presupposti del D.Lgs. n. 30 del 2007: il richiedente non era coniuge della madre, non risultava partner di un’unione registrata o di una relazione stabile attestata secondo i requisiti allora ritenuti applicabili e non era ascendente a carico del minore. Il Tribunale aveva accolto il ricorso contro il diniego, ma la Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 121/2018 depositata il 24 gennaio 2018, aveva riformato la decisione, ritenendo che non ricorressero i presupposti per la carta di soggiorno e che non fosse applicabile il permesso di cui all’art. 31 T.U.I., né potesse operare la translatio iudicii verso il Tribunale per i minorenni. In Cassazione il ricorrente ha proposto due motivi. Con il primo ha denunciato violazione degli artt. 28 e 30 T.U.I. e vizi motivazionali, sostenendo che il Tribunale aveva inteso applicare l’art. 30, comma 1, lett. d), T.U.I., e non l’art. 31, e che erano stati accertati la convivenza more uxorio, la presenza del minore e il legame con una cittadina comunitaria. Con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2, 3, 7 e 14 del D.Lgs. n. 30 del 2007, dell’art. 5, comma 5, e degli artt. 28 e 30 T.U.I., nonché dell’art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, e omesso esame di fatti decisivi. Ha contestato l’interpretazione che escludeva il padre convivente dal novero dei familiari rilevanti e ha sostenuto che la relazione stabile potesse essere provata anche senza documentazione proveniente dallo Stato membro della cittadina dell’Unione, invocando inoltre l’estensione dell’art. 30, comma 1, lett. d), T.U.I.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo e dichiarato assorbito il primo. Ha ritenuto che la relazione stabile di fatto tra il richiedente e la cittadina dell’Unione non dovesse essere attestata esclusivamente mediante documenti provenienti dallo Stato membro di quest’ultima: la modifica introdotta dalla L. n. 97 del 2013 aveva eliminato tale vincolo, richiedendo documentazione ufficiale senza definirne in modo restrittivo la provenienza o i mezzi utilizzabili. Ha inoltre escluso che la prova potesse essere limitata agli strumenti previsti dalla L. n. 76 del 2016, non applicabili ratione temporis alla domanda presentata nel 2011. La relazione poteva essere valutata anche sulla base dell’atto di nascita del minore e di altra documentazione idonea, da esaminare congiuntamente. La Corte ha enunciato il principio di diritto sulla prova della relazione stabile e sulla rilevanza di tale documentazione, quindi ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 30 del 2007, artt. 2, 3 e 10
in materia di riconoscimento del titolo di soggiorno per motivi di coesione familiare, ai sensi del D.Lgs. n. 30 del 2007, artt. 2,3 e 10, ai fini del rilascio della carta di soggiorno ad un genitore, non appartenente all’Unione Europea, di minore, cittadino dell’Unione, e convivente con cittadina dell’Unione, pur costituendo un presupposto la convivenza tra il familiare non appartenente all’U.E. e la cittadina dell’Unione, residente in Italia, non trattandosi di coniugi, la relazione stabile di fatto tra il partner richiedente la carta ed il cittadino dell’Unione, “debitamente attestata” con “documentazione ufficiale”, ai sensi del D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 3, comma 2, lett. b), nel testo introdotto dalla L. Europea n. 97 del 2013, può essere documentata non esclusivamente attraverso gli strumenti previsti dalla L. n. 76 del 2016, in materia di unioni civili, nella specie inoperanti, attesa l’epoca di presentazione dell’istanza, e quindi vagliando anche l’atto di nascita del minore o altra documentazione idonea
Per il rilascio della carta di soggiorno al genitore extracomunitario di un minore cittadino dell’Unione, convivente con il partner cittadino dell’Unione, la relazione stabile deve essere documentata ufficialmente, ma la prova non è limitata agli strumenti della legge sulle unioni civili né a documenti provenienti dallo Stato membro del partner. Possono essere valutati l’atto di nascita del minore e ogni altra documentazione idonea.
L. n. 97 del 2013, art. 1
La prima parte della doglianza è fondata, in quanto il presupposto della stabile convivenza doveva essere dimostrato, con documentazione sì dotata di ufficialità, ma non anche necessariamente proveniente dallo Stato membro del partner cittadino comunitario (nella specie, la Romania), stante la modifica introdotta appunto dalla legge Europea n. 97/2013, nata da una procedura di infrazione elevata contro l’Italia per non corretto recepimento della Direttiva 2004/38/CE.
La modifica normativa ha rimosso il requisito che la documentazione attestante la relazione stabile provenga necessariamente dallo Stato membro del partner cittadino dell’Unione; resta necessario che la documentazione abbia carattere ufficiale.
Direttiva 2004/38/CE, art. 3, paragrafo 2, comma 1, lett. b)
L’art. 3, paragrafo 2, comma 1, lett. b), della direttiva 2004/38/CE riguarda specificamente il partner con il quale il cittadino dell’Unione ha una relazione stabile “debitamente attestata” e la disposizione prevede che lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevoli l’ingresso e il soggiorno di tale partner.
La disposizione riguarda il partner di fatto con relazione stabile debitamente attestata e impone allo Stato ospitante di agevolarne ingresso e soggiorno secondo la legislazione nazionale.
Massime di principio
- Ai fini del rilascio della carta di soggiorno al partner extracomunitario di un cittadino dell’Unione, non coniugato con quest’ultimo, la stabile convivenza costituisce un presupposto da provare mediante documentazione ufficiale.
- La documentazione ufficiale della relazione stabile non deve necessariamente provenire dallo Stato membro di cittadinanza del partner dell’Unione e la prova non è limitata agli strumenti previsti dalla disciplina delle unioni civili.
- La relazione stabile può essere dimostrata anche mediante l’atto di nascita del figlio comune e altra documentazione idonea, da valutare complessivamente ai fini dell’assolvimento dell’onere probatorio.
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