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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45492/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è stato proposto per ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati di cessione di sostanze stupefacenti oggetto di due sentenze di condanna. La difesa ha sostenuto che sussistesse un unico disegno criminoso, richiamando anche un precedente riconoscimento della continuazione da parte della Corte d'appello di Lecce in relazione ad altri episodi analoghi; ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione nell'ordinanza del GIP che aveva rigettato la richiesta.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il GIP avesse motivato in modo logico e adeguato: la sola omogeneità dei reati e l'averli commessi nello stesso ambito territoriale non sono sufficienti a dimostrare l'unicità del disegno criminoso. Ha rilevato altresì il notevole intervallo temporale (circa due anni) tra i fatti come elemento che depone contro la continuazione e l'assenza, nella motivazione impugnata, di elementi specifici che dimostrino una programmazione antecedente del secondo episodio. La Corte ha inoltre osservato che la difesa non ha indicato con precisione le caratteristiche spazio-temporali e gli altri aspetti concreti degli episodi riconosciuti in sede di cognizione che avrebbero potuto dimostrare una lacuna motivazionale. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • La continuazione richiede, oltre all'omogeneità materiale dei reati, l'esistenza di un "unico disegno criminoso"; non è sufficiente la mera somiglianza o la medesima area territoriale
  • La distanza temporale fra i reati è un elemento rilevante: un intervallo consistente può deporre contro l'esistenza di un disegno unitario, salvo elementi probatori che dimostrino la pianificazione continuativa
  • Il ricorrente ha l'onere di indicare con specificità gli elementi spazio-temporali e fattuali che colleghino i singoli episodi per dimostrare la continuità; riferimenti generici o invocazioni di precedenti sentenze non sono sufficienti
  • Il riconoscimento della continuazione in sede di cognizione (es. Corte d'appello) può essere rilevante ma non è automaticamente vincolante per il giudice dell'esecuzione: occorre verificare la corrispondenza fattuale diretta tra gli episodi
  • Il giudice deve motivare logicamente le ragioni del rigetto; un'apprezzamento diverso ma adeguatamente motivato non configura di per sé violazione di legge
  • In fase di impugnazione contro un provvedimento che nega la continuazione, il ricorso non può limitarsi a chiedere una diversa valutazione del merito senza specificare le presunte carenze di motivazione
  • Per aumentare le possibilità di riconoscimento della continuazione, documentare elementi come modus operandi identico, contatti ripetuti con le stesse persone, prove di programmazione antecedente, e collegamenti temporali ravvicinati

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