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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13171/2022 del 06/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso ex art. 625-bis c.p.p. per presunto errore di fatto nella sentenza della Corte di cassazione del 4/2/2021 che aveva dichiarato inammissibile il precedente ricorso presentato da Giampaolo contro la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro (10/4/2019). Il ricorrente sosteneva che in primo grado il Tribunale di Crotone (sentenza 1/2/2013) lo aveva assolto dall'ipotesi di reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 e che, perciò, in sede di rinvio non poteva essere nuovamente condannato per quel reato. Denunciava quindi un errore di fatto nella valutazione degli atti interni e nell'interpretazione dell'assorbimento decisionale che, a suo avviso, equivaleva a un'assoluzione non impugnata dal P.M.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che non sussistesse alcun errore di fatto: la Sesta Sezione, nell'annullamento con rinvio del 6/7/2016, aveva espresso la direttiva al giudice del rinvio di identificare il soggetto e la qualificazione giuridica dei fatti, precisando che l'apparente 'assorbimento' di singole attività nell'associazione non costituiva una pronuncia assolutoria piena e definitiva. Inoltre, il dispositivo della sentenza di primo grado del Tribunale di Crotone non riportava un'assoluzione dall'art. 73 ma una diversa qualificazione/condanna ai sensi dell'art. 74, comma 2, d.P.R. 309/1990. Pertanto la Corte territoriale aveva legittimamente riqualificato i fatti e la Corte di cassazione (Seconda Sezione) non aveva commesso errore nella dichiarazione di inammissibilità. Conseguenze: inammissibilità del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente per ottenere la correzione di un presunto errore di fatto; la Corte ha interpretato la norma restrittivamente e ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato perché non emergeva un errore di fatto evidente dagli atti.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla riqualificazione del titolo di reato in capo al ricorrente (concorso e continuazione); la Corte ha dato conto della diversa qualificazione operata dai giudici di merito in applicazione della direttiva di rinvio.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma sostanziale richiamata come possibile prospettazione di reato (detenzione/traffico di stupefacenti). La Corte ha verificato che non risultava una pronuncia assolutoria definitiva su tale fattispecie nel dispositivo di primo grado.

  • art. 74, comma 2, d.P.R. 309/1990

    "così riqualificata l'imputazione"

    Utilizzata per spiegare che il Tribunale di Crotone aveva in realtà contenuto nel dispositivo una condanna riqualificata ai sensi dell'art. 74, comma 2, e non un'assoluzione dall'art. 73; ciò ha reso legittima la successiva diversa qualificazione da parte della Corte d'appello.

  • Decisione Sesta Sezione Corte di cassazione 6/7/2016 (giurisprudenza)

    "È bene chiarire, a fronte delle opposte deduzioni di alcuni difensori, che sul punto non è intervenuta alcuna pronuncia assolutoria, essendosi limitato il Tribunale, ancorché in maniera non condivisibile, a valutare l'assorbimento della singola attività in quella più ampia di associazione..."

    La Sesta Sezione ha chiarito che il giudizio di 'assorbimento' non equivale automaticamente a un'assoluzione, rimettendo al giudice del rinvio l'esame dell'identificazione del soggetto e della qualificazione giuridica dei fatti; la Seconda Sezione ha quindi ritenuto che la Corte d'appello si fosse attenuta a questa direttiva.

Massime di principio

  • Il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile solo per errori di fatto chiari ed evidenti: non è uno strumento per rimettere in discussione valutazioni giuridiche o di fatto ordinarie dei giudici di merito.
  • Una valutazione di 'assorbimento' di singole condotte in una fattispecie più ampia non equivale automaticamente a un'assoluzione piena: è necessario verificare il contenuto del dispositivo per stabilire se vi sia stata una reale pronuncia assolutoria.
  • Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, le indicazioni date (identificazione del soggetto, nuova qualificazione dei fatti) vincolano il giudice del rinvio e possono legittimare una diversa qualificazione giuridica successiva.
  • La possibilità di condannare nuovamente per una fattispecie già 'assorbita' sussiste se non esisteva una pronuncia formale di assoluzione nel dispositivo: la tutela contro la doppia esposizione punitiva opera solo se l'assoluzione è stata pronunciata e non impugnata.
  • Rischi per il ricorrente: l'utilizzo improprio o infondato dell'azione ex art. 625-bis può comportare l'inammissibilità del ricorso, condanna alle spese e sanzioni (es. contribuzione alla Cassa delle ammende) in presenza di profili di colpa.

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