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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07358/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica di un atto di citazione eseguita dalla società finanziaria presso l’indirizzo indicato nel contratto concluso tra le parti. La Corte d’appello aveva dichiarato nulla la notifica, ritenendo che quell’indicazione non integrasse una valida elezione di domicilio ai fini dell’art. 141 c.p.c. La società ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, deducendo omessa/violazione/falsa applicazione degli artt. 47 c.c. e 141 c.p.c., oltre che dell’art. 1175 c.c. e dell’art. 139 c.p.c. In sintesi ha sostenuto che la controparte si era obbligata contrattualmente a ricevere le notifiche all’indirizzo di via Helsinki 6 in Cagliari, che l’elezione di domicilio poteva riguardare un luogo anche senza domiciliatario, che l’indicazione contrattuale costituiva elezione di domicilio modificabile solo per mutuo consenso, e che la controparte, secondo buona fede, avrebbe dovuto comunicare ogni variazione di residenza; ha inoltre affermato che l’art. 139 c.p.c. non era applicabile perché vi era stata una pretesa elezione di domicilio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso e ha condiviso la motivazione della Corte territoriale: l’indicazione dell’indirizzo nel contratto non equivaleva a elezione di domicilio ex art. 141 c.p.c., perché tale norma richiede la nomina di un domiciliatario, persona o ufficio, con connotazione di terzietà; nel caso concreto la parte aveva soltanto dichiarato la propria residenza in quel luogo. È stato inoltre rilevato che le parti non possono, con una qualificazione negoziale, alterare la sostanza degli istituti processuali, né una mancata comunicazione del mutamento di residenza può sanare una notifica eseguita in un luogo che non corrispondeva a residenza, dimora o domicilio del destinatario. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese di legittimità, all’ulteriore somma in favore della controparte, alla somma in favore della Cassa delle ammende e agli effetti del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 47 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ne accoglie la lettura estensiva volta a ricavare una valida elezione di domicilio dal solo indirizzo contrattualmente indicato.

  • art. 141 c.p.c.

    Si applica alla notifica a chi abbia eletto domicilio presso una persona o un ufficio; non basta la mera indicazione di una residenza o di un indirizzo nel contratto, occorrendo la nomina di un domiciliatario con terzietà.

  • art. 1175 c.c.

    Invocato per sostenere doveri di buona fede e correttezza nella comunicazione del mutamento di residenza, ma ritenuto irrilevante ai fini della validità della notifica nel caso concreto.

  • art. 139 c.p.c.

    La sua operatività è subordinata al fatto che la notifica sia eseguita nel luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario; non sana una notifica effettuata in un luogo che non presenti tali caratteristiche.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato nel procedimento camerale di definizione del ricorso e per la regolazione delle conseguenze economiche previste dalla norma.

  • art. 96 c.p.c.

    Applicato per le statuizioni economiche accessorie conseguenti alla soccombenza, secondo quanto indicato nel provvedimento.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell’inserimento della previsione sull’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini dell’art. 141 c.p.c., l’elezione di domicilio richiede non solo l’indicazione di un luogo, ma anche la designazione di un domiciliatario, persona o ufficio, con funzione di terzietà rispetto al domiciliato.
  • La mera clausola contrattuale con cui una parte indica la propria residenza o il proprio indirizzo non equivale, di per sé, a elezione di domicilio processualmente rilevante.
  • Le parti non possono attribuire, con una qualificazione negoziale, effetti processuali incompatibili con la struttura legale dell’elezione di domicilio o della notificazione.
  • Una notificazione eseguita in un luogo diverso da residenza, dimora o domicilio del destinatario non può essere resa valida dalla sola omissione di comunicazione del mutamento di residenza.
  • Quando il ricorso per cassazione censura la decisione di merito ma non mette in discussione la ratio decidendi decisiva, esso è manifestamente infondato e deve essere rigettato.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioni
RamiProcesso civileContratti
IstitutiBuona fede e correttezza

Testo integrale

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