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Sentenza

Sentenza n. 3332/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento - della nota prot. n. -OMISSIS-del 19 dicembre 2025 emessa dalla Divisione Gestione Carriere Studenti dell'Università resistente, e firmata dal Dirigente, con la quale è stata rigettata l'istanza, ex art. 9 r.d. 1269/1938, presentata dalla ricorrente in data 11 dicembre 2025, volta ad ottenere il trasferimento di sede per gravi motivi; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti di interesse, anche allo stato non conosciuti;

Giustizia amministrativa202600002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di trasferimento ad anni successivi al primo per gravi motivi familiari e di salute

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la nota con cui l'Università ha respinto l'istanza, proposta ai sensi dell'art. 9 del r.d. n. 1269/1938, volta a ottenere il trasferimento presso l'Ateneo per la prosecuzione degli studi in Medicina e Chirurgia. Ha dedotto, in particolare: l'incompetenza del dirigente che aveva adottato il diniego, sostenendo che il provvedimento spettasse al Rettore; la violazione della disciplina sui trasferimenti ad anni successivi al primo e dei principi applicabili alla valutazione dei gravi motivi familiari e di salute; la violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990; l'illegittimità della disciplina applicata sotto il profilo eurounitario e costituzionale, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea o di rimessione alla Corte costituzionale.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l'accesso e il trasferimento ad anni successivi al primo siano subordinati a una procedura comparativa pubblica tra tutte le domande, calibrata sui posti effettivamente disponibili nella coorte di riferimento e preceduta dal riconoscimento dei crediti da parte dell'Ateneo di destinazione. I posti disponibili negli anni successivi al primo costituiscono una disponibilità autonoma, determinata annualmente, e non coincidono automaticamente con i posti programmati per il primo anno; la graduatoria nazionale di accesso non rileva per i trasferimenti, che restano soggetti al limite dei posti accertati dall'Ateneo. L'art. 9 del r.d. n. 1269/1938 non comporta un automatismo derogatorio rispetto a tale sistema, né consente di eludere la programmazione degli accessi. Il motivo di incompetenza è stato respinto: il riferimento storico al Rettore contenuto nella norma deve essere interpretato evolutivamente alla luce della separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni gestionali; la decisione sulle istanze di trasferimento è attività gestionale spettante alla dirigenza amministrativa. È stata respinta anche la censura relativa all'art. 10-bis l. n. 241/1990, poiché l'Amministrazione ha dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Il TAR ha escluso il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e la rimessione alla Corte costituzionale, richiamando la precedente decisione del Consiglio di Stato che aveva già escluso i prospettati profili di incompatibilità. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura anche interpretativa delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 9 r.d. 4 giugno 1938, n. 1269

    eventuale trasferimento di sede per gravi motivi

    La disposizione non introduce un automatismo nel trasferimento e deve essere interpretata in modo coerente con la disciplina sopravvenuta della programmazione degli accessi e dei trasferimenti ad anni successivi al primo.

  • allegato 2, punto 13, D.M. n. 218/2020

    eventuale attivazione di procedure per il riconoscimento dei crediti da parte dell'Ateneo di destinazione e pubblicazione di appositi avvisi o bandi sulla disponibilità dei posti

    Impone che l'accesso agli anni successivi al primo sia organizzato mediante procedure pubbliche e comparative, fondate sui posti effettivamente disponibili e sul riconoscimento dei crediti.

  • legge n. 264/1999

    Costituisce, insieme alla disciplina ministeriale attuativa, parte del quadro normativo evolutivo che incide sull'interpretazione dell'art. 9 del r.d. n. 1269/1938.

  • art. 2 l. 30 dicembre 2010, n. 240

    funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento

    Conferma l'attribuzione al Rettore di funzioni di indirizzo e coordinamento e non di attività gestionali, queste ultime spettanti alla dirigenza amministrativa quando non riservate ad altri organi.

  • d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    È richiamato quale quadro normativo della separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione dirigenziale.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    La violazione del preavviso di rigetto non determina l'annullamento quando l'Amministrazione dimostri che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    È stato applicato per fissare direttamente l'udienza pubblica nell'ambito della fase cautelare.

  • artt. 74 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Consentono il richiamo sintetico alle motivazioni di precedenti pronunce, integralmente richiamate dal Collegio.

Massime di principio

  • Il trasferimento universitario ad anni successivi al primo, anche quando richiesto per gravi motivi, non costituisce un diritto automatico del richiedente: deve essere valutato nell'ambito di una procedura comparativa pubblica tra tutte le domande, nei limiti dei posti effettivamente disponibili nella coorte di riferimento e previo riconoscimento dei crediti formativi da parte dell'Ateneo di destinazione.
  • I posti disponibili per l'iscrizione o il trasferimento ad anni successivi al primo sono determinati annualmente dall'Ateneo e costituiscono una disponibilità autonoma rispetto ai posti programmati per il primo anno; non opera quindi alcuna automatica corrispondenza tra le due categorie di posti.
  • La graduatoria nazionale utilizzata per l'accesso al primo anno non rileva per i trasferimenti ad anni successivi, i quali, pur non richiedendo necessariamente il superamento del test di ammissione, restano subordinati al limite dei posti disponibili e alla procedura comparativa prevista dalla disciplina di settore.
  • Il riferimento al Rettore contenuto in una disciplina universitaria risalente non attribuisce necessariamente all'organo di governo la competenza ad adottare provvedimenti gestionali: alla luce della separazione tra indirizzo e gestione, le decisioni sulle istanze di trasferimento degli studenti spettano alla dirigenza amministrativa, salvo diversa e specifica attribuzione normativa o statutaria.
  • La violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 non conduce all'annullamento del provvedimento quando l'Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiInvalidità del provvedimentoRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenzaVizi formali non invalidantiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

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