Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21035/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all'anno 2006, fondato su riprese a tassazione conseguenti alla contestazione di operazioni di sponsorizzazione ritenute oggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento dell'atto, ritenendo che la contribuente avesse dimostrato l'effettività delle operazioni sulla base di un contratto di sponsorizzazione, di documentazione fotografica, dei pagamenti effettuati e anche dell'esito di un parallelo giudizio penale. L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con quattro motivi: 1) motivazione apparente e illogica della sentenza d'appello; 2) violazione del divieto di nuove eccezioni in appello, per avere la CTR ritenuto nuova l'eccezione sulla mancata registrazione del contratto; 3) errata attribuzione di valore vincolante alla sentenza penale assolutoria del legale rappresentante della contribuente; 4) errata applicazione delle regole sull'onere della prova e sulla valutazione indiziaria in tema di operazioni inesistenti e deducibilità dei costi/IVA. La società si costituisce con controricorso.

La decisione

La Corte rigetta il primo motivo, ma accoglie il secondo, il terzo e il quarto. Ritiene che la motivazione della CTR, pur errata, non sia meramente apparente; afferma invece che la CTR ha sbagliato nel qualificare come nuova una mera difesa relativa alla mancata registrazione del contratto, ha attribuito impropriamente efficacia vincolante all'assoluzione penale e ha disatteso i principi sull'onere probatorio nelle fatture per operazioni inesistenti, trascurando plurimi indizi invocati dall'Ufficio e valorizzando in modo non corretto elementi come il contratto non registrato, la documentazione fotografica non specificamente esaminata e l'esito del processo penale. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato ai fini dell'obbligo di motivazione della sentenza tributaria; la Corte esclude che nel caso concreto la motivazione fosse meramente apparente.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato in relazione al vizio di motivazione apparente; la Corte nega la nullità della decisione impugnata sotto questo profilo.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Usato come parametro del vizio dedotto per motivazione apparente e per violazione di norme processuali.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    Il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda solo le eccezioni in senso stretto e non le mere difese o contestazioni dei fatti costitutivi della pretesa fiscale.

  • art. 20 d.lgs. n. 74/2000

    Richiamato nel motivo sul rapporto tra processo penale e giudizio tributario, nel quadro della non automatica efficacia vincolante del giudicato penale.

  • art. 654 c.p.p.

    La sentenza penale irrevocabile non spiega automatica efficacia di giudicato nel processo tributario; può al più essere valutata come elemento di prova.

  • art. 479 c.p.p.

    Richiamato nel motivo relativo all'assoluzione penale, senza attribuzione di efficacia vincolante nel giudizio fiscale.

  • art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    Norma evocata in tema di accertamento e valutazione delle operazioni inesistenti.

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973

    Norma evocata nel contesto dell'atto impositivo e delle riprese fiscali.

  • art. 109 TUIR

    Richiamato per la deducibilità dei costi e la prova della loro effettività.

  • art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato in materia di IVA e fatturazione di operazioni inesistenti.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato ai fini della rettifica IVA e della contestazione delle fatture.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che, provata dall'Amministrazione l'oggettiva inesistenza delle operazioni anche mediante indizi, spetta al contribuente provare l'effettiva esistenza delle prestazioni.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato con riferimento alla prova per presunzioni e alla necessità di una valutazione complessiva degli indizi.

  • art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992

    Il processo tributario ammette anche presunzioni semplici, che possono fondare l'accertamento pur non essendo sufficienti, da sole, per la responsabilità penale.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario il divieto di nuove eccezioni in appello non si estende alle mere difese, cioè alle contestazioni dei fatti costitutivi della pretesa fiscale o della valenza probatoria dei documenti prodotti dalla controparte; resta invece preclusa solo la proposizione di eccezioni in senso stretto.
  • In materia di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, una volta che l'Amministrazione abbia fornito prova, anche presuntiva, dell'inesistenza delle operazioni, grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle prestazioni e la genuinità dei costi e dell'IVA portati in detrazione; non bastano la fattura, la regolarità formale delle scritture contabili o i mezzi di pagamento.
  • La prova per presunzioni richiede una valutazione bifasica: prima l'esame analitico dei singoli indizi, poi la loro valutazione complessiva e concordante; è censurabile la decisione che ometta di apprezzare gli elementi indiziari nella loro sintesi complessiva.
  • La sentenza penale irrevocabile di assoluzione non ha automatica efficacia vincolante nel processo tributario; il giudice fiscale può considerarla come elemento di prova, ma deve valutarne autonomamente la rilevanza e confrontarla con il diverso materiale probatorio acquisito nel giudizio tributario.
  • La motivazione è solo apparente quando, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere il fondamento logico della decisione; non ricorre tale vizio quando la motivazione, pur errata, renda comunque percepibile il ragionamento seguito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.