Cassazione Penale, Sentenza n. 13171/2022 del 06/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso ex art. 625-bis c.p.p. per presunto errore di fatto nella sentenza della Corte di cassazione del 4/2/2021 che aveva dichiarato inammissibile il precedente ricorso presentato da Giampaolo contro la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro (10/4/2019). Il ricorrente sosteneva che in primo grado il Tribunale di Crotone (sentenza 1/2/2013) lo aveva assolto dall'ipotesi di reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 e che, perciò, in sede di rinvio non poteva essere nuovamente condannato per quel reato. Denunciava quindi un errore di fatto nella valutazione degli atti interni e nell'interpretazione dell'assorbimento decisionale che, a suo avviso, equivaleva a un'assoluzione non impugnata dal P.M.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che non sussistesse alcun errore di fatto: la Sesta Sezione, nell'annullamento con rinvio del 6/7/2016, aveva espresso la direttiva al giudice del rinvio di identificare il soggetto e la qualificazione giuridica dei fatti, precisando che l'apparente 'assorbimento' di singole attività nell'associazione non costituiva una pronuncia assolutoria piena e definitiva. Inoltre, il dispositivo della sentenza di primo grado del Tribunale di Crotone non riportava un'assoluzione dall'art. 73 ma una diversa qualificazione/condanna ai sensi dell'art. 74, comma 2, d.P.R. 309/1990. Pertanto la Corte territoriale aveva legittimamente riqualificato i fatti e la Corte di cassazione (Seconda Sezione) non aveva commesso errore nella dichiarazione di inammissibilità. Conseguenze: inammissibilità del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente per ottenere la correzione di un presunto errore di fatto; la Corte ha interpretato la norma restrittivamente e ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato perché non emergeva un errore di fatto evidente dagli atti.
art. 81 cod. pen.
Richiamato in relazione alla riqualificazione del titolo di reato in capo al ricorrente (concorso e continuazione); la Corte ha dato conto della diversa qualificazione operata dai giudici di merito in applicazione della direttiva di rinvio.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Norma sostanziale richiamata come possibile prospettazione di reato (detenzione/traffico di stupefacenti). La Corte ha verificato che non risultava una pronuncia assolutoria definitiva su tale fattispecie nel dispositivo di primo grado.
art. 74, comma 2, d.P.R. 309/1990
"così riqualificata l'imputazione"
Utilizzata per spiegare che il Tribunale di Crotone aveva in realtà contenuto nel dispositivo una condanna riqualificata ai sensi dell'art. 74, comma 2, e non un'assoluzione dall'art. 73; ciò ha reso legittima la successiva diversa qualificazione da parte della Corte d'appello.
Decisione Sesta Sezione Corte di cassazione 6/7/2016 (giurisprudenza)
"È bene chiarire, a fronte delle opposte deduzioni di alcuni difensori, che sul punto non è intervenuta alcuna pronuncia assolutoria, essendosi limitato il Tribunale, ancorché in maniera non condivisibile, a valutare l'assorbimento della singola attività in quella più ampia di associazione..."
La Sesta Sezione ha chiarito che il giudizio di 'assorbimento' non equivale automaticamente a un'assoluzione, rimettendo al giudice del rinvio l'esame dell'identificazione del soggetto e della qualificazione giuridica dei fatti; la Seconda Sezione ha quindi ritenuto che la Corte d'appello si fosse attenuta a questa direttiva.
Massime di principio
- Il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile solo per errori di fatto chiari ed evidenti: non è uno strumento per rimettere in discussione valutazioni giuridiche o di fatto ordinarie dei giudici di merito.
- Una valutazione di 'assorbimento' di singole condotte in una fattispecie più ampia non equivale automaticamente a un'assoluzione piena: è necessario verificare il contenuto del dispositivo per stabilire se vi sia stata una reale pronuncia assolutoria.
- Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, le indicazioni date (identificazione del soggetto, nuova qualificazione dei fatti) vincolano il giudice del rinvio e possono legittimare una diversa qualificazione giuridica successiva.
- La possibilità di condannare nuovamente per una fattispecie già 'assorbita' sussiste se non esisteva una pronuncia formale di assoluzione nel dispositivo: la tutela contro la doppia esposizione punitiva opera solo se l'assoluzione è stata pronunciata e non impugnata.
- Rischi per il ricorrente: l'utilizzo improprio o infondato dell'azione ex art. 625-bis può comportare l'inammissibilità del ricorso, condanna alle spese e sanzioni (es. contribuzione alla Cassa delle ammende) in presenza di profili di colpa.
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