Sentenza n. 3332/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento - della nota prot. n. -OMISSIS-del 19 dicembre 2025 emessa dalla Divisione Gestione Carriere Studenti dell'Università resistente, e firmata dal Dirigente, con la quale è stata rigettata l'istanza, ex art. 9 r.d. 1269/1938, presentata dalla ricorrente in data 11 dicembre 2025, volta ad ottenere il trasferimento di sede per gravi motivi; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti di interesse, anche allo stato non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di trasferimento ad anni successivi al primo per gravi motivi familiari e di salute
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nota con cui l'Università ha respinto l'istanza, proposta ai sensi dell'art. 9 del r.d. n. 1269/1938, volta a ottenere il trasferimento presso l'Ateneo per la prosecuzione degli studi in Medicina e Chirurgia. Ha dedotto, in particolare: l'incompetenza del dirigente che aveva adottato il diniego, sostenendo che il provvedimento spettasse al Rettore; la violazione della disciplina sui trasferimenti ad anni successivi al primo e dei principi applicabili alla valutazione dei gravi motivi familiari e di salute; la violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990; l'illegittimità della disciplina applicata sotto il profilo eurounitario e costituzionale, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea o di rimessione alla Corte costituzionale.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l'accesso e il trasferimento ad anni successivi al primo siano subordinati a una procedura comparativa pubblica tra tutte le domande, calibrata sui posti effettivamente disponibili nella coorte di riferimento e preceduta dal riconoscimento dei crediti da parte dell'Ateneo di destinazione. I posti disponibili negli anni successivi al primo costituiscono una disponibilità autonoma, determinata annualmente, e non coincidono automaticamente con i posti programmati per il primo anno; la graduatoria nazionale di accesso non rileva per i trasferimenti, che restano soggetti al limite dei posti accertati dall'Ateneo. L'art. 9 del r.d. n. 1269/1938 non comporta un automatismo derogatorio rispetto a tale sistema, né consente di eludere la programmazione degli accessi. Il motivo di incompetenza è stato respinto: il riferimento storico al Rettore contenuto nella norma deve essere interpretato evolutivamente alla luce della separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni gestionali; la decisione sulle istanze di trasferimento è attività gestionale spettante alla dirigenza amministrativa. È stata respinta anche la censura relativa all'art. 10-bis l. n. 241/1990, poiché l'Amministrazione ha dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Il TAR ha escluso il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e la rimessione alla Corte costituzionale, richiamando la precedente decisione del Consiglio di Stato che aveva già escluso i prospettati profili di incompatibilità. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura anche interpretativa delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 9 r.d. 4 giugno 1938, n. 1269
eventuale trasferimento di sede per gravi motivi
La disposizione non introduce un automatismo nel trasferimento e deve essere interpretata in modo coerente con la disciplina sopravvenuta della programmazione degli accessi e dei trasferimenti ad anni successivi al primo.
allegato 2, punto 13, D.M. n. 218/2020
eventuale attivazione di procedure per il riconoscimento dei crediti da parte dell'Ateneo di destinazione e pubblicazione di appositi avvisi o bandi sulla disponibilità dei posti
Impone che l'accesso agli anni successivi al primo sia organizzato mediante procedure pubbliche e comparative, fondate sui posti effettivamente disponibili e sul riconoscimento dei crediti.
legge n. 264/1999
Costituisce, insieme alla disciplina ministeriale attuativa, parte del quadro normativo evolutivo che incide sull'interpretazione dell'art. 9 del r.d. n. 1269/1938.
art. 2 l. 30 dicembre 2010, n. 240
funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento
Conferma l'attribuzione al Rettore di funzioni di indirizzo e coordinamento e non di attività gestionali, queste ultime spettanti alla dirigenza amministrativa quando non riservate ad altri organi.
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
È richiamato quale quadro normativo della separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione dirigenziale.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
La violazione del preavviso di rigetto non determina l'annullamento quando l'Amministrazione dimostri che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
art. 55, comma 10, c.p.a.
È stato applicato per fissare direttamente l'udienza pubblica nell'ambito della fase cautelare.
artt. 74 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consentono il richiamo sintetico alle motivazioni di precedenti pronunce, integralmente richiamate dal Collegio.
Massime di principio
- Il trasferimento universitario ad anni successivi al primo, anche quando richiesto per gravi motivi, non costituisce un diritto automatico del richiedente: deve essere valutato nell'ambito di una procedura comparativa pubblica tra tutte le domande, nei limiti dei posti effettivamente disponibili nella coorte di riferimento e previo riconoscimento dei crediti formativi da parte dell'Ateneo di destinazione.
- I posti disponibili per l'iscrizione o il trasferimento ad anni successivi al primo sono determinati annualmente dall'Ateneo e costituiscono una disponibilità autonoma rispetto ai posti programmati per il primo anno; non opera quindi alcuna automatica corrispondenza tra le due categorie di posti.
- La graduatoria nazionale utilizzata per l'accesso al primo anno non rileva per i trasferimenti ad anni successivi, i quali, pur non richiedendo necessariamente il superamento del test di ammissione, restano subordinati al limite dei posti disponibili e alla procedura comparativa prevista dalla disciplina di settore.
- Il riferimento al Rettore contenuto in una disciplina universitaria risalente non attribuisce necessariamente all'organo di governo la competenza ad adottare provvedimenti gestionali: alla luce della separazione tra indirizzo e gestione, le decisioni sulle istanze di trasferimento degli studenti spettano alla dirigenza amministrativa, salvo diversa e specifica attribuzione normativa o statutaria.
- La violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 non conduce all'annullamento del provvedimento quando l'Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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