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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7782/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Iannone impugnava l'ordinanza della Corte d'Appello di Napoli nella parte in cui era stato determinato un aumento di pena per il reato satellite deciso con la sentenza del 1.7.2016 (sentenza sub 3). Denunciava violazione del divieto di reformatio in peius e vizio di motivazione (richiamando artt. 81 c.p., 593 e 671 c.p./c.p.p.), perché il giudice dell'esecuzione aveva quantificato l'aumento in 4 anni di reclusione mentre la pena irrevocabile risultante dalla sentenza sub 3 era di anni 3 e mesi 6. In seconda battuta lamentava l'assenza di motivazione adeguata sulla determinazione dell'aumento, consistente nella riduzione di soli 8 mesi rispetto alla pena inizialmente indicata in sede di cognizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena per effetto della dichiarazione di continuazione, non può aumentare la misura relativa ai reati satellite oltre quanto già fissato dalla sentenza irrevocabile di cognizione (divieto di reformatio in peius). Inoltre ha rilevato l'insufficiente motivazione circa la misura dell'aumento. Per tali ragioni la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione dell'aumento di pena relativo alla sentenza del 1.7.2016 e ha rinviato la causa ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio in conformità ai principi espressi.

Norme richiamate

  • art. 597 c.p.p. comma 3

    art. 597, comma 3, codice di procedura penale

    Rilevato il divieto che il giudice della cognizione non può determinare per i reati satellite un aumento in misura superiore a quanto già fissato nella sentenza irrevocabile; principio operativo sul divieto di reformatio in peius in sede di determinazione della continuazione

  • art. 416-bis c.p.

    art. 416-bis codice penale

    Norma sostanziale che qualifica il tipo di partecipazione a organizzazione di tipo mafioso, usata per descrivere i fatti oggetto di alcune sentenze richiamate

  • artt. 56, 629, 628 c.p. e art. 7 L. 12 luglio 1991 n. 203

    artt. 56, 629, 628 codice penale; art. 7 L. 12 luglio 1991 n. 203

    Riferimenti alle fattispecie penali (tentativo, omicidio/violenza, rapina/estorsione ecc.) che descrivono i reati valutati nelle sentenze richiamate; impattano sulla individuazione del reato più grave e dei reati satellite nel calcolo complessivo della pena

  • art. 81 c.p.

    art. 81 codice penale (richiamato nel ricorso)

    Riferimento normativo richiamato dal ricorrente nell'impugnazione (nel testo dell'ordinanza viene citato quale fondamento di doglianza), connesso ai criteri di determinazione della pena in concorso di reati

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena per effetto della continuazione, non può quantificare l'aumento relativo a reati già giudicati con sentenza irrevocabile in misura superiore a quella fissata da quella sentenza (divieto di reformatio in peius).
  • La quantificazione degli aumenti di pena per reati satellite richiede una motivazione specifica e circostanziata: non è sufficiente un riferimento generico alla continuazione o al "programma criminoso".
  • Se nella pronuncia di cognizione la pena per il reato satellite è stata ridotta rispetto alla decisione di 1 grado, il giudice dell'esecuzione è vincolato alla misura risultante dalla sentenza irrevocabile e non a quella più grave precedentemente indicata.
  • Quando si contesta in Cassazione la determinazione della pena in esecuzione è essenziale indicare con precisione la misura della pena risultante dalle sentenze irrevocabili (anni, mesi, eventuale multa), perché un errore materiale di trascrizione o di calcolo puo' essere decisivo.
  • La corretta applicazione della disciplina della continuazione richiede che il giudice valuti identità di contesto, identità della risoluzione criminoso e appartenenza all'unico programma criminoso, ma anche che rispetti i vincoli derivanti dalle sentenze irrevocabili su reati satellite.
  • In caso di vizio nella determinazione dell'aumento di pena la Cassazione annulla parzialmente e rinvia ad altra sezione per nuovo accertamento e nuova determinazione della pena in conformità ai principi già espressi.

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